- aliquota ridotta del 6 per mille (seipermille) limitatamente alle categorie A1 A8 e A9 esluse dall'esenzione;
- aliquota ordinaria: 7 per mille (settepermille) per gli altri immobili e le aree edificabili;
- stabilire, in ossequio a quanto disposto dall’art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, in € 103,29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente alle categorie A1 A8 e A9;
- confermare i criteri di commisurazione dei valori delle aree edificabili fissati con le citate deliberazioni G.C. n. 40/2001, n. 65/2004 e n. 16/2006;
- ai sensi del vigente regolamento sono equuiparate all'abitazione principale, e quindi ai sensi del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 24/07/2008 n. 126, (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9)
Sono esenti:
a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Regionale Territoriale Edilizia (art. 9 comma 5 vigente Regolamento ICI).
b) le unità immobiliari concesse in uso gratuito e destinate a residenza anagrafica a parenti in linea retta fino al primo grado che le utilizzino come abitazioni principali, a condizione che i membri del nucleo familiare non possiedano altri immobili in tutto il territorio nazionale (art. 12 vigente Regolamento ICI).
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero, a condizione che non risultino locate (art.11 comma 3/b vigente Regolamento ICI).