Comune di Carro (Sp)
Delibera del Commissario straordinario n. 100 del 31/12/2007
(omissis)
1) di stabilire le aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2008, nella seguente misura:
a) 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi residenti nel Comune e per le relative pertinenze, quantificabili come tali ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile;
b) 6,5 per mille per gli altri immobili e terreni fabbricabili;
c) viene fissata, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili del 2 (due) per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma saranno disciplinate successivamente con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.2007 n. 446 e successive modificazioni;
d) il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2/bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;
e) di non operare per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 8 c. 3 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3 c. 55 della Legge 23.12.1996 n. 662 riduzioni o detrazioni d’imposta, dando atto che per l’abitazione principale resta fissata la detrazione di € 103,29 ai sensi del comma 2 art. 8 D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 sopracitato. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione di cui sopra si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
omissis
Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE