PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

DELIBERA

1)      Di richiamare le premesse a costituire parte integrante del presente atto;

2)      Di confermare, per l’anno 2011, le medesime aliquote ICI già vigenti per il 2010 ovvero:

 

·         5.0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali (cat.A1, A8 e A9);

·         5,0 per mille per le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti entro il primo grado (cat.A1, A8 e A9) ;

·         2 per mille per le abitazioni locate ai sensi della L.431/98 (art.2, comma 3);

·         7 per mille altri immobili.

La misura della detrazione, così come stabilita dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta in oggetto, è la seguente:

·         €.103,29 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat.A1,A8 e A9);

·         €.123,95 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso in cui il soggetto passivo e gli altri componenti del nucleo familiare anagrafico non possiedano altri immobili su tutto il territorio nazionale (cat.A1,A8 e A9);

·         €.258.23 per unità immobiliari possedute da soggetti in situazione di disagio economico/sociale

3)Di provvedere a trasmettere la presente deliberazione, entro il termine di gg.30 dalla sua esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché alla pubblicazione per estratto sulla G.U. ai sensi dell’art.52 , comma 2,del D.Lgs.446/97;