COMUNE    DI    LEVANTO

Provincia di La Spezia

Ufficio I.C.I.

(Tel. 0187/802273 � Fax 0187/802272)

 

Gentile Contribuente,

La informiamo che anche quest�anno l�Amministrazione Comunale di Levanto, allo scopo di semplificare il servizio e di perseguire un risultato di economicit� e di qualit�, ha deciso di riscuotere direttamente l�Imposta Comunale sugli Immobili.

Il pagamento della prima rata dovr� avvenire entro il 16 GIUGNO 2011 e il pagamento della seconda rata entro il 16 DICEMBRE 2011. In alternativa al versamento in due rate � possibile effettuare il versamento di tutta l�imposta per l�anno 2011 entro il 16 giugno 2011. Si prega il contribuente di utilizzare gli allegati moduli di pagamento. In caso di smarrimento o deterioramento dei bollettini sar� sufficiente contattare l�ufficio tributi per l�eventuale ristampa.

I versamenti potranno essere effettuati presso gli uffici postali o in alternativa presso qualunque sportello CA.RI.GE. in questo caso senza commissioni con le seguenti modalit�:

- Conto Corrente postale n.  93772689  intestato a COMUNE DI LEVANTO � ICI � SERVIZIO TESORERIA;

- IBAN: IT53S0760110700000093772689;

- Mod. F24  (Cod. catastale comune: E560).

Ricordiamo, inoltre, che in data 21 maggio 2008, il Consiglio dei Ministri, ha disposto l�abolizione dell�I.C.I. sulla prima casa. Tale beneficio � esteso a tutti gli immobili aventi tale destinazione, eccezion fatta per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali permane l�obbligo di versamento. Per quanto riguarda gli immobili di pertinenza alla abitazione principali (garage, box, posto auto, cantina) le disposizioni hanno consentito ai singoli comuni di assimilare gli stessi all�abitazione principale secondo criteri improntati all�autonomia regolamentare. E� opportuno pertanto che, in materia di unit� immobiliari urbane pertinenziali all�abitazione principale, il contribuente faccia riferimento alle disposizioni emanate dal Comune ove sono ubicati tali immobili. Occorre precisare infine che per abitazione principale � da intendersi quella all�interno della quale il contribuente ha la propria residenza anagrafica.

 

Per l�anno 2011 si confermano le aliquote e detrazioni in vigore nell�anno 2010

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I ANNO  2011

 

a)         immobili cat. A/1, A/8 ed A/9 adibiti ad abitazione

principale �����.... ALIQUOTA 5 x MILLE � DETRAZIONE � 103,30;

b)         unit� immobiliari locate, ad uso abitazione principale, con contratto

stipulato ai sensi dell�accordo definito fra le organizzazioni della

propriet� edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi della

Legge 431/1998 �.��ALIQUOTA 2 x MILLE � NESSUNA DETRAZIONE;

c)          immobili cat. C e D/7 in cui viene esercitata attivit� commerciale o artigianale direttamente dal proprietario ��������.�. ALIQUOTA 6 x MILLE;

d)         restanti tipologie �����...������..��... ALIQUOTA 7 x MILLE.

 

 

NOTA BENE:

L�aliquota di cui al punto b) (immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell�accordo fra le organizzazioni della propriet� edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi della legge 431/1998 ) potr� essere applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell�aliquota agevolata � subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell�imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruit� rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel precitato accordo territoriale. 

 

Ai sensi dell�art. 5 del Regolamento Comunale I.C.I., si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica � residente.

Sono equiparate ad abitazione principale:

a)        abitazione di propriet� del soggetto passivo;

b)        abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a propriet� indivisa;

c)        abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che lo stesso  risulti iscritto all� A.I.R.E. del Comune di   Levanto ovvero, se non iscritto, che non possieda altri immobili  nel territorio nazionale e che, in entrambi i casi, l�immobile adibito ad abitazione principale non risulti locato;

d)        alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;     

e)        abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f)        il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l�imposta dovuta applicando l�aliquota deliberata per l�abitazione principale e le detrazioni per questa prevista, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di propriet� o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato ove � ubicata la casa coniugale.

 

L'ammontare della detrazione � determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione � utilizzata da pi� soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unit� immobiliare ad abitazione principale. Sono considerate parte integrante dell�abitazione principale le pertinenze ancorch� distintamente iscritte in catasto direttamente utilizzate in funzione dell�abitazione principale.

A partire dall�anno d�imposta 2008 le agevolazioni  si applicano ad  un  massimo di due pertinenze cos� individuate:

       n.ro 1 un  locale ad uso magazzino o locale di deposito (es. cantina/soffitta)  (cat. C/2) � se ubicate nello stesso edificio in cui � sita l�abitazione principale

       n.ro 1 un  posto auto (cat. C/6 o C/7) � purch� ubicato ad una distanza non superiore a 400 metri dall�abitazione principale.

L�applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo � subordinata alla  presentazione di apposita dichiarazione all�Ufficio Tributi del Comune,  entro il termine  del pagamento a  saldo  dell�imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. 

 

Per informazioni � possibile rivolgersi all�Ufficio TRIBUTI-ICI presso il Palazzo Comunale, P.za Cavour, Levanto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni di luned�, mercoled� e sabato (tel. 0187/802273 - fax 0187/802272).

                                                                                                                                                                 UFFICIO TRIBUTI

                                                                                                                                                                  CAPO SETTORE

                                                                                                                                                 (Dott.ssa Barbara MOGGIA)