COMUNE    DI    LEVANTO

Provincia di La Spezia

Ufficio I.C.I.

(Tel. 0187/802273 – Fax 0187/802272)

 

Gentile Contribuente,

La informiamo che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Levanto, allo scopo di semplificare il servizio e di perseguire un risultato di economicità e di qualità, ha deciso di riscuotere direttamente l’Imposta Comunale sugli Immobili.

Il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 GIUGNO 2011 e il pagamento della seconda rata entro il 16 DICEMBRE 2011. In alternativa al versamento in due rate è possibile effettuare il versamento di tutta l’imposta per l’anno 2011 entro il 16 giugno 2011. Si prega il contribuente di utilizzare gli allegati moduli di pagamento. In caso di smarrimento o deterioramento dei bollettini sarà sufficiente contattare l’ufficio tributi per l’eventuale ristampa.

I versamenti potranno essere effettuati presso gli uffici postali o in alternativa presso qualunque sportello CA.RI.GE. in questo caso senza commissioni con le seguenti modalità:

- Conto Corrente postale n.  93772689  intestato a COMUNE DI LEVANTO – ICI – SERVIZIO TESORERIA;

- IBAN: IT53S0760110700000093772689;

- Mod. F24  (Cod. catastale comune: E560).

Ricordiamo, inoltre, che in data 21 maggio 2008, il Consiglio dei Ministri, ha disposto l’abolizione dell’I.C.I. sulla prima casa. Tale beneficio è esteso a tutti gli immobili aventi tale destinazione, eccezion fatta per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali permane l’obbligo di versamento. Per quanto riguarda gli immobili di pertinenza alla abitazione principali (garage, box, posto auto, cantina) le disposizioni hanno consentito ai singoli comuni di assimilare gli stessi all’abitazione principale secondo criteri improntati all’autonomia regolamentare. E’ opportuno pertanto che, in materia di unità immobiliari urbane pertinenziali all’abitazione principale, il contribuente faccia riferimento alle disposizioni emanate dal Comune ove sono ubicati tali immobili. Occorre precisare infine che per abitazione principale è da intendersi quella all’interno della quale il contribuente ha la propria residenza anagrafica.

 

Per l’anno 2011 si confermano le aliquote e detrazioni in vigore nell’anno 2010

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I ANNO  2011

 

a)         immobili cat. A/1, A/8 ed A/9 adibiti ad abitazione

principale …………….... ALIQUOTA 5 x MILLE – DETRAZIONE € 103,30;

b)         unità immobiliari locate, ad uso abitazione principale, con contratto

stipulato ai sensi dell’accordo definito fra le organizzazioni della

proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi della

Legge 431/1998 ….……ALIQUOTA 2 x MILLE – NESSUNA DETRAZIONE;

c)          immobili cat. C e D/7 in cui viene esercitata attività commerciale o artigianale direttamente dal proprietario …………………….…. ALIQUOTA 6 x MILLE;

d)         restanti tipologie ……………...………………..……... ALIQUOTA 7 x MILLE.

 

 

NOTA BENE:

L’aliquota di cui al punto b) (immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’accordo fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi della legge 431/1998 ) potrà essere applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel precitato accordo territoriale. 

 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale I.C.I., si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica è residente.

Sono equiparate ad abitazione principale:

a)        abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b)        abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)        abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che lo stesso  risulti iscritto all’ A.I.R.E. del Comune di   Levanto ovvero, se non iscritto, che non possieda altri immobili  nel territorio nazionale e che, in entrambi i casi, l’immobile adibito ad abitazione principale non risulti locato;

d)        alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;     

e)        abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f)        il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata per l’abitazione principale e le detrazioni per questa prevista, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato ove è ubicata la casa coniugale.

 

L'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. Sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto direttamente utilizzate in funzione dell’abitazione principale.

A partire dall’anno d’imposta 2008 le agevolazioni  si applicano ad  un  massimo di due pertinenze così individuate:

§       n.ro 1 un  locale ad uso magazzino o locale di deposito (es. cantina/soffitta)  (cat. C/2) – se ubicate nello stesso edificio in cui è sita l’abitazione principale

§       n.ro 1 un  posto auto (cat. C/6 o C/7) – purché ubicato ad una distanza non superiore a 400 metri dall’abitazione principale.

L’applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo è subordinata alla  presentazione di apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune,  entro il termine  del pagamento a  saldo  dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio TRIBUTI-ICI presso il Palazzo Comunale, P.za Cavour, Levanto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e sabato (tel. 0187/802273 - fax 0187/802272).

                                                                                                                                                                 UFFICIO TRIBUTI

                                                                                                                                                                  CAPO SETTORE

                                                                                                                                                 (Dott.ssa Barbara MOGGIA)