COMUNE DI LEVANTO

Provincia di La Spezia

Ufficio I.C.I.

(Tel. 0187/802273 – Fax 0187/802272)

Gentile Contribuente,

come Le sarà di certo già noto il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21 maggio c.a., ha disposto l’abolizione dell’ICI sulla prima casa.

Tale beneficio è esteso a tutti gli immobili aventi tale destinazione, eccezion fatta per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9

per i quali permane l’obbligo di versamento sulla base delle aliquote ICI vigenti nel Comune il 30 settembre dell’anno precedente.

Per quanto riguarda gli immobili di pertinenza alle abitazioni principali (garage, box, posto auto, cantina), le disposizioni hanno consentito ai

singoli Comuni di assimilare gli stessi all’abitazione principale secondo criteri improntati all’autonomia regolamentare.

È opportuno pertanto che, in materia di unità immobiliari urbane pertinenziali all’abitazione principale, il contribuente faccia riferimento

alle disposizioni emanate dal Comune ove sono ubicati tali immobili.

Occorre precisare infine che per abitazione principale è da intendersi quella all’interno della quale in contribuente ha la propria residenza

anagrafica.

Nel rammentare che la presente informativa è stata redatta anteriormente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della normativa sopra

riportata, si invita il Contribuente, prima di effettuare il versamento ICI, a verificare l’esatta applicazione delle nuove disposizioni.

Per l’anno 2008 si confermano le aliquote e detrazioni in vigore nell’anno 2007

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I ANNO 2008

a) immobili cat. A/1, A/8 ed A/9 adibiti ad abitazione

principale …………….... ALIQUOTA 5 x MILLE – DETRAZIONE  103,30;

b) unità immobiliari locate, ad uso abitazione principale, con contratto

stipulato ai sensi dell’accordo definito fra le organizzazioni della

proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi della

Legge 431/1998 ….……ALIQUOTA 2 x MILLE – NESSUNA DETRAZIONE;

c) immobili cat. C e D/7 in cui viene esercitata attività commerciale o artigianale direttamente dal

proprietario …………………….…. ALIQUOTA 6 x MILLE;

d) restanti tipologie ……………...………………..……... ALIQUOTA 7 x MILLE.

· CONTO CORRENTE SU CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO D’IMPOSTA: 88806864 CAB 07601 ABI 10700

INTESTATO A : GE.FI.L. COMUNE LEVANTO ICI – Piazzale del Marinaio 4/6 – 19124 La Spezia.

NOTA BENE:

L’aliquota di cui al punto c) (immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’accordo fra le organizzazioni della

proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi della legge 431/1998 ) potrà essere applicata a decorrere dal primo giorno del mese

successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita

istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità

rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel precitato accordo territoriale.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale I.C.I., si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica è residente.

Sono equiparate ad abitazione principale:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che lo stesso risulti

iscritto all’ A.I.R.E. del Comune di Levanto ovvero, se non iscritto, che non possieda altri

immobili nel territorio nazionale e che, in entrambi i casi, l’immobile adibito ad abitazione

principale non risulti locato;

d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti agevolazioni:

- detrazione d'imposta e aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), e) se deliberata dal Comune ai

sensi dell'art. 4 del d. l. 08/08/1996, n. 437, convertito con L. 24/10/1996, n. 556.

L'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza

del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo,

indipendentemente dalla quota di possesso.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione

principale.

Sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto direttamente utilizzate in funzione

dell’abitazione principale.

A partire dall’anno d’imposta 2008 le agevolazioni si applicano ad un massimo di due pertinenze così individuate:

 n.ro 1 un locale ad uso magazzino o locale di deposito (es. cantina/soffitta) (cat. C/2) – se ubicate nello stesso edificio in cui è sita

l’abitazione principale

 n.ro 1 un posto auto (cat. C/6) – purchè ubicato ad una distanza non superiore a 400 metri dall’abitazione principale.

L’applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi

del Comune, entro il termine del pagamento a saldo dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

A partire dall’anno d’imposta 2007 non si applica alcuna agevolazione per l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari.

Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta si stabilisce quanto

segue:

- la misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale aumentato di tre punti, il computo deve essere effettuato giorno per giorno con

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti inesigibili;

i. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo

da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità della azione amministrativa, l’ufficio può rinunciare a crediti di modesta

entità fino ad  5,00 del tributo dovuto.