Ufficio I.C.I.
(Tel. 0187/802273 – Fax 0187/802272)
a) immobili cat. A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6 adibiti ad abitazione
principale …………….... ALIQUOTA 4 x MILLE – DETRAZIONE € 103,30;
b) immobili cat. A/1, A/7, A/8 ed A/9 adibiti ad abitazione
principale …………….... ALIQUOTA 5 x MILLE – DETRAZIONE € 103,30;
c) unità immobiliari locate, ad uso abitazione principale, con contratto
stipulato ai sensi dell’accordo definito fra le organizzazioni della
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi della
Legge 431/1998 ….……ALIQUOTA 2 x MILLE – NESSUNA DETRAZIONE;
d) immobili cat. C e D/7 in cui viene esercitata attività commerciale o artigianale direttamente dal proprietario …………………….…. ALIQUOTA 6 x MILLE;
e) restanti tipologie ……………...………………..……... ALIQUOTA 7 x MILLE.
· CONTO CORRENTE SU CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO D’IMPOSTA: 184192 INTESTATO A : GE.FI.L. – Gestione Fiscalità Locale S.p.A. – Conc. La Spezia – Piazzale del Marinaio 4/6 – 19124 La Spezia.
NOTA BENE:
L’aliquota di cui al punto c) (immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’accordo fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi della legge 431/1998 ) potrà essere applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel precitato accordo territoriale.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale I.C.I., si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica è residente.
Sono equiparate ad abitazione principale:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che lo stesso risulti
iscritto all’ A.I.R.E. del Comune di Levanto ovvero, se non iscritto, che non possieda altri
immobili nel territorio nazionale e che, in entrambi i casi, l’immobile adibito ad abitazione
principale non risulti locato;
d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti agevolazioni:
- detrazione d'imposta e aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), e) se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del d. l. 08/08/1996, n. 437, convertito con L. 24/10/1996, n. 556;
L'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
Sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto direttamente utilizzate in funzione dell’abitazione principale.
Le agevolazioni si applicano ad un massimo di due pertinenze così individuate:
§ n.ro 1 un locale ad uso magazzino o locale di deposito (es. cantina/soffitta) (cat. C/2);
§ n.ro 1 un posto auto (cat. C/6 o C/7);
L’applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del pagamento a saldo dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.
In caso di omessa o infedele dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
A partire dall’anno d’imposta 2007 non si applica alcuna agevolazione per l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari.
Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta si stabilisce quanto segue:
- la misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale aumentato di tre punti, il computo deve essere effettuato giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti inesigibili;
- è ammessa la compensazione nell’ambito dei tributi comunali della stessa natura con riferimento allo stesso anno di imposta, su richiesta del contribuente medesimo alla quale deve essere allegata una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: - generalità e cod. fiscale del contribuente; - il tipo di tributo dovuto ed il suo ammontare al lordo della compensazione; - dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto il contribuente può chiederne il rimborso. In tal caso il termine di decadenza per il diritto a rimborso si computa dalla data di prima applicazione della compensazione. La compensazione non è ammessa nell’ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
- In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità della azione amministrativa, l’ufficio può rinunciare a crediti di modesta entità fino ad € 5,00 del tributo dovuto.