COMUNE    DI    LEVANTO

Provincia di La Spezia

Ufficio I.C.I.

(Tel. 0187/802273 – Fax 0187/802247)

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I ANNO  2005

 

a)     immobili cat. A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6 adibiti ad abitazione

        principale …….. ALIQUOTA 4 x MILLE – DETRAZIONE € 180,75.=;

b)     immobili cat. A/1, A/7, A/8 ed A/9 adibiti ad abitazione principale ….. ALIQUOTA 4,7 x MILLE – DETRAZIONE € 103,30.=;

c)     unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale…  ALIQUOTA 5 x MILLE – NESSUNA DETRAZIONE;

d)     immobili cat. C in cui viene esercitata attività commerciale direttamente dal proprietario ……. ALIQUOTA 5,6 x MILLE;

e)     restanti tipologie ……. ALIQUOTA 7 x MILLE.

 

NOTA BENE:

1. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale I.C.I., si intende abitazione principale si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica è residente.

Sono equiparate ad abitazione principale :
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che lo stesso  risulti  iscritto all’ A.I.R.E. del Comune di Levano ovvero, se non iscritto, che non possieda altri immobili  nel territorio nazionale e che, in entrambi i casi, l’immobile adibito ad abitazione principale non risulti locato;
d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari.
e) abitazione di proprietà di persona fisica,  residente nel Comune di Levanto, locata con contratto registrato a soggetto che vi  ha la residenza e  la utilizza come abitazione principale;
f) abitazione di proprietà di persona fisica,  residente nel Comune di Levanto,  concessa in uso gratuito ai suoi familiari (parenti fino al primo grado in linea retta e secondo grado in linea collaterale) che vi hanno la residenza e la utilizzano come abitazione principale;
g) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti Agevolazioni:
- aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), f), e g), se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del d. l. 08/08/1996, n. 437, convertito con L. 24/10/1996, n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto e);
- detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d) e g).

Non si applica alcuna detrazione d'imposta per le abitazioni di cui ai punti e) (abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale) ed f) (abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, ossia i suoi parenti fino al primo grado in linea retta e secondo grado in linea collaterale).
L'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare;
se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la  destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
Sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto direttamente utilizzate in funzione dell’abitazione principale.

Le agevolazioni  si applicano ad  un  massimo di due pertinenze così individuate:

§       n.ro 1 un  locale ad uso magazzino o locale di deposito (es. cantina/soffitta)  (cat. C/2);

§       n.ro 1 un  posto auto (cat. C/6 o C/7);

L’applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo è subordinata alla  presentazione di apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune,  entro il termine  del pagamento a  saldo  dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne   sussistano le condizioni.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

2. A partire dall’anno 2002 non si applica alcuna detrazione d’imposta per le abitazioni di cui al punto e) (abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale) ed f) (abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, ossia i suoi parenti fino al primo grado in linea retta e secondo grado in linea collaterale).

3. A partire dall’anno 2003 le agevolazioni di cui all’art. 5 lettere e) ed f) vengono applicate solo ed esclusivamente nei confronti dei soggetti proprietari dell’immobile, sia esso locato che concesso in uso gratuito, che risultano residenti nel Comune di Levanto.

4. A partire dall’anno 2004 sono ammesse massimo n. 2 pertinenze dell’abitazione principale così individuate:

Ø  una pertinenza appartenente alla categoria catastale “C/2”;

Ø  una pertinenza appartenente alla categoria catastale “C/6”.

 

Si precisa, inoltre, che il 09/03/2005 è entrato in vigore il nuovo Piano Regolatore che individua le aree fabbricabili.