OMISSIS
DELIBERA
1. Di mantenere invariate per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni ICI approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2010 e di approvare quindi per l’anno
2011 le sottoindicate aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi nei soli
casi in cui non è prevista l’esclusione dall’applicazione dell’ICI, ai sensi dell’art 1 Decreto
Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n.
126:
A)
aliquota ordinaria del 7 per mille;B)
aliquota agevolata dell’ 1 per mille1. per
gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contrattostipulato ai sensi dell’accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE
INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in
data 10 giugno 2003, ai sensi dell’art.2 c.3 della Legge 431/1998.
L’aliquotaagevolata del 1 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese
successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione
dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il
termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di
locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di
Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale.
La mancata presentazione da parte del contribuente dell’istanza e dei documenti
richiesti per l’ottenimento dell’aliquota agevolata dell’1 per mille di cui al presente
paragrafo comporterà l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione,
ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto.
C)
aliquota agevolata del 2 per mille1. per gli immobili che vengono concessi in locazione agli studenti universitari, con
contratto concordato ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di durata non
inferiore ad 1 anno
. L’aliquota agevolata del 2 per mille potrà essere applicata adecorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene
registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di
apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata
copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla
Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale.
La mancata presentazione da parte del contribuente dell’istanza e dei documenti
richiesti per l’ottenimento dell’aliquota agevolata del 2 per mille di cui al presente
paragrafo, comporterà l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa
presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto.
D)
aliquota agevolata del 4 per mille:1. per le unità immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al
loro recupero e per le unità immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione
di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L’aliquota agevolata è applicata
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni
dall’inizio dei lavori. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla
presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta
con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori;
2. Per le aree edificabili per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia
per lacostruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali,
artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere o
ampliamento di attività esistenti, attività turistiche.
La concessione dell’aliquotaagevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del
pagamento del saldo dell’imposta con allegata documentazione comprovante l’inizio
lavori e per un massimo di tre anni.
3. per
unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttiviindustriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed
extraalberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche
, per i primitre anni dalla data di ultimazione dei lavori ( la concessione dell’aliquota agevolata è
subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del
saldo dell’imposta con allegata documentazione comprovante l’ultimazione dei lavori);
4.
per le unità immobiliari già esistenti da destinare ad insediamenti produttiviindustriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed
extraalberghiere, attività turistiche, finalizzate all’inizio di nuove attività
commerciali o all’ampliamento di attività già esistenti (intese come apertura di
unità locale)
per un periodo di tre anni dalla data di inizio attività nell’unità stessa;(laconcessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza
entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta con allegata certificazione della
Camera di Commercio attestante la destinazione dell’unità locale aggiuntiva);
5. per le unità immobiliari di cui ai punti 3 e 4 nell’ambito delle quali sia documentata
l’assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente
nell’arco del trienniodalla data di inizio attività nell’unità stessa, l’aliquota agevolata viene concessa per un
periodo massimo di 6 anni purché permanga tale condizione.
6. per
gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contrattostipulato ai sensi dell’accordo definito tra COMUNE DELLA SPEZIA e
CONFEDILIZIA in data 22 ottobre 2001, ai sensi della Legge 431/1998
, per ilreperimento di alloggi sul libero mercato al fine di soddisfare esigenze abitative di
carattere transitorio per le fasce deboli. La concessione dell’aliquota agevolata è
subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del
saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato.
La mancata presentazione da parte del contribuente dell’istanza e dei documenti
richiesti per l’ottenimento dell’aliquota agevolata del 4 per mille di cui al presente
comma, comporterà l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione,
ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto.
E)
aliquota agevolata del 5 per mille:1. per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione
principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel
Comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa risulti non locata;
2. per le unità immobiliari pertinenza dell’abitazione principale del proprietario di
categoria catastale A1, A8 e A9, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili;
3. per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, concesse in uso gratuito a
familiari con grado di parentela diretta di primo grado e da parte del proprietario,
usufruttuario o titolare di altro diritto reale su di un unico immobile sito sul territorio
comunale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’
Imposta Comunale sugli Immobili
F)
aliquota agevolata del 6 per mille:1. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (fabbricati merce) dalle imprese
che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione
di immobili come consentito dall’art.8 comma 1 del D.Lgs 504/92, modificato
dall’art.3 comma 53 della Legge 662/96 (viene concessa l’aliquota agevolata per i primi
3 anni dalla data di ultimazione lavori);
G)
aliquota del 9 per mille1. per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati
“immobili non locati” le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unità
per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai
pubblici servizi e a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in
linea retta e collaterale fino al II grado). Non vengono altresì considerati “immobili
non locati” gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es.oggetto di
manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l’aliquota ordinaria,
subordinatamente alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento
del saldo dell’imposta;
2. Di approvare le detrazioni per l’abitazione principale
di € 103,291, da applicarsi nei solicasi in cui non è prevista l’esclusione dall’applicazione dell’ICI, ai sensi dell’art 1 Decreto
Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n.
126:
- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
- per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione
principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari.
3. Di approvare le detrazioni per l’abitazione principale
di € 300,00 per le unità immobiliariadibite ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni
reddituali sottospecificate, da applicarsi nei soli casi in cui non è prevista l’esclusione
dall’applicazione dell’ICI, ai sensi dell’art 1 Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93,
convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126:
a) soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all’anno precedente
redditi netti per
- € 8.200,00 se composto da una persona
- € 9.500,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni
ulteriore componente
Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di
accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita
catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto
auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30) da rendite catastali diverse di
importo non superiore a € 25,82 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a € 2.582,28
nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e
per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo
assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed
escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare
che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate;
b) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all’anno precedente
redditi annui lordi non superiori a :
- € 9.400,00 se composto da una persona
- € 11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni
ulteriore componente
Detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennità di mobilità di cui alla legge
223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali
straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione,
(comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della
dimensione massima di mq.30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a € 25,82 o
da valori imponibili ICI di importo non superiore a € 2.582,28 nel caso di terreni ed aree
edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento
corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando
la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi
c) soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della Sezione
Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilità di cui
alla legge 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare
non abbia percepito redditi annui lordi superiori a € 8.500,00.
d) soggetto passivo il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non
autosufficienti con attestato di invalidità non inferiore al 75%, il cui nucleo familiare abbia
percepito in relazione all’anno precedente redditi annui lordi provenienti da fonti reddituali
di cui ai punti a),b) e c) non superiori a :
-
€ 9.400,00 se composto da una persona-
€ 11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogniulteriore componente
Per le tipologie a), b) e c) l'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente
elencate esclude l'esenzione.
I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d’acconto a
titolo d’imposta, salve le eccezioni di cui al precedente capoverso.
Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento,
indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.
Per i figli studenti o disoccupati, considerati fiscalmente a carico dei genitori pur se non residenti
con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell’esenzione è da considerarsi quello della
famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli.
Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad
Irpef, dei crediti d’imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei
redditi presentata a norma del DPR 29.09.1973 n. 600; per reddito netto si intende il reddito
imponibile al quale viene detratta l’imposta netta.
4. Di approvare le detrazioni per l’abitazione principale
di € 154,937 per l’unità immobiliareadibita ad abitazione principale, da applicarsi nei soli casi in cui non è prevista l’esclusione
dall’applicazione dell’ICI, ai sensi dell’art 1 Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93,
convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126:
a) Per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo,
proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a € 20.600,00 con minimo di 3 figli a
carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio
nazionale.
b) Per i soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente da giovani coppie, con
o senza figli , coniugati da non oltre 4 anni alla data del 1 gennaio dell’anno corrente, i cui
entrambi i componenti siano di età inferiore a 35 anni alla data suindicata, il cui reddito
complessivo lordo non sia superiore a € 20.600,00, maggiorato di € 1.033,33 per ogni
eventuale figlio a carico ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio
nazionale.
5. Di subordinare la concessione dell’elevazione della detrazione di cui ai punti 3 – 4 alla
presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta. In
riferimento al punto 4.c) si considera valida l’istanza già presentata negli anni precedenti.
6. Di pubblicare per estratto il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, così come
previsto dal comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs 446/17.12.97.
OMISSIS