OMISSIS

DELIBERA

1. Di mantenere invariate per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni ICI approvate con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2010 e di approvare quindi per l’anno

2011 le sottoindicate aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi nei soli

casi in cui non è prevista l’esclusione dall’applicazione dell’ICI, ai sensi dell’art 1 Decreto

Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n.

126:

A) aliquota ordinaria del 7 per mille;

B) aliquota agevolata dell’ 1 per mille

1. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto

stipulato ai sensi dell’accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE

INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in

data 10 giugno 2003, ai sensi dell’art.2 c.3 della Legge 431/1998. L’aliquota

agevolata del 1 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese

successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione

dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il

termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di

locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di

Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale.

La mancata presentazione da parte del contribuente dell’istanza e dei documenti

richiesti per l’ottenimento dell’aliquota agevolata dell’1 per mille di cui al presente

paragrafo comporterà l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione,

ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto.

C) aliquota agevolata del 2 per mille

1. per gli immobili che vengono concessi in locazione agli studenti universitari, con

contratto concordato ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di durata non

inferiore ad 1 anno. L’aliquota agevolata del 2 per mille potrà essere applicata a

decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene

registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di

apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata

copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla

Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale.

La mancata presentazione da parte del contribuente dell’istanza e dei documenti

richiesti per l’ottenimento dell’aliquota agevolata del 2 per mille di cui al presente

paragrafo, comporterà l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa

presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto.

D) aliquota agevolata del 4 per mille:

1. per le unità immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al

loro recupero e per le unità immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione

di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L’aliquota agevolata è applicata

limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni

dall’inizio dei lavori. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla

presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta

con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori;

2. Per le aree edificabili per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia per la

costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali,

artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere o

ampliamento di attività esistenti, attività turistiche. La concessione dell’aliquota

agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del

pagamento del saldo dell’imposta con allegata documentazione comprovante l’inizio

lavori e per un massimo di tre anni.

3. per unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi

industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed

extraalberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche, per i primi

tre anni dalla data di ultimazione dei lavori ( la concessione dell’aliquota agevolata è

subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del

saldo dell’imposta con allegata documentazione comprovante l’ultimazione dei lavori);

4. per le unità immobiliari già esistenti da destinare ad insediamenti produttivi

industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed

extraalberghiere, attività turistiche, finalizzate all’inizio di nuove attività

commerciali o all’ampliamento di attività già esistenti (intese come apertura di

unità locale) per un periodo di tre anni dalla data di inizio attività nell’unità stessa;(la

concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza

entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta con allegata certificazione della

Camera di Commercio attestante la destinazione dell’unità locale aggiuntiva);

5. per le unità immobiliari di cui ai punti 3 e 4 nell’ambito delle quali sia documentata

l’assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente nell’arco del triennio

dalla data di inizio attività nell’unità stessa, l’aliquota agevolata viene concessa per un

periodo massimo di 6 anni purché permanga tale condizione.

6. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto

stipulato ai sensi dell’accordo definito tra COMUNE DELLA SPEZIA e

CONFEDILIZIA in data 22 ottobre 2001, ai sensi della Legge 431/1998, per il

reperimento di alloggi sul libero mercato al fine di soddisfare esigenze abitative di

carattere transitorio per le fasce deboli. La concessione dell’aliquota agevolata è

subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del

saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato.

La mancata presentazione da parte del contribuente dell’istanza e dei documenti

richiesti per l’ottenimento dell’aliquota agevolata del 4 per mille di cui al presente

comma, comporterà l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione,

ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto.

E) aliquota agevolata del 5 per mille:

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione

principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a

proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel

Comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa risulti non locata;

2. per le unità immobiliari pertinenza dell’abitazione principale del proprietario di

categoria catastale A1, A8 e A9, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per

l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili;

3. per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, concesse in uso gratuito a

familiari con grado di parentela diretta di primo grado e da parte del proprietario,

usufruttuario o titolare di altro diritto reale su di un unico immobile sito sul territorio

comunale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’

Imposta Comunale sugli Immobili

F) aliquota agevolata del 6 per mille:

1. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (fabbricati merce) dalle imprese

che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione

di immobili come consentito dall’art.8 comma 1 del D.Lgs 504/92, modificato

dall’art.3 comma 53 della Legge 662/96 (viene concessa l’aliquota agevolata per i primi

3 anni dalla data di ultimazione lavori);

G) aliquota del 9 per mille

1. per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati

registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati

“immobili non locati” le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unità

per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai

pubblici servizi e a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in

linea retta e collaterale fino al II grado). Non vengono altresì considerati “immobili

non locati” gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es.oggetto di

manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l’aliquota ordinaria,

subordinatamente alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento

del saldo dell’imposta;

2. Di approvare le detrazioni per l’abitazione principale di € 103,291, da applicarsi nei soli

casi in cui non è prevista l’esclusione dall’applicazione dell’ICI, ai sensi dell’art 1 Decreto

Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n.

126:

- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

- per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione

principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari.

3. Di approvare le detrazioni per l’abitazione principale di € 300,00 per le unità immobiliari

adibite ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni

reddituali sottospecificate, da applicarsi nei soli casi in cui non è prevista l’esclusione

dall’applicazione dell’ICI, ai sensi dell’art 1 Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93,

convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126:

a) soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all’anno precedente

redditi netti per

- € 8.200,00 se composto da una persona

- € 9.500,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni

ulteriore componente

Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive

dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di

accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita

catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto

auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30) da rendite catastali diverse di

importo non superiore a € 25,82 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a € 2.582,28

nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e

per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo

assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed

escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare

che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate;

b) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all’anno precedente

redditi annui lordi non superiori a :

- € 9.400,00 se composto da una persona

- € 11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni

ulteriore componente

Detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennità di mobilità di cui alla legge

223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali

straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione,

(comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della

dimensione massima di mq.30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a € 25,82 o

da valori imponibili ICI di importo non superiore a € 2.582,28 nel caso di terreni ed aree

edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento

corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando

la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi

c) soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della Sezione

Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilità di cui

alla legge 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare

non abbia percepito redditi annui lordi superiori a € 8.500,00.

d) soggetto passivo il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non

autosufficienti con attestato di invalidità non inferiore al 75%, il cui nucleo familiare abbia

percepito in relazione all’anno precedente redditi annui lordi provenienti da fonti reddituali

di cui ai punti a),b) e c) non superiori a :

- € 9.400,00 se composto da una persona

- € 11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni

ulteriore componente

Per le tipologie a), b) e c) l'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente

elencate esclude l'esenzione.

I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d’acconto a

titolo d’imposta, salve le eccezioni di cui al precedente capoverso.

Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento,

indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.

Per i figli studenti o disoccupati, considerati fiscalmente a carico dei genitori pur se non residenti

con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell’esenzione è da considerarsi quello della

famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli.

Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad

Irpef, dei crediti d’imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei

redditi presentata a norma del DPR 29.09.1973 n. 600; per reddito netto si intende il reddito

imponibile al quale viene detratta l’imposta netta.

4. Di approvare le detrazioni per l’abitazione principale di € 154,937 per l’unità immobiliare

adibita ad abitazione principale, da applicarsi nei soli casi in cui non è prevista l’esclusione

dall’applicazione dell’ICI, ai sensi dell’art 1 Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93,

convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126:

a) Per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo,

proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a € 20.600,00 con minimo di 3 figli a

carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio

nazionale.

b) Per i soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente da giovani coppie, con

o senza figli , coniugati da non oltre 4 anni alla data del 1 gennaio dell’anno corrente, i cui

entrambi i componenti siano di età inferiore a 35 anni alla data suindicata, il cui reddito

complessivo lordo non sia superiore a € 20.600,00, maggiorato di € 1.033,33 per ogni

eventuale figlio a carico ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio

nazionale.

5. Di subordinare la concessione dell’elevazione della detrazione di cui ai punti 3 – 4 alla

presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta. In

riferimento al punto 4.c) si considera valida l’istanza già presentata negli anni precedenti.

6. Di pubblicare per estratto il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, così come

previsto dal comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs 446/17.12.97.

OMISSIS