ESTRATTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 14.04.2005, MODIFICATA CON DELIBERA G.C. N. 180 DEL 27.4.2005.
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1. di approvare per l’anno 2005 le sottoindicate aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
b) aliquota agevolata del 2 per mille
· per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 10 giugno 2003, ai sensi dell’art.2 c.3 della Legge 431/1998. L’aliquota agevolata del 2 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale.
· per gli immobili che vengono concessi in locazione agli studenti universitari, con contratto concordato ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di durata non inferiore ad 1 anno. L’aliquota agevolata del 2 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale.
c) aliquota agevolata del 4 per mille:
1. per le unità immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al loro recupero – unità immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori;
2. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (fabbricati merce) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili come consentito dall’art.8 comma 1 del D.Lgs 504/92, modificato dall’art.3 comma 53 della Legge 662/96 (viene concessa l’aliquota agevolata per i primi 3 anni dalla data di ultimazione lavori);
3. Per le aree edificabili per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia per la costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori e per un massimo di tre anni ;
4. per unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghierie ed extraalberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche, per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori ( la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta con allegata documentazione comprovante l’ultimazione dei lavori);
5. per le unità immobiliari già esistenti da destinare ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghierie ed extraalberghiere, attività turistiche, finalizzate all’inizio di nuove attività commerciali o all’ampliamento di attività già esistenti (intese come apertura di unità locale) per un periodo di tre anni dalla data di inizio attività nell’unità stessa;(la concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta con allegata certificazione della Camera di Commercio attestante la destinazione dell’unità locale aggiuntiva);
6. per le unità immobiliari di cui ai punti 4 e 5 nell’ambito delle quali sia documentata l’assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente nell’arco del triennio dalla data di inizio attività nell’unità stessa, l’aliquota agevolata viene concessa per un periodo massimo di 6 anni purchè permanga tale condizione.
7. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’accordo definito tra COMUNE DELLA SPEZIA e CONFEDILIZIA in data 22 ottobre 2001, ai sensi della Legge 431/1998, per il reperimento di alloggi sul libero mercato al fine di soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio per le fasce deboli. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato
8. per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) a condizione che venga rinnovata la convenzione stipulata in data 22 giugno 1999 tra Arte e Comune della Spezia;
d) aliquota agevolata del 5,25 per mille:
· per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
· per le unità immobiliari pertinenza dell’abitazione principale del proprietario, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili;
· per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili;
e) aliquota del 9 per mille
· per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati “immobili non locati” le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unità per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al II grado). Non vengono altresì considerati “immobili non locati” gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es.oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l’aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta;
2. Di elevare la detrazione per l’abitazione principale da € 103,291 a € 258,228 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni reddituali sottospecificate:
a) da soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all’anno precedente redditi netti per
- € 8.200,00 se composto da una persona
- € 9.500,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni ulteriore componente
Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a € 25,82 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a € 2.582,28 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate;
b) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all’anno precedente redditi annui lordi non superiori a :
- € 9.400,00 se composto da una persona
- € 11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni ulteriore componente
- Detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennità di mobilità di cui alla legge 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a € 25,82 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a € 2.582,28 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi
c) da soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della Sezione Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a € 8.500,00.
d) da soggetto passivo il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidità non inferiore al 75%, il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all’anno precedente redditi annui lordi provenienti da fonti reddituali di cui ai punti a),b) e c) non superiori a :
- € 9.400,00 se composto da una persona
- € 11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni ulteriore componente
Per le tipologie a), b) e c) l'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l'esenzione.
I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d’acconto a titolo d’imposta, salve le eccezioni di cui al precedente capoverso.
Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.
Per i figli studenti o disoccupati, considerati fiscalmente a carico dei genitori pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell’esenzione è da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli.
Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad Irpef, dei crediti d’imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei redditi presentata a norma del DPR 29.09.1973 n. 600; per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l’imposta netta.
3. Di elevare la detrazione per l’abitazione principale da € 103,291 a € 154,937 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
a) per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a € 20.600,00 con minimo di 3 figli a carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio nazionale.
b) Per i soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli , coniugati da non oltre 4 anni alla data dell’1.1.2005, i cui entrambi i componenti siano di età inferiore a 35 anni alla data suindicata, il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a € 20.600,00, maggiorato di € 1.033,33 per ogni eventuale figlio a carico ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio nazionale.
c) per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/4 e A/5 direttamente utilizzate come residenza del proprietario.
4. Di subordinare la concessione dell’elevazione della detrazione di cui ai punti 2 – 3 alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta. In riferimento al punto 3.c) si considera valida l’istanza già presentata negli anni precedenti.