1. Di stabilire le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili anno 2006 nel seguente modo:
a) aliquota ordinaria al 7 per mille;
b) aliquota ridotta al 4 per mille per:
· le persone fisiche soggetti passivi anagraficamente residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
· soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa anagraficamente residenti nel Comune per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
· l’abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE, a condizione che non risulti locata e non risulti in uso gratuito a parenti ed affini;
· le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto anagraficamente residente nel Comune che le utilizzi come abitazione principale o ad un soggetto che, in base all’Accordo di Londra del 19.06.1951 ratificato dall’Italia con legge 30.11.1955 n. 1335, risulti impossibilitato ad acquisire la residenza purché l’immobile venga destinato ad abitazione principale dello stesso;
· gli immobili civili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti ;
· l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché questi abbiano la residenza nell’immobile considerato o l’abbiano avuta nel periodo precedente al loro ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata e non risulti concessa in uso gratuito a parenti e affini;
· per le aree edificabili per le quali è stata rilasciata la concessione edilizia per la costruzione o ampliamento di unità immobiliari destinate alle attività produttive industriali, artigianali, commerciali, turistiche, strutture ricettive per un massimo di tre anni dall’inizio dei lavori;
· per le unità immobiliari di nuova costruzione destinate alle attività citate al punto precedente per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori;
· per le unità esistenti da destinare alle attività suddette finalizzate all’inizio di nuove attività commerciali o all’ampliamento di attività già esistenti per un periodo di tre anni dalla data di inizio attività nell’unità stessa;
· gli immobili classificati catastalmente come C/1 che svolgono effettivamente l’attività commerciale nei centri di Pozzuolo, Tre Strade, Solaro, Pugliola, La Serra, Carbognano, Senato, Muggiano;
· l’unità immobiliare pertinenziale all’abitazione principale così come definito dall’art. 1 del Regolamento “Testo unico in materia di Imposta Comunale sugli Immobili” che formerà oggetto di approvazione dal Consiglio Comunale;
c) l’aliquota del 5 per mille agli immobili inagibili e inabitabili individuabili ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale n. 9 del 06.03.2001 ai quali è applicabile inoltre la riduzione d’imposta al 50%, e ai terreni agricoli ed aree edificabili;
d) aliquota del 2 per mille per gli immobili di civile abitazione locati a soggetti ivi residenti con contratto registrato ai sensi degli accordi territoriali stipulati fra le organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori secondo quanto disciplinato dalla legge 431/1998. Ciò vale a partire dall’anno successivo alla presentazione della dichiarazione all’Ufficio Tributi;
2. Di fissare in Euro 156,00 la misura della detrazione prevista per l’abitazione principale;
3. Di fissare in Euro 258,00 la misura della maggiore detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso si verifichino i presupposti di disagiate condizioni sociali ed economiche ai sensi dell’art. 4 del Regolamento relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili vigente;