CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI ANNO 2011

 

C.C. N . 15 DEL 12.04.2011

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI DI IMPOSTA IN MATERIA DI ICI PER L�ANNO 2011.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il Bilancio di Previsione per l�anno 2010, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 31.03.2010, esecutiva;

Visto il Decreto del Ministero dell�Interno del 16.03.2011, con il quale � stato differito al 30.06.2011  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l�anno 2011 e che, pertanto, � automaticamente autorizzato l�esercizio provvisorio ai sensi dell�art. 163 del D. Lgs.vo 267/00;

Visti gli atti d�ufficio;

Visto l�art. 1, c. 7, del D.L. 93/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 126 del 24.07.08 relativo al blocco degli aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote;

Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010, legge finanziaria per l�anno 2011;

Visto il Titolo I, del D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le istituzioni dell�imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto l�art. 3 comma 55 della Legge 23.12.96 n. 662, che ha riconosciuto al Comune la facolt� di elevare fino a � 258,22 la detrazione per abitazione principale per particolari tipologie di soggetti passivi nonch� di considerare beneficiarie delle agevolazioni previste per l�abitazione principale l�unit� immobiliare adibita gratuitamente ad abitazione di un figlio o del genitore, non proprietario di alcun alloggio;

Ritenuta la necessit� di conciliare la complessiva pressione fiscale con l�esigenza di:

-        reperire i mezzi per assicurare i vari servizi d�istituto;

-        assicurare l�equilibrio del Bilancio 2011 mediante la deliberazione delle tariffe e riduzioni o detrazioni d�imposta per l�anno 2011;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, di riforma delle locazioni;

Dato atto che il Comune di Santo Stefano di Magra � inserito, dal 2004, nell�elenco dei Comuni ad alta densit� abitativa, giusta delibera del CIPE n. 87 del 13.11.2003 pubblicata nella G.U. n. 40 del 18.02.04;

Considerato che all�art. 2, comma 4, della l. 431/98 � data la facolt� ai comuni di deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al minimo stabilito, a favore dei proprietari di alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi di cui all�art. 2 della medesima legge;

 Rilevato, in particolare, che nella stessa legge 431/98 � data la possibilit� ai comuni ad alta densit� abitativa di elevare il limite massimo delle aliquote in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, con l�evidente finalit� di incentivare e rendere pi� mobile il mercato delle locazioni immobiliare;

Ritenuto, pertanto, di poter stabilire le aliquote per l�anno 2011 anche in base alle citate disposizioni e  analogamente a quanto a suo tempo stabilito per l�anno 2010;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 8 del 31.03.10 ad oggetto �Determinazione delle aliquote e delle riduzioni o detrazioni di imposta in materia di I.C.I. per l�anno 2010�, e ritenuto di confermare anche per il 2011 lo stesso sistema impositivo;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 71 del 26.03.2011 inerente l�oggetto;

Con votti�.:

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

1)                  Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

2)                  Di confermare, per l�anno 2011, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l�applicazione dell�imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con D. Lgs. del 30.12.92 n�504;

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
ALIQUOTE

IMMOBILI DI CUI ALLA LEGGE 431/98 CONCESSI IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI DEFINITE DAGLI ACCORDI LOCALI DI CUI ALL�ART. 2, C. 3, DELLA L. 431/98 (previa domanda da presentarsi entro il 16.12.11 e correlata dall�attestazione di congruit� rilasciata dalla commissione di conciliazione ex D.M. 30/12/2002)

2,0 %o

FABBRICATI REALIZZATI PER LA VENDITA PER 3 ANNI

4,0 %o

ABITAZIONI PRINCIPALI DI GIOVANI COPPIE DI CUI ALL�ART. 11 TER DEL REGOLAMENTO I.C.I. (previa domanda da presentarsi entro il 16.12.11)

4,0 %o

ABITAZIONI PRINCIPALI

5,0 %o

ABITAZIONI PRINCIPALI DATE IN USO GRATUITO A FIGLI O GENITORI (previa domanda da presentarsi entro il mese di maggio)

5,0 %o

ABITAZ. PRINCIP. PER IMMOBILE POSSEDUTO A TITOLO DI PROPRIETA� O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CON RESID. IN ISTIT. DI RICOVERO

5,0 %o

UNITA� IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOP. EDIL. A PROPRIETA� INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI, NONCHE� ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX I.A.C.P

5,0 %o

ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI

7,0 %o

IMMOBILI NON LOCATI PER I QUALI NON RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI CONTRATTI DI LOCAZIONE DA ALMENO 2 ANNI

9,0 %o

NON VENGONO CONSIDERATI IMMOBILI NON LOCATI LE UNIT� IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE (NEL NUMERO DI 1 UNIT�, ED EVENTUALE PERTINENZA, PER NUCLEO FAMIGLIARE) A CONDIZIONE CHE LE STESSE SIANO AMMOBILIATE, ALLACCIATE AI PUBBLICI SERVIZI E A STRETTA DISPONIBILIT� DEL PROPRIETARIO E DEI SUOI FAMIGLIARI (PARENTI IN LINEA RETTA E COLLATERALE FINO AL II GRADO).

NON VENGONO ALTRES� CONSIDERATI NON LOCATI QUEGLI IMMOBILI NON UTILIZZATI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE (ES. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA).

A DETTE UNIT� IMMOBILIARI VIENE APPLICATA L�ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE, SUBORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA ENTRO IL PAGAMENTO DEL SALDO DELL�IMPOSTA.

 

3)      Di dare atto che, con l�approvazione del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 e successiva conversione in legge, � stata prevista L�ABOLIZIONE DELL�I.C.I. SULL�ABITAZIONE PRINCIPALE, intendendosi per essa quella considerata tale dal D. Lgs.vo 504/1992 nonch� quelle ad esse assimilate con Regolamento del Comune, AD ECCEZIONE DI QUELLE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9 e secondo le istruzioni ministeriali emanate;

 

4)      Di determinare, ai sensi dell�art. 8 del D. Lgs. 30.12.92 n� 504 come sostituiti dall�art. 3 Comma 55 della Legge 23.12.96, n�662 e D.L. n�49 del 10.03.97:

1.      la detrazione per abitazione principale, per cooperative edilizie e propriet� indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi assegnati dallo ex IACP e immobili posseduti a titolo di propriet� da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero in  � 104,00;

2.      l�aliquota del 5,0% e la detrazione di � 104,00 per le abitazioni principali date in comodato ad un figlio o ad un genitore;

 

5)      Di elevare, per l�anno 2011, da � 104,00 a � 258,00 la detrazione d�imposta di cui all�art. 8, comma 2, del citato D. Lgs.vo 504/92, per le abitazioni principali dei soggetti passivi che versano in particolari situazioni di carattere sociale, di seguito meglio  specificate:

a.       aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall�A.S.L. ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104 e con un reddito complessivo del nucleo familiare, comprese le rendite esenti ai fini IRPEF, determinato con i criteri previsti dal combinato disposto del 14� comma dell�art. 9 della L.R. n. 10 del 03.03.1994 e della L.R. n. 43/1991;

b.      pensionati che non hanno altre propriet� immobiliari all�infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi un unico reddito familiare annuo non superiore ai limiti riportati nella seguente tabella A:

TABELLA A

 

N� COMPON. NUCLEO FAMIL.

LIMITI DI REDDITO espressi in Euro

1

 

fino a  7.800,00

2

da  7.801,00

a 11.400,00

3

da 11.401,00

a 14.000,00

4 o pi�

da 14.001,00

a 15.500,00

c.       i richiedenti che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale aventi redditi rientranti nei limiti previsti dalla seguente Tabella B:

TABELLA B

 

N� COMPON. NUCLEO FAMIL.

LIMITI DI REDDITO espressi in Euro

1

 

fino a  8.800,00

2

da   8.801,00

a 10.900,00

3

 da 10.901,00

a 13.000,00

4

da 13.001,00

a 15.000,00

5

da 15.001,00

a 17.100,00

d.      i cassaintegrati e iscritti nelle liste di mobilit� al momento della presentazione della domanda per un periodo non inferiore a 9 mesi, con un unico reddito familiare l�assegno di assistenza e mobilit�;

e.       Nella determinazione del reddito concorrono tutti i redditi anche quelli esenti da IRPEF.

 

6)      Che coloro che ritengono di avere diritto alle detrazioni e/o agevolazioni per l�anno 2011 dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il giorno 31 maggio 2011, ad eccezione di quanto previsto dalla tabella di cui al punto 2). La domanda dovr� essere redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune;

 

7)      Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote non sar� inferiore all�ultimo gettito annuale realizzato;

 

8)      Che le maggiori detrazioni per le categorie di particolari situazioni di disagio economico e sociale saranno concesse:

A.     con determinazione del funzionario responsabile di cui all�art. 11, Comma 4 del D. Lgs. 504/92 per i casi di cui alla lettera a., b., d.;

B.     con deliberazione della Giunta Comunale sentito il parere del Funzionario Responsabile, per i casi di cui alla lettera c.