CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI ANNO 2011

 

C.C. N . 15 DEL 12.04.2011

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI DI IMPOSTA IN MATERIA DI ICI PER L’ANNO 2011.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2010, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 31.03.2010, esecutiva;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2011, con il quale è stato differito al 30.06.2011  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 e che, pertanto, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs.vo 267/00;

Visti gli atti d’ufficio;

Visto l’art. 1, c. 7, del D.L. 93/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 126 del 24.07.08 relativo al blocco degli aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote;

Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010, legge finanziaria per l’anno 2011;

Visto il Titolo I, del D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le istituzioni dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto l’art. 3 comma 55 della Legge 23.12.96 n. 662, che ha riconosciuto al Comune la facoltà di elevare fino a € 258,22 la detrazione per abitazione principale per particolari tipologie di soggetti passivi nonché di considerare beneficiarie delle agevolazioni previste per l’abitazione principale l’unità immobiliare adibita gratuitamente ad abitazione di un figlio o del genitore, non proprietario di alcun alloggio;

Ritenuta la necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

-        reperire i mezzi per assicurare i vari servizi d’istituto;

-        assicurare l’equilibrio del Bilancio 2011 mediante la deliberazione delle tariffe e riduzioni o detrazioni d’imposta per l’anno 2011;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, di riforma delle locazioni;

Dato atto che il Comune di Santo Stefano di Magra è inserito, dal 2004, nell’elenco dei Comuni ad alta densità abitativa, giusta delibera del CIPE n. 87 del 13.11.2003 pubblicata nella G.U. n. 40 del 18.02.04;

Considerato che all’art. 2, comma 4, della l. 431/98 è data la facoltà ai comuni di deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al minimo stabilito, a favore dei proprietari di alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2 della medesima legge;

 Rilevato, in particolare, che nella stessa legge 431/98 è data la possibilità ai comuni ad alta densità abitativa di elevare il limite massimo delle aliquote in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, con l’evidente finalità di incentivare e rendere più mobile il mercato delle locazioni immobiliare;

Ritenuto, pertanto, di poter stabilire le aliquote per l’anno 2011 anche in base alle citate disposizioni e  analogamente a quanto a suo tempo stabilito per l’anno 2010;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 8 del 31.03.10 ad oggetto “Determinazione delle aliquote e delle riduzioni o detrazioni di imposta in materia di I.C.I. per l’anno 2010”, e ritenuto di confermare anche per il 2011 lo stesso sistema impositivo;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 71 del 26.03.2011 inerente l’oggetto;

Con votti….:

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

1)                  Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

2)                  Di confermare, per l’anno 2011, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con D. Lgs. del 30.12.92 n°504;

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
ALIQUOTE

IMMOBILI DI CUI ALLA LEGGE 431/98 CONCESSI IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI DEFINITE DAGLI ACCORDI LOCALI DI CUI ALL’ART. 2, C. 3, DELLA L. 431/98 (previa domanda da presentarsi entro il 16.12.11 e correlata dall’attestazione di congruità rilasciata dalla commissione di conciliazione ex D.M. 30/12/2002)

2,0 %o

FABBRICATI REALIZZATI PER LA VENDITA PER 3 ANNI

4,0 %o

ABITAZIONI PRINCIPALI DI GIOVANI COPPIE DI CUI ALL’ART. 11 TER DEL REGOLAMENTO I.C.I. (previa domanda da presentarsi entro il 16.12.11)

4,0 %o

ABITAZIONI PRINCIPALI

5,0 %o

ABITAZIONI PRINCIPALI DATE IN USO GRATUITO A FIGLI O GENITORI (previa domanda da presentarsi entro il mese di maggio)

5,0 %o

ABITAZ. PRINCIP. PER IMMOBILE POSSEDUTO A TITOLO DI PROPRIETA’ O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CON RESID. IN ISTIT. DI RICOVERO

5,0 %o

UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOP. EDIL. A PROPRIETA’ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI, NONCHE’ ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX I.A.C.P

5,0 %o

ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI

7,0 %o

IMMOBILI NON LOCATI PER I QUALI NON RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI CONTRATTI DI LOCAZIONE DA ALMENO 2 ANNI

9,0 %o

NON VENGONO CONSIDERATI IMMOBILI NON LOCATI LE UNITÀ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE (NEL NUMERO DI 1 UNITÀ, ED EVENTUALE PERTINENZA, PER NUCLEO FAMIGLIARE) A CONDIZIONE CHE LE STESSE SIANO AMMOBILIATE, ALLACCIATE AI PUBBLICI SERVIZI E A STRETTA DISPONIBILITÀ DEL PROPRIETARIO E DEI SUOI FAMIGLIARI (PARENTI IN LINEA RETTA E COLLATERALE FINO AL II GRADO).

NON VENGONO ALTRESÌ CONSIDERATI NON LOCATI QUEGLI IMMOBILI NON UTILIZZATI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE (ES. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA).

A DETTE UNITÀ IMMOBILIARI VIENE APPLICATA L’ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE, SUBORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA ENTRO IL PAGAMENTO DEL SALDO DELL’IMPOSTA.

 

3)      Di dare atto che, con l’approvazione del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 e successiva conversione in legge, è stata prevista L’ABOLIZIONE DELL’I.C.I. SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE, intendendosi per essa quella considerata tale dal D. Lgs.vo 504/1992 nonché quelle ad esse assimilate con Regolamento del Comune, AD ECCEZIONE DI QUELLE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9 e secondo le istruzioni ministeriali emanate;

 

4)      Di determinare, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 30.12.92 n° 504 come sostituiti dall’art. 3 Comma 55 della Legge 23.12.96, n°662 e D.L. n°49 del 10.03.97:

1.      la detrazione per abitazione principale, per cooperative edilizie e proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi assegnati dallo ex IACP e immobili posseduti a titolo di proprietà da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero in  € 104,00;

2.      l’aliquota del 5,0% e la detrazione di € 104,00 per le abitazioni principali date in comodato ad un figlio o ad un genitore;

 

5)      Di elevare, per l’anno 2011, da € 104,00 a € 258,00 la detrazione d’imposta di cui all’art. 8, comma 2, del citato D. Lgs.vo 504/92, per le abitazioni principali dei soggetti passivi che versano in particolari situazioni di carattere sociale, di seguito meglio  specificate:

a.       aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’A.S.L. ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104 e con un reddito complessivo del nucleo familiare, comprese le rendite esenti ai fini IRPEF, determinato con i criteri previsti dal combinato disposto del 14° comma dell’art. 9 della L.R. n. 10 del 03.03.1994 e della L.R. n. 43/1991;

b.      pensionati che non hanno altre proprietà immobiliari all’infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi un unico reddito familiare annuo non superiore ai limiti riportati nella seguente tabella A:

TABELLA A

 

N° COMPON. NUCLEO FAMIL.

LIMITI DI REDDITO espressi in Euro

1

 

fino a  7.800,00

2

da  7.801,00

a 11.400,00

3

da 11.401,00

a 14.000,00

4 o più

da 14.001,00

a 15.500,00

c.       i richiedenti che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale aventi redditi rientranti nei limiti previsti dalla seguente Tabella B:

TABELLA B

 

N° COMPON. NUCLEO FAMIL.

LIMITI DI REDDITO espressi in Euro

1

 

fino a  8.800,00

2

da   8.801,00

a 10.900,00

3

 da 10.901,00

a 13.000,00

4

da 13.001,00

a 15.000,00

5

da 15.001,00

a 17.100,00

d.      i cassaintegrati e iscritti nelle liste di mobilità al momento della presentazione della domanda per un periodo non inferiore a 9 mesi, con un unico reddito familiare l’assegno di assistenza e mobilità;

e.       Nella determinazione del reddito concorrono tutti i redditi anche quelli esenti da IRPEF.

 

6)      Che coloro che ritengono di avere diritto alle detrazioni e/o agevolazioni per l’anno 2011 dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il giorno 31 maggio 2011, ad eccezione di quanto previsto dalla tabella di cui al punto 2). La domanda dovrà essere redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune;

 

7)      Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

8)      Che le maggiori detrazioni per le categorie di particolari situazioni di disagio economico e sociale saranno concesse:

A.     con determinazione del funzionario responsabile di cui all’art. 11, Comma 4 del D. Lgs. 504/92 per i casi di cui alla lettera a., b., d.;

B.     con deliberazione della Giunta Comunale sentito il parere del Funzionario Responsabile, per i casi di cui alla lettera c.