Estratto della Deliberazione del C.C. n. 19 del 29.03.2007 ad oggetto: "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI DI IMPOSTA IN MATERIA DI I.C.I. PER L’ANNO 2007".

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

... omissis...

 

D E L I B E R A

 

1)              Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

2)              Di fissare, per l’anno 2007, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con D. Lgs. del 30.12.92 n°504;

 

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
ALIQUOTE

IMMOBILI DI CUI ALLA LEGGE 431/98 CONCESSI IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI DEFINITE DAGLI ACCORDI LOCALI DI CUI ALL’ART. 2, C. 3, DELLA L. 431/98 (previa domanda da presentarsi entro il 20.12.07)

2 %o

FABBRICATI REALIZZATI PER LA VENDITA PER 3 ANNI

4 %o

ABITAZIONI PRINCIPALI DI GIOVANI COPPIE DI CUI ALL’ART. 11 TER DEL REGOLAMENTO I.C.I. (previa domanda da presentarsi entro il 20.12.07)

4 %o

ABITAZIONI PRINCIPALI

5,0 %o

ABITAZIONI PRINCIPALI DATE IN USO GRATUITO A FIGLI O GENITORI (previa domanda da presentarsi entro il 31.05.07)

5,0 %o

ABITAZ. PRINCIP. PER IMMOBILE POSSEDUTO A TITOLO DI PROPRIETA’ O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CON RESID. IN ISTIT. DI RICOVERO

5,0 %o

UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOP. EDIL. A PROPRIETA’ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI, NONCHE’ ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX I.A.C.P

5,0 %o

ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI

7 %o

IMMOBILI NON LOCATI PER I QUALI NON RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI CONTRATTI DI LOCAZIONE DA ALMENO 2 ANNI

9 %o

NON VENGONO CONSIDERATI IMMOBILI NON LOCATI LE UNITÀ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE (NEL NUMERO DI 1 UNITÀ, ED EVENTUALE PERTINENZA, PER NUCLEO FAMIGLIARE) A CONDIZIONE CHE LE STESSE SIANO AMMOBILIATE, ALLACCIATE AI PUBBLICI SERVIZI E A STRETTA DISPONIBILITÀ DEL PROPRIETARIO E DEI SUOI FAMIGLIARI (PARENTI IN LINEA RETTA E COLLATERALE FINO AL II GRADO).

NON VENGONO ALTRESÌ CONSIDERATI NON LOCATI QUEGLI IMMOBILI NON UTILIZZATI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE (ES. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA).

A DETTE UNITÀ IMMOBILIARI VIENE APPLICATA L’ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE, SUBORDINATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA ENTRO IL PAGAMENTO DEL SALDO DELL’IMPOSTA.

 

3)                   Di determinare, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 30.12.92 n° 504 come sostituiti dall’art. 3 Comma 55 della Legge 23.12.96, n°662 e D.L. n°49 del 10.03.97:

a)        la detrazione per abitazione principale, per cooperative edilizie e proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi assegnati dallo ex IACP e immobili posseduti a titolo di proprietà da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero in  € 104,00 ;

b)       l’aliquota del 5,5% e la detrazione di € 104,00 per le abitazioni principali date in comodato ad un figlio o ad un genitore;

 

4)                    Di elevare, per l’anno 2007, da € 104,00 a € 258,00 la detrazione d’imposta di cui all’art. 8, comma 2, del citato D. Lgs.vo 504/92, per le abitazioni principali dei soggetti passivi che versano in particolari situazioni di carattere sociale, di seguito meglio  specificate:

A.      aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’A.S.L. ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104 e con un reddito complessivo del nucleo familiare, comprese le rendite esenti ai fini IRPEF, determinato con i criteri previsti dal combinato disposto del 14° comma dell’art. 9 della L.R. n. 10 del 03.03.1994 e della L.R. n. 43/1991;

B.       pensionati che non hanno altre proprietà immobiliari all’infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi un unico reddito familiare annuo non superiore ai limiti riportati nella seguente tabella A:

TABELLA A

N° COMPON. NUCLEO FAMIL.

LIMITI DI REDDITO espressi in Euro

1

 

fino a  7.800,00

2

da  7.801,00

a 11.400,00

3

da 11.401,00

a 14.000,00

4 o più

da 14.001,00

a 15.500,00

C.       i richiedenti che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale aventi redditi rientranti nei limiti previsti dalla seguente Tabella B:

TABELLA B

N° COMPON. NUCLEO FAMIL.

LIMITI DI REDDITO espressi in Euro

1

 

fino a  8.800,00

2

da   8.801,00

a 10.900,00

3

 da 10.901,00

a 13.000,00

4

da 13.001,00

a 15.000,00

5

da 15.001,00

a 17.100,00

D.      i cassaintegrati e iscritti nelle liste di mobilità al momento della presentazione della domanda per un periodo non inferiore a 9 mesi, con un unico reddito familiare l’assegno di assistenza e mobilità;

E.       Nella determinazione del reddito concorrono tutti i redditi anche quelli esenti da IRPEF.

 

5)                    Di dare atto che vengono confermate le ulteriori e/o diverse agevolazioni/detrazioni previste e/o introdotte dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

6)                    Che coloro che ritengono di avere diritto alle detrazioni e/o agevolazioni per l’anno 2007 dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il giorno 31 maggio 2007, ad eccezione di quanto previsto dalla tabella di cui al punto 1). La domanda dovrà essere redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune;

 

7)                    Che le maggiori detrazioni per le categorie di particolari situazioni di disagio economico e sociale saranno concesse:

A.      con determinazione del funzionario responsabile di cui all’art. 11, Comma 4 del D. Lgs. 504/92 per i casi di cui alla lettera   A, B, D;

B.       con deliberazione della Giunta Comunale sentito il parere del Funzionario Responsabile, per i casi di cui alla lettera C.