Per l’anno 2005 l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTE

IMMOBILI DI CUI ALLA LEGGE 431/98 CONCESSI IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI DEFINITE DAGLI ACCORDI LOCALI DI CUI ALL’ART. 2, C. 3, DELLA L. 431/98 (previa domanda da presentarsi entro il 20.12.05 con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata  negli accordi stessi)

2 %o

FABBR. REALIZZATI PER LA VENDITA X 3 ANNI

4%o

ABITAZIONI PRINCIPALI

5,5 %o

ABITAZIONI PRINCIPALI DATE IN USO GRATUITO A FIGLI O GENITORI (previa domanda da presentarsi entro il 31.05.05)

5,5 %o

ABITAZ. PRINCIP. PER IMMOBILE POSSEDUTO A TITOLO DI PROPRIETA’ O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CON RESID. IN ISTIT. DI RICOVERO

5,5 %o

UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOP. EDIL. A PROPRIETA’ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI, NONCHE’ ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX I.A.C.P

5,5 %o

ABITAZIONI PRINCIPALI DATE IN COMODATO GRATUITO A FIGLI O GENITORI (Previa richiesta entro il 31.05.04)

5,5 %o

ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI

7 %o

IMMOBILI NON LOCATI PER I QUALI NON RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI CONTRATTI DI LOCAZIONE DA ALMENO 2 ANNI

9 %o

Non vengono considerati immobili non locati le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unità, ed eventuale pertinenza, per nucleo famigliare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi famigliari (parenti in linea retta e collaterale fino al II grado).

Non vengono altresì considerati non locati quegli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. per manutenzione straordinaria).

A dette unità immobiliari viene applicata l’aliquota ordinaria del 7 per mille, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza entro il pagamento del saldo dell’imposta.

 


Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’Imposta Comunale sugli Immobili, occorre tener presente che le rendite catastali devono essere rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%;

Per l’anno 2005, dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo si detraggono € 104,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

L’aliquota del 5,5 %o con detrazione di € 104,00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principali dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex I.A.C.P. nonché alle abitazioni date in comodato gratuito a figlio o genitore non possessore di altri immobili.

Il Consiglio Comunale, con atto n. 10 del 31.03.2005, ha deliberato inoltre quanto segue:

a) la detrazione per abitazione principale, per cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi assegnati dallo ex I.A.C.P. e immobili posseduti a titolo di proprietà da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero è fissata in € 104,00 annui;

 

b) la detrazione è elevata, da € 104,00 a € 258,00 per le abitazioni principali dei soggetti passivi che versano in particolari situazioni di carattere sociale, di seguito meglio  specificate:

A.     aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’A.S.L. ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104 e con un reddito complessivo del nucleo familiare, comprese le rendite esenti ai fini IRPEF, determinato con i criteri previsti dal combinato disposto del 14° comma dell’art. 9 della L.R. n. 10 del 03.03.1994 e della L.R. n. 43/1991;

B.     pensionati che non hanno altre proprietà immobiliari all’infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi un unico reddito familiare annuo non superiore ai limiti riportati nella seguente tabella A:

TABELLA A

N° COMPON. NUCLEO FAMIL.

LIMITI DI REDDITO espressi in Euro

 1

 

fino a  7.800,00

2

da  7.801,00

a 11.400,00

3

da 11.401,00

a 14.000,00

4 o più

da 14.001,00

a 15.500,00

 

C.                      i richiedenti che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale aventi redditi rientranti nei limiti previsti dalla seguente Tabella B:

TABELLA B

N° COMPON. NUCLEO FAMIL.

LIMITI DI REDDITO espressi in Euro

1

 

fino a  8.800,00

2

da   8.801,00

a 10.900,00

3

 da 10.901,00

a 13.000,00

4

da 13.001,00

a 15.000,00

5

da 15.001,00

a 17.100,00

D.     i cassaintegrati e iscritti nelle liste di mobilità al momento della presentazione della domanda per un periodo non inferiore a 9 mesi, con un unico reddito familiare l’assegno di assistenza e mobilità;

E.      Nella determinazione del reddito concorrono tutti i redditi anche quelli esenti da IRPEF.

Coloro che ritengono di avere diritto alle agevolazioni ed alla maggior detrazione per l’anno 2005 dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il giorno 31 maggio 2005, ad eccezione della richiesta relativa all’applicazione dell’aliquota del 2 per mille da presentarsi entro il 31.12.05. La domanda dovrà essere redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune;

 

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2005 può essere effettuato in due rate:

-          la prima nel mese di giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

-          la seconda dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della Riscossione, S.R.T. LA SPEZIA, su apposito c/c postale n. 184192 intestato al predetto Concessionario.

Per quanto non espressamente specificato, si rimanda alla normativa ed ai regolamenti vigenti in materia.

            L’Ufficio Tributi (0187-697151) è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.


 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                                                                                                                                  Emilio PIETRA