COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
PROVINCIA DI
Con Decreto Legge n. 93 del 27.5.2008 è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Sono esclusi dall’esenzione gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 per i quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale.
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo ha stabilito la propria residenza anagrafica, nonché quella ad essa assimilata dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto sopra citato.
Il Comune di Monterosso al Mare ha assimilato all’abitazione principale:
· l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito, a parenti in linea retta fino al 1^ grado (genitori/figli) purché il parente in questione la utilizzi come abitazione principale e non possieda, unitamente agli altri componenti del suo nucleo familiare, altra abitazione nel territorio nazionale; Per usufruire del presente beneficio il contribuente, soggetto passivo, dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, per ogni anno di imposta, su apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta anno 2011; (sono esclusi dall’esenzione gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9).
· PERTINENZE come definite dal Regolamento in materia di ICI: parti integranti dell'abitazione principale, a condizione che le stesse siano ad essa asservite in modo durevole ai sensi dell'art.817 del C.C.:
o la soffitta se ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale (limitatamente ad una sola);
o la cantina anche se distintamente iscritta in catasto (limitatamente ad una sola);
o il garage o box o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi;
Con deliberazione del C.C. N. 7 del 02.05.2011 sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2011 di seguito esposte:
ALIQUOTE ICI : | |
6,30 ‰ |
L’ALIQUOTA ORDINARIA (eccetto cat. A/1-A/7-A/8-A/9-A/10-C/1-C/3-C/4-D) |
4,00 ‰ |
L’ALIQUOTA RIDOTTA PER: a) l’unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel Comune di Monterosso al Mare; b) l’unità immobiliare locata, (accatastata con categoria da A/1 a A/9) con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale. (L’agevolazione è concessa ai soggetti passivi dell’imposta anche se non residenti nel Comune di Monterosso al Mare). Per fruire di tale agevolazione il soggetto passivo dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, per ogni anno di imposta, su apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta anno 2011; c) l’unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) concessa in comodato gratuito, a parenti in linea retta fino al 1^ grado (genitori/figli) purché il parente in questione la utilizzi come abitazione principale e non possieda, unitamente agli altri componenti del suo nucleo familiare, altra abitazione nel territorio nazionale; Per usufruire del presente beneficio il contribuente, soggetto passivo, dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, per ogni anno di imposta, su apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta anno 2011; alle unità immobiliari di cui alle lettere b) e c) non compete la detrazione di cui all’art. 8, comma 2 del Lgs. 504/92; |
7 ‰ |
L’ALIQUOTA PER: - l’unità immobiliare accatastata con categoria A/1 – A/7 – A/8 – A/9 – A/10; - l’unità immobiliare accatastata con categoria C/1 – C/3 – C/4; - l’unità immobiliare accatastata con categoria D; |
DETRAZIONE |
prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 come segue: · € 156,00 per le unità immobiliari accatastate con categoria da A/2 a A/6 · € 104,00 per le unità immobiliari accatastate con categoria A/1 – A/7 – A/8 – A/9. · € 210,00 per le unità immobiliari accatastate con categoria da A/2 a A/6 per i soggetti passivi pensionati aventi quale unico reddito del nucleo familiare, oltre alla rendita catastale dell’abitazione di residenza, un rateo mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento, non superiore al minimo di pensione INPS al netto degli assegni familiari; Per poter beneficiare della maggiore detrazione il soggetto passivo dovrà presentare apposita istanza, a pena di inammissibilità, su apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta anno 2011; |