Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2010 sono state determinate le aliquote ICI per l'anno 2010 di seguito esposte:

ALIQUOTE ICI :

 

               I.     6,30 PER MILLE L’ALIQUOTA ORDINARIA   (eccetto cat. A/1-A/7-A/8-A/9-A/10-C/1-C/3-C/4-D)         

             II.     4 PER MILLE L’ALIQUOTA RIDOTTA PER:

a)    l’unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel Comune di Monterosso al Mare;

b)    l’unità immobiliare locata, (accatastata con categoria da A/1 a A/9) con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale. (L’agevolazione è concessa ai soggetti passivi dell’imposta anche se non residenti nel Comune di Monterosso al Mare). Per fruire di tale agevolazione il soggetto passivo dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, per ogni anno di imposta, su apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta anno 2010;

c)     l’unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) concessa in comodato gratuito,  a parenti in linea retta fino al 1^ grado (genitori/figli) purché il parente in questione  la utilizzi  come abitazione principale e non possieda, unitamente agli altri componenti del suo nucleo familiare, altra abitazione nel  territorio nazionale; Per usufruire del presente beneficio il contribuente, soggetto passivo, dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, per ogni anno di imposta, su apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta anno 2010;

 

        alle unità immobiliari di cui alle lettere b) e c) del punto II non compete la detrazione di cui all’art. 8, comma 2         del D.Lgs. 504/92;

 

          III.              7 PER MILLE L’ALIQUOTA PER:

-            l’unità immobiliare accatastata con categoria  A/1 – A/7 – A/8 – A/9 – A/10;

-            l’unità immobiliare accatastata con categoria  C/1 – C/3 – C/4;

-            l’unità immobiliare accatastata con categoria D;

 

 DETRAZIONE prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 come segue:

·            Euro 156,00 per le unità immobiliari accatastate con categoria da A/2 a A/6

·            Euro 104,00 per le unità immobiliari accatastate con categoria A/1 – A/7 – A/8 – A/9. 

·            Euro 210,00 per le unità immobiliari accatastate con categoria da A/2 a A/6 per i soggetti passivi  pensionati aventi quale unico reddito del nucleo familiare,  oltre alla rendita catastale dell’abitazione di residenza, un rateo mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento, non superiore al minimo di pensione INPS al netto degli assegni familiari; Per poter beneficiare della maggiore detrazione  il soggetto passivo dovrà presentare apposita istanza, a pena di inammissibilità,  su apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta anno 2010;