N. 14 DEL 27/02/2006 |
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE ANNO 2006 |
L'anno DUEMILASEI, addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 , nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita
Nominativo |
Carica |
Presente |
Assente |
Angelo Maria BETTA |
Sindaco |
SI |
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Marisa Emilia CEBRELLI in CARUSO |
Assessore |
SI |
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Enzo SCAPPARONE |
Assessore |
SI |
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Pietro FOSSANI |
Assessore |
SI |
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Aristide MARTELLI |
Assessore |
SI |
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Fra gli assenti sono giustificati i signori: /
Partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario Comunale Dr. Gustavo Nicola Tomaselli.
Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
· il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ha espresso parere favorevole;
Premesso che, in base all’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;
Dato atto che :
- l’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria 2002 ha stabilito che il termine per l’approvazione delle norme regolamentari relative ai Tributi Locali è lo stesso dell’approvazione del Bilancio di Previsione;
- con la Legge Finanziaria 2006 ( Legge 23.12.2005 n. 266) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2006 è stato differito al 31.03.2006;
Visto il combinato disposto di cui agli artt. 42 lettera F) e 48 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che definisce il riparto di competenza, in ordine alla determinazione delle tariffe;
DATO ATTO che il Comune di Monterosso al Mare non è Ente strutturalmente deficitario;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione, a decorrere dall'anno 1992, dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera del C.C. n. 2 del 30.01.1999 e successive modificazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento Comunale ICI sopra richiamato, l'aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Ritenuto, al fine della predisposizione del Bilancio esercizio 2006, di dover determinare l'aliquota ICI, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 suddetto;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 02.02.2005 di determinazione delle aliquote ICI per l'anno 2005;
Ritenuto di poter confermare le aliquote ICI per l’anno 2006 nelle stesse misure e cioè:
§ 6,30 PER MILLE L’ALIQUOTA ORDINARIA (eccetto cat. A/1 – A/7 – A/8 – A/9 – A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – D)
§ 4 PER MILLE L’ALIQUOTA RIDOTTA PER:
· l’unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel Comune di Monterosso al Mare;
· l’unità immobiliare locata, (accatastata con categoria da A/1 a A/9) con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale. (L’agevolazione è concessa ai soggetti passivi dell’imposta anche se non residenti nel Comune di Monterosso al Mare). Per fruire di tale agevolazione il soggetto passivo dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, su apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data del 20.12.2006;
· l’unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) concessa in comodato gratuito, a parenti in linea retta fino al 1^ grado (genitori/figli) purché il parente in questione la utilizzi come abitazione principale e non possieda, unitamente agli altri componenti del suo nucleo familiare, altra abitazione nel territorio nazionale; Per usufruire del presente beneficio il contribuente, soggetto passivo, dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, su apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data del 20.12.2006;
§ 7 PER MILLE L’ALIQUOTA PER:
· l’unità immobiliare accatastata con categoria A/1 – A/7 – A/8 – A/9 – A/10;
· l’unità immobiliare accatastata con categoria C/1 – C/3 – C/4;
· l’unità immobiliare accatastata con categoria D;
Ritenuto altresì di dover confermare le seguenti detrazioni di imposta:
· Euro 156,00 per le unità immobiliari accatastate con categoria da A/2 a A/6 (abitazioni di tipo civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale);
· Euro 104,00 per le unità immobiliari accatastate con categoria A/1 – A/7 – A/8 – A/9 (abitazioni di tipo signorile, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Considerato che per effetto della suddetta rideterminazione il gettito ICI rimane sostanzialmente corrispondente a quello già previsto nel Bilancio dell’anno 2005, al fine di assicurare il regolare andamento dei vari servizi d’istituto e per garantire il necessario equilibrio di Bilancio.
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di Legge;
DELIBERA
1. Di confermare le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2006 nelle misure sottoindicate:
§ 6,30 PER MILLE L’ALIQUOTA ORDINARIA (eccetto cat. A/1 – A/7 – A/8 – A/9 – A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – D);
§ 4 PER MILLE L’ALIQUOTA RIDOTTA PER:
· l’unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel Comune di Monterosso al Mare;
· l’unità immobiliare locata, (accatastata con categoria da A/1 a A/9) con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale. (L’agevolazione è concessa ai soggetti passivi dell’imposta anche se non residenti nel Comune di Monterosso al Mare). Per fruire di tale agevolazione il soggetto passivo dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, su apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data del 20.12.2006;
· l’unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) concessa in comodato gratuito, a parenti in linea retta fino al 1^ grado (genitori/figli) purché il parente in questione la utilizzi come abitazione principale e non possieda, unitamente agli altri componenti del suo nucleo familiare, altra abitazione nel territorio nazionale; Per usufruire del presente beneficio il contribuente, soggetto passivo, dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, su apposito modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data del 20.12.2006;
§ 7 PER MILLE L’ALIQUOTA PER:
· l’unità immobiliare accatastata con categoria A/1 – A/7 – A/8 – A/9 – A/10;
· l’unità immobiliare accatastata con categoria C/1 – C/3 – C/4;
· l’unità immobiliare accatastata con categoria D;
2. Di stabilire per l’anno 2006 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs.504/92 come segue:
· Euro 156,00 per le unità immobiliari accatastate con categoria da A/2 a A/6
· Euro 104,00 per le unità immobiliari accatastate con categoria A/1 – A/7 – A/8 – A/9.
Su proposta del Presidente, all’unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.