VISTO E RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 nr. 504;

VISTO in particolare l’art. 6 del predetto decreto legislativo;

VISTO l’art. 3 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122, recante “Disposizioni in materia di riduzione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili”;

VISTO l’art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

VISTA la legge  448 del 28/12/2001;

VISTA la L. 350/2003 -finanziaria 2004;

VISTA la legga finanziaria 2005 (legge 311 del 31.12.2004);

CONSIDERATO che con decreto legge nr. 44/2005 è stato disposto il differimento al 31 maggio 2005 il termine per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2005;

ATTESO che pertanto entro il termine per l'approvazione del Bilancio, fissato al 31 maggio 2005, deve essere deliberata l’aliquota ICI applicarsi nel Comune di Follo per l'anno 2005;

VISTO l’art. 2, comma 4, della legge 431/98, nel quale consente ai comuni di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquota dell’ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e aliquote meno favorevoli per le unità immobiliari non locate;

VISTA la deliberazione di G.C. n.15 in data 07/02/2004 con la quale sono stati determinate per l’anno 2004 le seguenti aliquote ICI:

a) aliquota ordinaria 7 per mille;

b) aliquota ridotta, ex art. 4 D.L. n. 437/96, 5.5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

c) aliquota ridotta ex art. 2 L. n. 431/98, 2 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

RITENUTO di determinare la tariffa ICI per l’anno 2005 come segue:

a) aliquota ordinaria 7 per mille;

b) aliquota ridotta, ex art. 4 D.L. n. 437/96 5.50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

Ritenuto altresì di stabilire che la detrazione dell’imposta di € 103.29 prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata per l’anno 2005 e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, a  . 258.23 per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 11 del Regolamento Comunale ICI;

DATO atto che con la presente disposizione viene assicurato l’equilibrio del Bilancio di Previsione 2005 per una corretta gestione dei servizi di competenza dell’Ente;

VISTI gli atti d'ufficio;

A voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

1) DI DETERMINARE per l’anno 2005 le aliquote ICI come segue:

a) aliquota ordinaria 7 per mille;

b) aliquota ridotta, ex art. 4 D.L. n. 437/96, 5.50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

 

2) DI ELEVARE la detrazione dell’imposta di € 103,29 prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, a € 258,23 per i soggetti che si trovano  nelle condizioni previste dall'art. 11 del Regolamento Comunale ICI;

 

3) DI DARE atto che il gettito derivante dall’adozione del presente atto sarà introitato alla risorsa codice 111000 voce “ICI - Imposta Comunale Immobili” della Categoria 1^ del Titolo I° delle Entrate del Bilancio di Previsione 2005.

 

      LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

 

Il Sindaco-Presidente                      Il Segretario Comunale

         Giovanni Battolla                                                              Dr. Gustavo Tomaselli