C O M U N E D I D E I V A M A R I N A

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 25/03/2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di confermare anche per l’anno 2008 nella misura del 7 (sette) per mille, l’aliquota ordinaria per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

2) di confermare nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell’anno 2008 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale;

3) di confermare che possono essere considerate altresì abitazioni principali ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni per questa previste, anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli genitori) a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza;

4) di confermare un’aliquota ridotta pari al 6,00 (sei) per mille in favore dei soggetti passivi residenti e non residenti , proprietari di unità immobiliari localizzate nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, che eseguono su quelle unità immobiliari interventi di recupero primario, come definito dal primo comma dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o di tutta la facciata dell’edificio;

5) di confermare anche per il 2008, in applicazione del disposto dell’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, nr. 504, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge 23/12/1996, nr. 662, l’aumento a Euro 155 (centocinquantacinque) della detrazione di Euro 103,29 (centotre/29), prevista per l’imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali con riferimento ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi delle case popolari.

6) di confermare una ulteriore detrazione pari ad Euro 50/00 (cinquanta ) per l’unità immobiliare ubicata nei centri storici del capoluogo e delle frazioni adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia sostenuto per quella unità immobiliare un intervento di recupero. primario , come definito dal primo comma dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o di tutta la facciata dell’edificio.

7) Possono usufruire delle agevolazioni previste ai commi 4 e 6 della presente deliberazione , quei soggetti passivi, che hanno presentato denuncia di fine lavori nell’anno 2007 per interventi localizzati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni , oggetto di recupero primario come definito dal primo comma dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o di tutta la facciata dell’edificio, dette agevolazioni si protraggono per anni 10.

8) I contribuenti interessati ad ottenere le agevolazioni di cui ai commi 4 e 6 della presente deliberazione , devono presentare richiesta a questo Ente entro ottobre 2008, su apposito modulo predisposto dall’ufficio tributi.

9) Di dare atto:

• Che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica;

• Che come previsto dalla legge finanziaria 2008, dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5 del D.lgs. 504/92;