C O M U N E D I D E I VA M A R I N A
PROVINCIA DELLA SPEZIA
DELIBERAZIONE N. 10 DEL 28/02/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) di fissare per l’anno 2007 nella misura del 7 (sette) per mille, l’aliquota ordinaria per l’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
2) di fissare nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell’anno 2007
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,
residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per
quelle locate con contratto registrato ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale;
3) di confermare che possono essere considerate altresì abitazioni principali ai fini dell’applicazione
dell’aliquota ridotta e delle detrazioni per questa previste, anche quelle che il contribuente ha concesso
in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli genitori) a condizione che vi dimorino
abitualmente e vi abbiano la residenza;
4) di fissare un’aliquota ridotta pari al 6,00 (sei) per mille in favore dei soggetti passivi residenti e
non residenti , proprietari di unità immobiliari localizzate nei centri storici del capoluogo e delle frazioni,
che eseguono su quelle unità immobiliari interventi di recupero primario, come definito dal primo
comma dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o di tutta
la facciata dell’edificio;
5) di confermare anche per il 2007, in applicazione del disposto dell’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, nr. 504,
come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge 23/12/1996, nr. 662, l’aumento a Euro 155
(centocinquantacinque) della detrazione di Euro 103,29 (centotre/29), prevista per l’imposta comunale
sugli immobili per le abitazioni principali con riferimento ai soggetti passivi residenti e possessori di
prima casa, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
Autonomi delle case popolari.
6) di prevedere una ulteriore detrazione pari ad Euro 50/00 (cinquanta ) per l’unità immobiliare ubicata
nei centri storici del capoluogo e delle frazioni adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che
abbia sostenuto per quella unità immobiliare un intervento di recupero. primario , come definito dal
primo comma dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o
di tutta la facciata dell’edificio.
7) Possono usufruire delle agevolazioni previste ai commi 4 e 6 della presente deliberazione , quei soggetti
passivi, che hanno presentato denuncia di fine lavori nell’anno 2006 per interventi localizzati nei centri
storici del capoluogo e delle frazioni , oggetto di recupero primario come definito dal primo comma
dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o di tutta la
facciata dell’edificio, dette agevolazioni si protraggono per anni 10.
8) I contribuenti interessati ad ottenere le agevolazioni di cui ai commi 4 e 6 della presente deliberazione ,
devono presentare richiesta a questo Ente entro ottobre 2007, su apposito modulo predisposto
dall’ufficio tributi.
9) Di dare atto:
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Che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il soggetto passivoha la residenza anagrafica.