C O M U N E  D I  D E I VA  M A R I N A

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 28/02/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di fissare per l’anno 2007 nella misura del 7 (sette) per mille, l’aliquota ordinaria per l’applicazione

dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

2) di fissare nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell’anno 2007

in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,

residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per

quelle locate con contratto registrato ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale;

3) di confermare che possono essere considerate altresì abitazioni principali ai fini dell’applicazione

dell’aliquota ridotta e delle detrazioni per questa previste, anche quelle che il contribuente ha concesso

in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli genitori) a condizione che vi dimorino

abitualmente e vi abbiano la residenza;

4) di fissare un’aliquota ridotta pari al 6,00 (sei) per mille in favore dei soggetti passivi residenti e

non residenti , proprietari di unità immobiliari localizzate nei centri storici del capoluogo e delle frazioni,

che eseguono su quelle unità immobiliari interventi di recupero primario, come definito dal primo

comma dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o di tutta

la facciata dell’edificio;

5) di confermare anche per il 2007, in applicazione del disposto dell’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, nr. 504,

come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge 23/12/1996, nr. 662, l’aumento a Euro 155

(centocinquantacinque) della detrazione di Euro 103,29 (centotre/29), prevista per l’imposta comunale

sugli immobili per le abitazioni principali con riferimento ai soggetti passivi residenti e possessori di

prima casa, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti

Autonomi delle case popolari.

6) di prevedere una ulteriore detrazione pari ad Euro 50/00 (cinquanta ) per l’unità immobiliare ubicata

nei centri storici del capoluogo e delle frazioni adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che

abbia sostenuto per quella unità immobiliare un intervento di recupero. primario , come definito dal

primo comma dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o

di tutta la facciata dell’edificio.

7) Possono usufruire delle agevolazioni previste ai commi 4 e 6 della presente deliberazione , quei soggetti

passivi, che hanno presentato denuncia di fine lavori nell’anno 2006 per interventi localizzati nei centri

storici del capoluogo e delle frazioni , oggetto di recupero primario come definito dal primo comma

dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o di tutta la

facciata dell’edificio, dette agevolazioni si protraggono per anni 10.

8) I contribuenti interessati ad ottenere le agevolazioni di cui ai commi 4 e 6 della presente deliberazione ,

devono presentare richiesta a questo Ente entro ottobre 2007, su apposito modulo predisposto

dall’ufficio tributi.

9) Di dare atto:

Che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il soggetto passivo

ha la residenza anagrafica.