C O M U N E D I D E I VA M A R I N A
PROVINCIA DELLA SPEZIA
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 25/01/2005
 
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

  1. di fissare per l’anno 2005 nella misura del 6,5 (seivirgolacinque) per mille, l’aliquota ordinaria per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
  2. di fissare nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell’anno 2005 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale;
  3. di confermare che possono essere considerate altresì abitazioni principali ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni per questa previste, anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli genitori) a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza;
  4. di fissare un’aliquota ridotta pari al 6,00 (sei) per mille in favore dei soggetti passivi residenti e non residenti , proprietari di unità immobiliari localizzate nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, che eseguono su quelle unità immobiliari interventi di recupero primario, come definito dal primo comma dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o di tutta la facciata dell’edificio;
  5. di confermare anche per il 2005, in applicazione del disposto dell’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, nr. 504, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge 23/12/1996, nr. 662, l’aumento a Euro 155 (centocinquantacinque) della detrazione di Euro 103,29 (centotre/29), prevista per l’imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali con riferimento ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi delle case popolari.
  6. di prevedere una ulteriore detrazione pari ad Euro 50/00 (cinquanta ) per l’unità immobiliare ubicata nei centri storici del capoluogo e delle frazioni adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia sostenuto per quella unità immobiliare un intervento di recupero. primario , come definito dal primo comma dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o di tutta la facciata dell’edificio.
  7. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la
    possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e ove, di norma, hanno la residenza.

  8. Possono usufruire delle agevolazioni previste ai commi 4 e 6 della presente deliberazione , quei soggetti passivi, che hanno presentato denuncia di fine lavori nell’anno 2004 per interventi localizzati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni , oggetto di recupero primario come definito dal primo comma dell’articolo 9 della L. R. n. 25/87, comprendente il rifacimento dell’intera copertura e/o di tutta la facciata dell’edificio, dette agevolazioni si protraggono per anni 10.
  9. I contribuenti interessati ad ottenere le agevolazioni di cui ai commi 4 e 6 della presente deliberazione , devono presentare richiesta a questo Ente entro ottobre 2005, su apposito modulo predisposto dall’ufficio tributi.