COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Provincia della Spezia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 19 DEL 27.03.2010 OGGETTO: Aliquote I.C.I. e detrazioni per l’anno 2010. | |||||||||||||||||||
Si attesta che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire dal Il Segretario Comunale (Guido Rosa) |
L’anno duemiladieci addì 27 del mese di marzo alle ore 12,00 nella solita sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Guido Rosa Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FAVINI Marzio –Sindaco- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. | ||||||||||||||||||
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ Il Segretario Comunale (Guido Rosa) | |||||||||||||||||||
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico, su analogo referto del Messo Comunale, che la presente è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal __________ al ______________________ Il Segretario Comunale (Guido Rosa) |
Il Presidente sottopone all’approvazione della G.C. la seguente proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio RAGIONERIA, corredata dai pareri art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs.267/2000.
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.12.98 è stato adottato, nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, il regolamento
per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
Richiamato l’art. 2 del regolamento I.C.I. secondo il quale:
1. Ai sensi dell’art. 59, 1° comma, lett. d) del D.Lgs. 446/97, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
2. L’assimilazione comporta che tali pertinenze usufruiscono della stessa aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Per pertinenze si intendono quei corpi accessori- Categorie catastali C2 e C6 (ad esempio cantine, box, posti macchina ecc.)- che sono contigui ovvero ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
4. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. 504/1992 ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.
5. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata) ai fini dell’aliquota ridotta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
b) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta (i genitori ed il figlio; l’avo o l’ava ed il nipote) o ad affini fino al 1° grado (i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri), a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza. In tal caso il contribuente ha l’obbligo di comunicare per iscritto all’ufficio tributi del Comune il verificarsi di tale circostanza o il venir meno di essa entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione.
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dal primo gennaio dell’anno in cui è stata presentata la richiesta di variazione. Tale richiesta deve essere presentata entro la data di scadenza del pagamento del saldo I.C.I.
d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti non locata;
Valutata l’opportunità di fissare le aliquote I.C.I. per l’anno 2010 quale atto di gestione presupposto in ordine alla manovra contabile intesa al raggiungimento del pareggio del progetto di Bilancio 2010;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con le quali veniva fissata l’aliquota I.C.I.:
G.C. n. 75 del 22.02.1993 aliquota 1993 5/°oo;
G.C. n. 67 del 23.02.1994 “ 1994 5/°oo;
G.C. n. 346 del 22.12.1994 “ 1995 5,50/°oo;
G.C. n. 48 del 22.02.1996 “ 1996 5,50/°oo;
G.C. n. 32 del 24.02.1997 “ 1997 5,50/°oo;
G.C. n. 16 del 23.02.1998 “ 1998 ordinaria 6/°oo, ridotta 5,5/°oo;
G.C. n. 8 del 16.03.1999 “ 1999 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
G.C. n. 7 del 21.02.2000 “ 2000 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
per le abitazioni diverse dalla principale 7/°oo;
G.C. n. 8 del 28.02.2001 “ 2001 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
per le abitazioni diverse dalla principale 7/°oo;
G.C. n. 14 del 27.02.2002 “ 2002 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
per le abitazioni diverse dalla principale 7/°oo;
G.C. n. 13 del 28.02.2003 “ 2003 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
per le abitazioni diverse dalla principale 7/°oo;
G.C. n. 18 del 22.03.2004 “ 2004 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
per le abitazioni diverse dalla principale 7/°oo;
G.C. n 17 del 06.05.2005 “ 2005 ordinaria 7/°oo, ridotta 5,5/°oo;
G.C. n. 30 del 03.05.2006 “ 2006 ordinaria 7/°oo, ridotta 6/°oo;
G.C. n. 19 del 04.04.2007 “ 2007 ordinaria 7/°oo, ridotta 6/°oo;
G.C. n. 30 del 07.05.2008 “ 2008 ordinaria 7/° oo, ridotta 6/° oo;
G.C. n. 23 del 29.04.2009 “ 2009 ordinaria 7/° oo, ridotta 6/° oo;
Dato atto che con l’art. 1 del decreto Legge 27.05.2008 n. 93 convertito in Legge del 26.07.2008 n. 126, a decorrere dall’ anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le unità immobiliari assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 (edifici di pregio, ville, castelli) per i quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504.
L’esenzione si applica anche ai separati o divorziati non assegnatari della casa coniugale e agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari. Il minor gettito ICI derivante dell’introduzione dell’esenzione dell’abitazione principale è rimborsato dallo Stato;
Con risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato nella risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, per definire meglio l’ambito di applicazione dell’esenzione sugli immobili assimilati all’abitazione principale. Il nuovo documento ministeriale precisa che l’esenzione per l’abitazione principale opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge, e precisamente da:
a) l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risulti locata;
b) l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
Le assimilazioni eventualmente deliberate dai Comuni al di fuori di tale normativa non comportano l’applicazione dell’esonero;
Considerato che, sulla base dei versamenti I.C.I. 2009, incassati fino ad oggi, il gettito I.C.I. 2010, ad aliquote invariate, può stimarsi in € 1.758.603,00 compreso il trasferimento compensativo ICI per l’esenzione ICI dell’abitazione principale e assimilati alle abitazioni principali pari a €. 953.603,00;
Considerato che, nella determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2010 occorre tenere conto:
- della necessità di acquisire un gettito necessario a fronteggiare il fabbisogno finanziario che emerge dal progetto di bilancio di previsione 2010, in modo che sia tendenzialmente assicurata la gestione dei servizi essenziali, quanto meno ai livelli dei precedenti esercizi;
- dell’esigenza di fronteggiare in particolare le maggiori spese correnti per interventi nel campo dei servizi sociali, nonché la contrazione dei trasferimenti statali e regionali;
- dal recupero evasione I.C.I. a seguito dell’affidamento del servizio di rilevazione del territorio comunale agli effetti del censimento delle unità immobiliari ed aree fabbricabili previsto di
€ . 80.000,00;
Ritenuto pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, di confermare per l’anno 2010 il sistema di aliquote I.C.I. come risultanti in parte dispositiva;
Considerato che, per effetto della nuova formulazione dell’art 8 comma 3 del D.Lgs 504/92, come derivato dall’art 3 comma 55 della legge 662/96 e dall’art 3 del D.L. 10.03.97 n°50 come convertito in legge 9.5.97 n° 122, con la deliberazione di determinazione delle aliquote debbono contestualmente essere disposte le riduzioni o le detrazioni di imposta, anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico/sociale;
Dato atto che il presunto gettito I.C.I. e l’importo del compenso spettante al Concessionario della Riscossione saranno previsti nel progetto di Bilancio di Previsione 2010;
Visto il D. Lgs. 504/1992 e s.m.i., istitutivo dell’I.C.I.;
Visto l’art. 4, comma 1, del D.L. 437/1996 come convertito in Legge 556/96;
Visto l’art. 3 della Legge 662/96;
Visto l’art. 58 del D.Lgs: 15.12.1997 n. 446;
Visto l’art 48 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009 (pubblicato in G.U. 29/12/2009, n. 301) col quale è stato differito al 30 aprile 2010 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2010;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogare di anno in anno;
Visto l’art. 77 bis, comma 30, della legge 06.08.2008 n. 133 che conferma per il triennio 2009/20011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
1) di confermare per l’anno 2010 il seguente sistema di aliquote I.C.I.- Imposta Comunale sugli Immobili:
a) ALIQUOTA RIDOTTA del 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese:
abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
alloggio regolarmente assegnato dall’istituto autonomo case popolari;
unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;
l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta o ad affini fino al 1° grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza.
due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’ UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.
l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti non locata;
b) ALIQUOTA ORDINARIA del 7 per mille per le abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze, per tutte le altre unità immobiliari e per le aree fabbricabili;
2) Di stabilire per l’anno 2010 le seguenti detrazioni d’imposta:
- Detrazione d’imposta di € 135,00 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini.
L’ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
- Detrazione pari a € 175,00 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale riferite a soggetti possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale aventi un reddito familiare non superiore a €. 13.490,00 determinato in base agli ulteriori criteri di selezione per il calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISEE) approvati con deliberazione di G.C. n. 76 del 07.12.2005;
- Maggiore detrazione pari a € 250,00 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale riferite a:
soggetti possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’Unità Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 104 comunque acquisita o da acquisire d’ufficio;
b) soggetti aventi un indicatore familiare mensile (F.M.) non superiore a 739 determinato in base agli ulteriori criteri di selezione per il calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISEE) approvati con deliberazione di G.C. n 76 del 17.12.2005;
c) richiedenti che si trovino in documentate situazioni di carattere sociale valide ad ottenere interventi di assistenza sociale, come disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 10 del 24.01.91.
L’applicazione delle agevolazioni nel caso sub. b) e c) è comunque subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo familiare possegga immobili;
Modalità di riconoscimento della maggiore detrazione.
Coloro che ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per l’anno 2010 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 2010. La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune con autocertificazione della situazione reddituale.
La Maggiore Detrazione NON è inoltre applicabile, agli immobili di cui al comma 4- art. 8 D. Lgs. 504/92 come novellato dall’art. 3- comma 55 Legge 662/96.
3) Ai fini della concessione della maggiore detrazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3 e 4, D. Lgs. 504/92, fatta salva l’adozione da parte del responsabile di cui al successivo p. 5) , di occorrente ulteriori direttive e definizione di modalità organizzatorie;
4) Di trasmettere il presente atto su supporto magnetico al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale- Viale Europa 242 – 00144 ROMA- EUR al fine della pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali e per la trasmissione all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti dell’ “AVVISO” di adozione delle aliquote ICI per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Circolare 16/04/2003 n° 3/ DPF) ;
5) Di confermare la nomina del Funzionario Incaricato, ai sensi art. 11- comma 4 del D. Lgs. 504/92 nella persona del Capo Servizio Finanziario Dr.ssa Katia Pastina; successive misure organizzatorie riguardanti gli aspetti esecutivi della presente deliberazione saranno definite dal Funzionario I.C.I. di concerto col Responsabile Servizi Sociali.
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