COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Provincia della Spezia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 30 DEL 07.05. 2008 OGGETTO: Aliquote I.C.I. e detrazioni per l’anno 2008. Si attesta che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire dal Il Segretario Comunale (Guido Rosa) L’anno duemilaotto addì sette del mese di maggio alle ore 12,00 nella solita sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: PRES. ASS. 1) FAVINI Marzio –Sindaco- X 2) BAUDONE Giorgio – Assessore- X 3) GIOVANELLI Dini X 4) MUSETTI Lido X 5) RICCI Federico X Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Guido Rosa Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FAVINI Marzio –Sindaco- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ Il Segretario Comunale (Guido Rosa) CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE Certifico, su analogo referto del Messo Comunale, che la presente è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal __________ al ______________________ Il Segretario Comunale (Guido Rosa)
Il Presidente sottopone all’approvazione della G.C. la seguente proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio RAGIONERIA, corredata dai pareri art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs.267/2000.
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.12.98 è stato adottato, nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, il regolamento
per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
Richiamato l’art. 2 del regolamento I.C.I. secondo il quale:
1. Ai sensi dell’art. 59, 1° comma, lett. d) del D.Lgs. 446/97, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
2. L’assimilazione comporta che tali pertinenze usufruiscono della stessa aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Per pertinenze si intendono quei corpi accessori- Categorie catastali C2 e C6 (ad esempio cantine, box, posti macchina ecc.)- che sono contigui ovvero ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
4. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. 504/1992 ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.
5. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata) ai fini dell’aliquota ridotta, sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
b) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta (i genitori ed il figlio; l’avo o l’ava ed il nipote) o ad affini fino al 1° grado (i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri), a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza. In tal caso il contribuente ha l’obbligo di comunicare per iscritto all’ufficio tributi del Comune il verificarsi di tale circostanza o il venir meno di essa entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione.
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dal primo gennaio dell’anno in cui è stata presentata la richiesta di variazione. Tale richiesta deve essere presentata entro la data di scadenza del pagamento del saldo I.C.I.
d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti non locata;
Valutata l’opportunità di fissare le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 quale atto di gestione presupposto in ordine alla manovra contabile intesa al raggiungimento del pareggio del progetto di Bilancio 2008;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con le quali veniva fissata l’aliquota I.C.I.:
G.C. n. 75 del 22.02.1993 aliquota 1993 5/°oo;
G.C. n. 67 del 23.02.1994 “ 1994 5/°oo;
G.C. n. 346 del 22.12.1994 “ 1995 5,50/°oo;
G.C. n. 48 del 22.02.1996 “ 1996 5,50/°oo;
G.C. n. 32 del 24.02.1997 “ 1997 5,50/°oo;
G.C. n. 16 del 23.02.1998 “ 1998 ordinaria 6/°oo, ridotta 5,5/°oo;
G.C. n. 8 del 16.03.1999 “ 1999 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
G.C. n. 7 del 21.02.2000 “ 2000 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
per le abitazioni diverse dalla principale 7/°oo;
G.C. n. 8 del 28.02.2001 “ 2001 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
per le abitazioni diverse dalla principale 7/°oo;
G.C. n. 14 del 27.02.2002 “ 2002 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
per le abitazioni diverse dalla principale 7/°oo;
G.C. n. 13 del 28.02.2003 “ 2003 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
per le abitazioni diverse dalla principale 7/°oo;
G.C. n. 18 del 22.03.2004 “ 2004 ordinaria 6,5/°oo, ridotta 5,5/°oo;
per le abitazioni diverse dalla principale 7/°oo;
G.C. n 17 del 06.05.2005 “ 2005 ordinaria 7/°oo, ridotta 5,5/°oo;
G.C. n. 30 del 03.05.2006 “ 2006 ordinaria 7/°oo, ridotta 6/°oo;
G.C. n. 19 del 04.04.2007 “ 2007 ordinaria 7/°oo, ridotta 6/°oo;
Visto l’articolo 1, commi 5 e 287, della Legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) con i quali è introdotta una ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI, con un tetto di 200,00 Euro, che sarà rimborsata dallo Stato;
L’ammontare del trasferimento compensativo spettante a ciascun Comune è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti al 30 settembre 2007;
Considerato che, sulla base dei versamenti I.C.I. 2007, incassati fino ad oggi, il gettito I.C.I. 2008, ad aliquote invariate, può stimarsi in € 1.645.000,00 compreso il trasferimento compensativo ICI per l’ulteriore detrazione ICI pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI;
Considerato che, nella determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2008 occorre tenere conto:
- della necessità di acquisire un gettito necessario a fronteggiare il fabbisogno finanziario che emerge dal progetto di bilancio di previsione 2008, in modo che sia tendenzialmente assicurata la gestione dei servizi essenziali, quanto meno ai livelli dei precedenti esercizi;
- dell’esigenza di fronteggiare in particolare le maggiori spese correnti per interventi nel campo dei servizi sociali, nonché la contrazione dei trasferimenti statali e regionali;
- dal recupero evasione I.C.I. a seguito dell’affidamento del servizio di rilevazione del territorio comunale agli effetti del censimento delle unità immobiliari ed aree fabbricabili previsto di
€ . 50.000,00;
Ritenuto pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, di confermare per l’anno 2008 il sistema di aliquote I.C.I. come risultanti in parte dispositiva;
Considerato che, per effetto della nuova formulazione dell’art 8 comma 3 del D.Lgs 504/92, come derivato dall’art 3 comma 55 della legge 662/96 e dall’art 3 del D.L. 10.03.97 n°50 come convertito in legge 9.5.97 n° 122, con la deliberazione di determinazione delle aliquote debbono contestualmente essere disposte le riduzioni o le detrazioni di imposta, anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico/sociale;
Dato atto che il presunto gettito I.C.I. e l’importo del compenso spettante al Concessionario della Riscossione saranno previsti nel progetto di Bilancio di previsione 2008;
Visto il D. Lgs. 504/1992 e s.m.i., istitutivo dell’I.C.I.;
Visto l’art. 4, comma 1, del D.L. 437/1996 come convertito in Legge 556/96;
Visto l’art. 3 della Legge 662/96;
Visto l’art. 58 del D.Lgs: 15.12.1997 n. 446;
Visto l’art 48 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2007 (pubblicato in G.U. 31/12/2007, n. 302) col quale è stato differito al 31 marzo 2008 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 20.03.2008 col quale è stato ulteriormente differito al 31 maggio e il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogare di anno in anno;
1) di confermare per l’anno 2008 il seguente sistema di aliquote I.C.I.- Imposta Comunale sugli Immobili:
a) ALIQUOTA RIDOTTA del 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese:
abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
alloggio regolarmente assegnato dall’istituto autonomo case popolari;
unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;
l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta o ad affini fino al 1° grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza.
due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’ UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.
l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti non locata;
b) ALIQUOTA ORDINARIA del 7 per mille per le abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze, per tutte le altre unità immobiliari e per le aree fabbricabili;
2) Di stabilire per l’anno 2008 le seguenti detrazioni d’imposta:
- Detrazione d’imposta di € 135,00 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini.
L’ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
- Detrazione pari a € 175,00 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale riferite a soggetti possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale aventi un reddito familiare non superiore a €. 13.490,00 determinato in base agli ulteriori criteri di selezione per il calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISEE) approvati con deliberazione di G.C. n. 76 del 07.12.2005;
- Maggiore detrazione pari a € 250,00 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale riferite a:
soggetti possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’Unità Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 104 comunque acquisita o da acquisire d’ufficio;
b) soggetti aventi un indicatore familiare mensile (F.M.) non superiore a 739 determinato in base agli ulteriori criteri di selezione per il calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISEE) approvati con deliberazione di G.C. n 76 del 17.12.2005;
c) richiedenti che si trovino in documentate situazioni di carattere sociale valide ad ottenere interventi di assistenza sociale, come disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 10 del 24.01.91.
L’applicazione delle agevolazioni nel caso sub. b) e c) è comunque subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo familiare possegga immobili;
Modalità di riconoscimento della maggiore detrazione.
Coloro che ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per l’anno 2008 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 2008. La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune con autocertificazione della situazione reddituale.
La Maggiore Detrazione NON è inoltre applicabile, agli immobili di cui al comma 4- art. 8 D. Lgs. 504/92 come novellato dall’art. 3- comma 55 Legge 662/96.
3) Ai fini della concessione della maggiore detrazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3 e 4, D. Lgs. 504/92, fatta salva l’adozione da parte del responsabile di cui al successivo p. 5) , di occorrente ulteriori direttive e definizione di modalità organizzatorie;
4) Di trasmettere il presente atto su supporto magnetico al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale- Viale Europa 242 – 00144 ROMA- EUR al fine della pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali e per la trasmissione all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti dell’ “AVVISO” di adozione delle aliquote ICI per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Circolare 16/04/2003 n° 3/ DPF) ;
5) Di confermare la nomina del Funzionario Incaricato, ai sensi art. 11- comma 4 del D. Lgs. 504/92 nella persona del Capo Servizio Finanziario Dr.ssa Katia Pastina; successive misure organizzatorie riguardanti gli aspetti esecutivi della presente deliberazione saranno definite dal Funzionario I.C.I. di concerto col Responsabile Servizi Sociali.
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Ici/bilancio08
Provincia della Spezia
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C.ex art. 49, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000
Ufficio proponente: RAGIONERIA
Oggetto: ALIQUOTE I.C.I. e detrazioni per l’anno 2008.
Il Responsabile del Servizio, verificata e ritenuta la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, con particolare riguardo alle disposizioni citate nel preambolo nonché nella parte narrativa della medesima;
Accertato che l’istruttoria, che per la proposta in esame poteva ritenersi necessaria, è stata correttamente espletata,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica, anche con riferimento agli aspetti giuridici e formali della proposta di deliberazione concernente l’oggetto.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lì ___________________________ ………………………………………..
Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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Lì ___________________________
Posta in votazione palese la su riportata proposta di deliberazione si ottiene il seguente risultato:
LA GIUNTA COMUNALE
APPROVA
Dichiara con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4. T.U.E.L. D.Lgs 267/2000
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(Marzio FAVINI) (Dr. Guido Rosa)