COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ufficio Tributi

 
Oggetto: ALIQUOTE ICI anno 2005
 
Il Comune di Castelnuovo Magra con deliberazione n° 17    del  06.05.2005    ha approvato per l’anno 2005 il seguente sistema di aliquote ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
 
 
a) ALIQUOTA RIDOTTA del 5,5 per mille per le unità immobiliari  direttamente adibite ad abitazione principale  e le relative pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese:
 
abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
 
unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
 
alloggio regolarmente assegnato dall’istituto autonomo case popolari;
 
unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non  risulti locata;
 
l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta o ad affini fino al 1° grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza.
 
due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’ UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.
 
l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti non locata;
 
b) ALIQUOTA ORDINARIA del 7 per mille per le abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze, per tutte le altre unità immobiliari e per le aree fabbricabili;
 
 
2)  Di stabilire per l’anno 2005  le seguenti detrazioni d’imposta:
 
-         detrazione d’imposta di € 135,00 per le  unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale con esclusione delle pertinenze e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
ed affini.
L’ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
 
-         Maggiore detrazione pari a € 250,00 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale  riferite a:
Soggetti passivi possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni:
 
a)   aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’Unità Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 104 comunque acquisita o da acquisire d’ufficio;
 b)  soggetti aventi  un reddito familiare complessivo non superiore al minimo di pensione INPS per l’anno 2005 (pari a €. 6.841,00) comprese le rendite esenti da tassazione o tassate alla fonte, al netto degli assegni familiari. Per le sole categorie dei pensionati il reddito di riferimento è innalzato a € 8457,00;
 c)     richiedenti che si trovino in documentate situazioni di carattere sociale valide ad ottenere      interventi di assistenza sociale, come disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 10 del 24.01.91.
 
            L’applicazione delle agevolazioni nel caso sub. b) e c) è comunque subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo familiare possegga immobili;
Modalità di riconoscimento della maggiore detrazione.
Coloro che ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per l’anno 2005 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 2005. La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal  Comune con autocertificazione della situazione reddituale.
 
La Maggiore Detrazione NON è  inoltre applicabile, agli immobili di cui al comma 4- art. 8 D. Lgs. 504/92 come novellato dall’art. 3- comma 55 Legge 662/96.
 
3)  Ai fini della concessione della maggiore detrazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3 e 4, D. Lgs. 504/92, fatta salva l’adozione da parte del responsabile di cui al successivo p. 5) , di occorrente ulteriori direttive e definizione di modalità organizzatorie;