Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2008 in materia di aliquote e detrazioni ICI anno 2008.

 

 

DELIBERA

 

 

1.    DI CONFERMARE ……………..per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. nella misura del:

 

A)    aliquota ordinaria al  7  per mille;

B)  aliquota ridotta al   6   per mille:

 

·         per abitazione principale che  si intende quella nella quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

·             per le tipologie a seguito indicate, cui si applicano  sia l’aliquota ridotta che la detrazione prevista per le abitazioni principali:

a)      immobili concessi  in uso gratuito a familiari:

Ai sensi dell’ art. 59  comma 1 lett. e) del Dlg 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il  1° grado sono equiparate alle abitazioni principali,  a condizione che gli stessi vi risiedano (limitatamente al periodo di residenza anagrafica) e che né loro né i loro coniugi conviventi   possiedano sul territorio nazionale altre  unità immobiliare  a titolo di proprietà o usufrutto

Per l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione  deve essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal proprietario o usufruttuario entro il termine del  pagamento a saldo dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.

Nell'ipotesi di reciproca concessione in uso gratuito dei rispettivi alloggi fra i soggetti di cui al presente articolo, gli alloggi stessi sono considerati abitazione principale semprechè tali unità immobiliari siano le uniche possedute ed i soggetti interessati si trovino nelle condizioni di cui al presente articolo;

Non può farsi luogo a rimborso d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio, mediante la suddetta comunicazione.

 

b)      cittadini iscritti all’AIRE

Abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE del Comune, ,ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale,  a condizione che non risulti locata e non risulti in uso gratuito a parenti ed affini;

 

       c) ricoverati presso istituti

Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché  questi abbiano la residenza nell’immobile considerato o l’abbiamo avuta nel periodo precedente al loro ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata e non risulti concessa in uso gratuito a parenti e affini;

 

§                pertinenze delle abitazioni principali

-       Agli effetti del comma 1 lett. d) dell’ art. 59 del D.Lgs. 446/97 si stabilisce che vengono considerate parte integrante dell’abitazione principale le pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in Catasto direttamente utilizzate in funzione dell’abitazione principale, a condizione che l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

-       L’agevolazione si applica per massimo un locale ad uso cantina ( cat. C/2 ), un locale uso soffitta/sottotetto con rendite autonome  ( cat. C/2 ) situata nel raggio di 200 mt. dalla abitazione e n. 1 garage  ( cat. C/6 e C/7 ).

 

C) aliquota ridotta del 4 per mille :

·                per  un periodo non superiore a tre anni con decorrenza dall’inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

·                Abitazioni locate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (quando il conduttore trasferisca la propria  residenza anagrafica nell’alloggio oggetto del contratto), con contratto registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998

 

 

2.    DI mantenere nell’importo di   103,30 la misura della detrazione prevista per l’abitazione principale;

 

3.    DI nell’importo di € 155,00 la misura della maggiore detrazione prevista per l’abitazione principale nei seguenti casi:

 

·      Ai soggetti passivi occupanti l’abitazione principale in documentata indigenza economica e/o disagio sociale: 

 

a)      soggetto passivo iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego, nelle liste di mobilità da un periodo non inferiore a 9 mesi al momento di presentazione della domanda, avente quale unico reddito familiare l’assegno di assistenza e/o mobilità risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o dagli uffici preposti

b)      soggetti con  reddito da pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS corrispondente a € 7.000,00 lordi   in caso di unico  componente e a € 4.000,00 pro-capite in caso di più componenti. (per nucleo familiare si intende un insieme di persone residenti o dimoranti nella medesima unità immobiliare, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità)

c)      ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia residente effettivamente un portatore di handicap, con necessità di assistenza continua, certificato dalla legge 5.2.1992 n. 104 e/o invalido al 100%, a condizione che lo stesso portatore di handicap e/o invalido non percepisca altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio derivanti  dalla condizione di handicap e/o invalidità;

 

           Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio:

 

-          rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza);

-          pensioni sociali, militari, indennità di accompagnamento, ecc.;

 

La maggiore detrazione viene esclusa :

 

-          in caso di  unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.

-          in caso di proprietà di  altro immobile sul territorio nazionale (escluse le pertinenze all'abitazione principale);

 

·         ai soggetti passivi che acquisiscano nell’anno la residenza nel Comune di Calice al Cornoviglio, tale detrazione si protrae per ulteriori due anni;

 

4.    DI confermare i valori dei terreni edificabili così come determinati con atto G.C. n. 88/2000.

 

 

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