LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;

 

VISTO il comma 8 dell’art. 27 della Legge Finanziaria n. 488/2001 secondo cui: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

 

DATO ATTO che per l'anno 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2005, ai sensi del Decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314;

 

VISTO l’art.3 comma 53 della Legge 662/96, che modificando in modo sostanziale l’art. 6 del Dlgs. 504/92, ha concesso la possibilità di articolare ed ampliare l’applicazione dell’aliquota ICI ridotta all’abitazione principale;

 

VISTA la Legge 449/97 che all’art. 1 comma 5 prevede per i Comuni la possibilità di fissare aliquote agevolate;

 

RITENUTO opportuno mantenere sostanzialmente costante la pressione fiscale sugli immobili ed in particolar modo su quelli di natura abitativa;

 

VISTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

 

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato reso ai sensi del D.Lgs. 267/00 TUOEL;

 

CON VOTI unanimi favorevoli palesi espressi  nei modi e nelle forme di legge.

 

DELIBERA

 

1.    DI STABILIRE le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili anno 2005 nel seguente modo:

 

a)   aliquota ordinaria al 6,75 per mille;

 

b)   aliquota ridotta al 6,10 per mille per:

 

 

·        le persone fisiche soggetti passivi anagraficamente residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

·        soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa anagraficamente residenti nel Comune per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

·        l’abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE del Comune, a condizione che non risulti locata e non risulti in uso gratuito a parenti ed affini;

·        gli immobili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli, genitori) a condizioni che vi dimorino abitualmente o vi abbiano residenza e rispettino tutte le altre condizioni poste dall’art. 13 del Regolamento comunale. Il beneficio di cui al presente articolo non è concesso :

 

-            se il figlio/a – genitore è proprietario, comproprietario o titolare, contitolare di altro diritto reale per abitazione  nel territorio nazionale;

-            se altri componenti il nucleo familiare della persona che ha in uso gratuito l’abitazione sono proprietari, comproprietari o titolari, contitolari di altro diritto reale per abitazione  nel territorio nazionale;

 

·        unità  pertinenziali relative all’abitazione principale (limitatamente a una per categoria)  come a seguito specificate:

 

-         Sottotetto dell’abitazione principale classificato come C/2;

-         Cantina classificata come C/2 ubicata nell’ambito della frazione di residenza;

-         Garage o box auto classato come C/6 ubicato nell’ambito della frazione di residenza

 

c) aliquota ridotta del 4 per mille per :

 

·        un periodo non superiore a tre anni con decorrenza dall’inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

 

 

2.    DI FISSARE in   103,30 la misura della detrazione prevista per l’abitazione principale;

 

3.    DI FISSARE inoltre in € 155,00 la misura della maggiore detrazione prevista per l’abitazione principale nei seguenti casi:

 

·        Ai soggetti passivi in documentata indigenza economica e di disagio sociale , rientranti  nei limiti di reddito di cui all’art. 12 . Il reddito  corrisponde al reddito annuo lordo percepito dal nucleo familiare nell’anno  precedente, proveniente esclusivamente da pensioni INPS o gestioni sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, da pensioni di invalidità civile, da assegno di accompagnamento di invalidità civile, da pensioni di guerra, da rendite INAIL.

o       i redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali;

o       l’esistenza di fonti reddituali diverse da quella sopra tassativamente elencate esclude l’applicabilità della detrazione;

o       per reddito lordo si intende il reddito al lordo di ogni o qualsiasi ritenuta sia fiscale che           previdenziale;

o       per nucleo familiare si intende un insieme di persone residenti o dimoranti nella medesima unità immobiliare, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità

·        ai soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap, con necessità di assistenza continua, rientranti nei limiti di reddito previsti dallo stesso articolo 12;

·        ai soggetti passivi che acquisiscano nell’anno la residenza nel Comune di Calice, tale detrazione si protrae per ulteriori due anni;

 

4.    DI DARE ATTO che si confermano i valori dei terreni edificabili così come determinati con atto G.C. n. 88/2000.

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

 

IL SINDACO                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE