VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;
VISTO il comma 8 dell’art. 27 della Legge Finanziaria n. 488/2001 secondo cui: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
DATO ATTO che per l'anno 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2005, ai sensi del Decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314;
VISTO l’art.3 comma 53 della Legge 662/96, che modificando in modo sostanziale l’art. 6 del Dlgs. 504/92, ha concesso la possibilità di articolare ed ampliare l’applicazione dell’aliquota ICI ridotta all’abitazione principale;
VISTA la Legge 449/97 che all’art. 1 comma 5 prevede per i Comuni la possibilità di fissare aliquote agevolate;
RITENUTO opportuno mantenere sostanzialmente costante la pressione fiscale sugli immobili ed in particolar modo su quelli di natura abitativa;
VISTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato reso ai sensi del D.Lgs. 267/00 TUOEL;
CON VOTI unanimi favorevoli palesi espressi nei modi e nelle forme di legge.
1. DI STABILIRE le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili anno 2005 nel seguente modo:
a) aliquota ordinaria al 6,75 per mille;
b) aliquota ridotta al 6,10 per mille per:
· le persone fisiche soggetti passivi anagraficamente residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
· soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa anagraficamente residenti nel Comune per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
· l’abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE del Comune, a condizione che non risulti locata e non risulti in uso gratuito a parenti ed affini;
· gli immobili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli, genitori) a condizioni che vi dimorino abitualmente o vi abbiano residenza e rispettino tutte le altre condizioni poste dall’art. 13 del Regolamento comunale. Il beneficio di cui al presente articolo non è concesso :
- se il figlio/a – genitore è proprietario, comproprietario o titolare, contitolare di altro diritto reale per abitazione nel territorio nazionale;
- se altri componenti il nucleo familiare della persona che ha in uso gratuito l’abitazione sono proprietari, comproprietari o titolari, contitolari di altro diritto reale per abitazione nel territorio nazionale;
· unità pertinenziali relative all’abitazione principale (limitatamente a una per categoria) come a seguito specificate:
- Sottotetto dell’abitazione principale classificato come C/2;
- Cantina classificata come C/2 ubicata nell’ambito della frazione di residenza;
- Garage o box auto classato come C/6 ubicato nell’ambito della frazione di residenza
c) aliquota ridotta del 4 per mille per :
· un periodo non superiore a tre anni con decorrenza dall’inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
2. DI FISSARE in € 103,30 la misura della detrazione prevista per l’abitazione principale;
3. DI FISSARE inoltre in € 155,00 la misura della maggiore detrazione prevista per l’abitazione principale nei seguenti casi:
· Ai soggetti passivi in documentata indigenza economica e di disagio sociale , rientranti nei limiti di reddito di cui all’art. 12 . Il reddito corrisponde al reddito annuo lordo percepito dal nucleo familiare nell’anno precedente, proveniente esclusivamente da pensioni INPS o gestioni sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, da pensioni di invalidità civile, da assegno di accompagnamento di invalidità civile, da pensioni di guerra, da rendite INAIL.
o i redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali;
o l’esistenza di fonti reddituali diverse da quella sopra tassativamente elencate esclude l’applicabilità della detrazione;
o per reddito lordo si intende il reddito al lordo di ogni o qualsiasi ritenuta sia fiscale che previdenziale;
o per nucleo familiare si intende un insieme di persone residenti o dimoranti nella medesima unità immobiliare, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità
· ai soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap, con necessità di assistenza continua, rientranti nei limiti di reddito previsti dallo stesso articolo 12;
· ai soggetti passivi che acquisiscano nell’anno la residenza nel Comune di Calice, tale detrazione si protrae per ulteriori due anni;
4. DI DARE ATTO che si confermano i valori dei terreni edificabili così come determinati con atto G.C. n. 88/2000.
VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE