IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. n° 504 del 30.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni, di riordino della finanza degli Enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge n.421 del 23.10.1992, il quale, dall’art. 1 all’art. 18-Capo 1°- Titolo 1°-disciplina l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili(I.C.I.) a decorrere dal 1° gennaio 1993;
Visto l’art. 58 del D. Lgs.n.446 del 15.12.1997, di istituzione dell’IRAP e di riordino dei tributi locali, che ha sostituito l’art. 3 e modificato gli articoli 5, 8, 9 e 13 del richiamato D. Lgs. N. 504/1992, a decorrere dal 01.01.1998;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con atto del C.C. n.06 del 05.03.1999, esecutivo, modificato con atto del C.C. n.77 del 25.11.2000, esecutivo;
Vista e richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 11/08/2005 ad oggetto:”D. Lgs. n.504/1992-Art. 5-comma 5°-Individuazione del valore delle aree fabbricabili”, esecutiva;
Vista e richiamata la precedente deliberazione della G.C. n. 14 del 27/02/2009, esecutiva, con la quale si esprimeva l’atto di indirizzo teso alla conferma delle aliquote e detrazioni in vigore nell’anno 2008, tenendo presente la nuova normativa inerente l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale di cui al D.L. n. 93/2008 e legge di conversione n. 126/2008;
Considerato che il comma 156 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di determinare le aliquote ICI per l’anno 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni dalla legge 24/07/2008, n. 126, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2008 è esente dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Visto l’articolo 1, comma 4, del citato D.L. n. 93 del 2008 e legge di conversione n. 126/2008, il quale prevede che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 commi 2 e 3 del citato D. Lgs. n. 504/1992;
Considerato che l’applicazione delle aliquote ICI stabilite con il presente atto per l’anno 2009 si rendono necessarie per i seguenti motivi e considerazioni:
a)-è necessario assicurare il mantenimento dei servizi essenziali erogati alla cittadinanza, i cui costi obbligatori sono iscritti nella parte uscita(gestione corrente) del bilancio di previsione 2009, quale energia elettrica, manutenzioni ordinarie, erogazioni agli Enti partecipati per l’effettuazione dei servizi affidati, ecc., che ogni anno subiscono un naturale aumento dovuto al tasso di inflazione e ad altri fattori oggettivi;
Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di stabilire le aliquote I.C.I. per l’anno 2009;
Atteso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000, i pareri del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria relativamente alla regolarità tecnica e contabile che, affinché restino inseriti, vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mentre lo schema del provvedimento viene omesso in quanto conforme al deliberato;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n.08 consiglieri presenti e votanti,
1)-Di stabilire le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili-I.C.I.- per l’anno 2009, per le motivazioni espresse in parte narrativa,che si richiamano integralmente nel presente dispositivo, nelle seguenti misure:
A)-aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
B)-aliquota ridotta in favore:
a)-delle persone fisiche soggetti passivi per l’unità adibita ad abitazione principale iscritta alle categorie catastali A1, A8 e A9:
-5,00 per mille;
C)-aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, ivi compresi gli alloggi sfitti: 7 per mille;
D)-aliquota terreni edificabili in base al P.U.C.: 5 per mille;
E)-per le unità immobiliari ricadenti all’interno dei Centri Storici di Brugnato e di Bozzolo, per i lavori di ristrutturazione edilizia attestati dal rilascio di D.I.A., l’aliquota viene ridotta al 4 per mille, decorrente dalla data di rilascio del DIA e fino alla ultimazione dei lavori e comunque per un periodo non eccedente anni due;
2)-Di stabilire la detrazione di Euro 103,29 su base annua sull’importo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale iscritta alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3)-Di dare atto che tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con l’eccezione di quelle iscritte alle categoria catastali A1, A8 e A9, nonché quelle ad esse assimilate in base al vigente regolamento comunale per la gestione dell’I.C.I.,sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili ai sensi del D.L. n. 93/2008 e legge di conversione n. 126/2008;
4)-Di dare atto che la suddetta imposta sarà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute negli artt. da
5)-Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Peppino Sabatino, Segretario Comunale, incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente delibera;
6)-Di incaricare della esecuzione del presente atto gli uffici di segreteria, tecnico e ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(Corrado Fabiani) (Dott. Peppino Sabatino)