Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 27/04/2008.

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Gregori Paolo, per cui i consiglieri presenti sono n.11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n° 504 del 30.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni, di riordino della finanza degli Enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge n.421 del 23.10.1992, il quale, dall’art. 1 all’art. 18-Capo 1°- Titolo 1°-disciplina l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili(I.C.I.) a decorrere dal 1° gennaio 1993;

Visto l’art. 58 del D. Lgs.n.446 del 15.12.1997, di istituzione dell’IRAP e di riordino dei tributi locali, che ha sostituito l’art. 3 e modificato gli articoli 5, 8, 9 e 13 del richiamato D. Lgs. N. 504/1992, a decorrere dal 01.01.1998;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con atto del C.C. n.06 del 05.03.1999, esecutivo, modificato con atto del C.C. n.77 del 25.11.2000, esecutivo;

Vista e richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 11/08/2005 ad oggetto:”D. Lgs. n.504/1992-Art. 5-comma 5°-Individuazione del valore delle aree fabbricabili”, esecutiva;

 

Considerato che il comma 156 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di determinare le aliquote ICI per l’anno 2008;

 

Considerato che l’applicazione delle aliquote ICI stabilite con il presente atto per l’anno 2008 si rendono necessarie per i seguenti motivi e considerazioni:

a)-è necessario assicurare il mantenimento dei servizi essenziali erogati alla cittadinanza, i cui costi obbligatori sono iscritti nella parte uscita(gestione corrente) del bilancio di previsione 2008, quale energia elettrica, manutenzioni ordinarie, erogazioni agli Enti partecipati per l’effettuazione dei servizi affidati, che ogni anno subiscono un naturale aumento dovuto al tasso di inflazione e ad altri fattori oggettivi ed assicurare il finanziamento del nuovo contratto di lavoro dei segretari comunali e dei dipendenti comunali;

b)-la scelta di adottare diverse aliquote I.C.I. è stata effettuata sia per ridurre il costo di tale imposta per l’unità immobiliare  destinata ad abitazione principale sia per favorire l’immissione sul mercato di nuove locazioni ai fini abitativi;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di stabilire le aliquote I.C.I.  per l’anno 2008;

 

Atteso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000, i pareri del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria relativamente alla regolarità tecnica e contabile che, affinché restino inseriti, vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mentre lo schema del provvedimento viene omesso in quanto conforme al deliberato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1)-Di stabilire le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili-I.C.I.- per l’anno 2008, per le motivazioni espresse in parte narrativa,che si richiamano integralmente nel presente dispositivo, nelle seguenti misure:

A)-aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

B)-aliquota ridotta in favore:

a)-delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità adibita ad abitazione principale;

b)-ai sensi dell’art. 59, 1° comma, lettera d), del D. Lgs. N. 446 del 15.12.1997(vedi art. 5 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., sopra richiamato)le cantine, i box, la soffitta, i garages, i posti macchina coperti, i locali di sgombero che costituiscano pertinenze di un’abitazione principale purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario, fermo restando che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte  e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D. Lgs. n.504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso D. Lgs. e fermo restando che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale;

c)-ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata;

d)-ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento, ai sensi dell’art. 59, 1° comma, lettera e), del D. Lgs. N. 446 del 15.12.1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado(genitori-figli):

-5,00 per mille;

C)-aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, ivi compresi gli alloggi sfitti: 7 per mille;

D)-aliquota terreni edificabili in base al P.U.C.: 5 per mille;

E)-per le unità immobiliari ricadenti all’interno dei Centri Storici di Brugnato e di Bozzolo, per i lavori di ristrutturazione edilizia attestati dal rilascio di D.I.A., l’aliquota viene ridotta al 4 per mille, decorrente dalla data di rilascio del DIA e fino alla ultimazione dei lavori e comunque per un periodo non eccedente anni due;

 

2)-Di stabilire:

A)- la detrazione di Euro 103,29 su base annua sull’importo dovuto per:

a)-unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs.n.504/1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 55°, della legge n. 662/1996;

b)-ai sensi del punto 4 del predetto art. 3, comma 55°, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli A.R.T.E.;

c)-ai sensi del comma 56° dell’art. 3 della legge n. 662/1996, all’unità immobiliare da considerarsi come adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

B)- ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ai sensi del 5° comma dell’art. 1 della legge n. 244 del 24/12/2007(Legge finanziaria 2008);

3)-Di dare atto che la suddetta imposta sarà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute negli artt. Da 1 a 8 del Capo I°-Titolo I- del D. Lgs.n.504/1992, modificato ed integrato dalle successive disposizioni di legge e nel regolamento comunale approvato con atto del C.C. n.06 del 05.03.1999, esecutivo, modificato con atto del C.C. n.77 del 25.11.2000, esecutivo;

7)-Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Peppino Sabatino, Segretario Comunale, incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente delibera;

8)-Di incaricare della esecuzione del presente atto gli uffici di segreteria, tecnico e ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.

 

IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

(Corrado Fabiani)                                    (Dott. Peppino Sabatino)