IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

Visto il D. Lgs. n° 504 del 30.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni, di riordino della finanza degli Enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge n.421 del 23.10.1992, il quale, dall’art. 1 all’art. 18-Capo 1°- Titolo 1°-disciplina l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili(I.C.I.) a decorrere dal 1° gennaio 1993;

Visto l’art. 58 del D. Lgs.n.446 del 15.12.1997, di istituzione dell’IRAP e di riordino dei tributi locali, che ha sostituito l’art. 3 e modificato gli articoli 5, 8, 9 e 13 del richiamato D. Lgs. N. 504/1992, a decorrere dal 01.01.1998;

Visto il comma 8° dell’art. 27 della legge n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali………è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con atto del C.C. n.06 del 05.03.1999, esecutivo, modificato con atto del C.C. n.77 del 25.11.2000, esecutivo;

Vista e richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 11/08/2005 ad oggetto:”D. Lgs. n.504/1992-Art. 5-comma 5°-Individuazione del valore delle aree fabbricabili”, esecutiva;

Rilevato che per l’anno 2007 l’Amministrazione Comunale non intende modificare le aliquote in vigore per l’anno 2006;

Considerato che l’applicazione delle aliquote stabilite con il presente atto per l’anno 2007 si rendono necessarie per i seguenti motivi e considerazioni:

a)-è necessario assicurare il mantenimento dei servizi essenziali erogati alla cittadinanza i cui costi obbligatori sono iscritti nella parte uscita del bilancio 2007, quale energia elettrica, manutenzioni ordinarie, erogazioni agli Enti partecipati per l’effettuazione dei servizi affidati, che ogni anno subiscono un naturale aumento dovuto al tasso di inflazione e ad altri fattori oggettivi oltre al finanziamento dell’assunzione di n. 2 nuove unità di personale;

b)-la scelta di adottare diverse aliquote I.C.I. è stata effettuata sia per ridurre il costo di tale imposta per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, sia per favorire l’immissione sul mercato di nuove locazioni ai fini abitativi;

Ritenuto di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale per l’anno 2007;

 

Atteso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.n.267/2000, i pareri del Responsabile del servizio e del responsabile di ragioneria relativamente alla regolarità tecnica e contabile che, affinché restino inseriti, vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mentre lo schema del provvedimento viene omesso in quanto conforme al deliberato;

Con voti n.09 voti favorevoli essendo n.11 i consiglieri presenti ed essendosi astenuti n.2 di essi (Gregori Paolo e Zanini Federico),

 

 

D E L I B E R A

1)-Di stabilire le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili(I.C.I.), per l’anno 2007, per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente nel presente dispositivo, nelle seguenti misure:

-aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

-aliquota ridotta in favore:

a)-delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità adibita ad abitazione principale;

b)-ai sensi dell’art. 59, 1° comma, lettera d), del D. Lgs. N. 446 del 15.12.1997(vedi art. 5 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., sopra richiamato)le cantine, i box, la soffitta, i garages, i posti macchina coperti, i locali di sgombero che costituiscano pertinenze di un’abitazione principale purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario, fermo restando che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte  e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D. Lgs. N.504 del 30.12.1992, ivi compreso la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso D. Lgs. e fermo restando che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale;

c)-ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata;

d)-ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento, ai sensi dell’art. 59, 1° comma, lettera e), del D. Lgs. N. 446 del 15.12.1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado(genitori-figli):

-5,00 per mille;

-aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, ivi compresi gli alloggi sfitti: 7 per mille;

-aliquota terreni edificabili in base al P.U.C.: 5 per mille;

2)-Di stabilire la detrazione di Euro 103,29 su base annua sull’importo dovuto per:

a)-unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs.n.504/1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 55°, della legge n. 662/1996;

b)-ai sensi del punto 4 del predetto art. 3, comma 55°, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli A.R.T.E.;

c)-ai sensi del comma 56° dell’art. 3 della legge n. 662/1996, all’unità immobiliare da considerarsi come adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

3)-Di dare atto che la suddetta imposta sarà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute negli artt. Da 1 a 8 del Capo I°-Titolo I- del D. Lgs.n.504/1992, modificato ed integrato dalle successive disposizioni di legge e nel regolamento comunale approvato con atto del C.C. n.06 del 05.03.1999, esecutivo, modificato con atto del C.C. n.77 del 25.11.2000, esecutivo;

4)-Di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Concessionario della Riscossione ed al Ministero dell’Economia per il tramite della Direzione Generale delle Entrate;

5)-Di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58- comma 4°, del D. Lgs.n.446 del 15.12.1997;

6)-Di dare comunicazione della avvenuta adozione del presente atto, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.n.267 del 18.08.2000;

7)-Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Marco Traversone,Responsabile ufficio tecnico, incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente delibera;

8)-Di incaricare della esecuzione del presente atto gli uffici di segreteria, tecnico e ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.

 

Quindi,                                          IL CONSIGLIO COMUNALE

-su proposta del Presidente;

-con n.09 voti favorevoli essendo n.11 i consiglieri presenti ed essendosi astenuti n.02 di essi (Gregori Paolo e Zanini Federico),

DELIBERA

9)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.n.267 del 18.08.2000.