Estratto deliberazione di G.C.n.15 del 20.02.2006 ad oggetto "Aliquote Imposta Comunale Immobili-I.C.I.-anno 2006".
1)- aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
2)- aliquota ridotta in favore:
a)-delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità adibita ad abitazione principale;
b)-ai sensi dell’art. 59, 1° comma, lettera d), del D. Lgs. N. 446 del 15.12.1997(vedi art. 5 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., sopra richiamato)le cantine, i box, la soffitta, i garages, i posti macchina coperti, i locali di sgombero che costituiscano pertinenze di un’abitazione principale purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario, fermo restando che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D. Lgs. N.504 del 30.12.1992, ivi compreso la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso D. Lgs. e fermo restando che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale;
c)-ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata;
d)-ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento, ai sensi dell’art. 59, 1° comma, lettera e), del D. Lgs. N. 446 del 15.12.1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado(genitori-figli):
-5,00 per mille;
3)- aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, ivi compresi gli alloggi sfitti: 7 per mille;
4)- aliquota terreni edificabili in base al P.U.C.: 5 per mille;
Detrazione di Euro 103,29 su base annua sull’importo dovuto per:
a)-unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs.n.504/1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 55°, della legge n. 662/1996;
b)-ai sensi del punto 4 del predetto art. 3, comma 55°, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli A.R.T.E.;
c)-ai sensi del comma 56° dell’art. 3 della legge n. 662/1996, all’unità immobiliare da considerarsi come adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.