PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

.........OMISSIS.........

 

DELIBERA

 

1.      Di determinare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2011 nel modo seguente:

 

a)       aliquota ordinaria 5,5 per mille

b)     aliquota ridotta    4,5 per mille

 

-    per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da persone   residenti nel Comune di   

Borghetto di Vara e loro pertinenze così come  identificate dall’art. 5 del vigente regolamento comunale I.C.I.;

-         per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soci di cooperative  

      edilizie e proprietà indivisa, residenti nel Comune;

-         per le abitazioni che il contribuente abbia concesso in uso gratuito a  parenti in linea retta

      fino  al primo grado (figli, genitori) a condizioni che vi dimorino abitualmente e vi abbiano

      la residenza.

precisando che la suddetta aliquota ridotta è applicabile ai soli immobili di categoria catastale Al , A8 e A9, in quanto gli immobili adibiti ad abitazione principale ed assimilati, sopra descritti, appartenenti alle altre categorie catastali sono esenti da ICI ai sensi dell 'art. 1 del D.L. 25.05.2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.07.2008 n. 126;

c) aliquota ridotta del 5 per mille  per le aree edificabili

d) aliquota ridotta del 2 per mille per le unità immobiliari locate, ad uso abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell 'art. 2 comma 3 della legge 431/1998;

 

2.      Di stabilire che: 

 

-         dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene determinata, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione di € 110,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

-         che la detrazione di cui sopra è riconosciuta anche per immobili adibiti ad abitazione principale concessi in uso gratuito ai parenti del proprietario in linea diretta o collaterale, entro il 1° grado;

-         che, se l’unità immobiliare in parola è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di cui sopra spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

-         che la detrazione di cui sopra è applicabile ai soli immobili di categoria A1, A8. A9

 

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I valori dei terreni edificabili per l’anno 2011 ai sensi art. 7 del vigente regolamento I.C.I. sono quelli sottoindicati:

  

ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO E DI ESPANSIONE

VALORE VENALE PER MQ

Con indice edificabile fino a 0,30 mc/mq

€ 15,00

Con indice edificabile da 0,30 a 0,60 mc/mq

 

€ 18,00

Con indice edificabile da 0,7 a 1 mc/mq

€ 22,00

Con indice edificabile maggiore di 1 mc/mq

(Frazioni)

€ 25,00

Con indice edificabile maggiore di 1 mc/mq

(Capoluogo)

€ 30,00

 

AREE ARTIGIANALI DI ESPANSIONE
E DI COMPLETAM ENTO

VALORE VENALE PER

MQ

Con indice di edificabilità 0,30  R C mq/mq

 

€ 25,00

Con indice di edificabilità 0,40  R C mq/mq

 

€ 30,00

 

DISTRIBUTORE GUADI

VALORE VENALE PER MQ

 

 

€ 5,00

 

Il valore dell’area edificabile in Località La Via in considerazione della classificazione R.4 (Zona a franosità elevata) viene ridotto del 50% rispetto al valore della tabella.