COMUNE  DI  BONASSOLA

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 21.05.2008

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETRMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2008

 

 

DELIBERA

 

1) stabilire, per l'anno 2008, le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili nei termini che seguono:

 

- aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

 

- aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:

 

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

 

      A norma dell'art. 9, comma 5,  del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili  approvato con deliberazione consiliare n.68 del 28.12.1998,  sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto ;  costituiscono pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

L'assimilazione ai fini dell'I.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

    Le disposizioni  di cui al presente punto a) del dispositivo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie  a  proprietà  indivisa, adibite  ad  abitazione principale  dei  soci  assegnatari, nonché  agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

 

         A norma dell'art. 11 del ridetto Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili , si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.

         Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno, prorogato eccezionalmente per l’anno 2008 al 30.06.2008.

Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il Comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente.

 

b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unità come abitazione principale.

Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille troverà applicazione per l'intero arco dell'anno allorchè il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento.

Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al trenta giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno.

 

2) elevare l'importo della detrazione di euro 103,29 - prevista per l'abitazione principale dall'art.8, comma 2 del D.Lgs.30.12.1992, n.504 - a euro 258,23, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il beneficio dell'elevazione è esteso alle fattispecie previste dagli artt.9/5 e 11 del ridetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1) lett.a);