DELIBERAZIONE N.7 DEL 31.01.2005
LA GIUNTA COMUNALE
Visto e richiamato il D.lgs. 30.12.1992 n.504 di riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art.4 della L.23.10.1992 n.421, il quale, dall'art.1 all'art.180 capo 1° titolo 11° disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1 gennaio 1993;
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione Consiliare n.68 del 28.12.1998 ritualmente esecutiva;
Visto l’art.42, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 per il quale compete al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote ;
Visto l’art.53 , comma 16 della Legge 388/2000 , per il quale il termine per deliberare le tariffe le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29.12.2004, che ha differito al 28.02.2005 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2005;
Visto l'art. 4 comma 1, del D.L.08.08.1996, n.437, convertito con modificazioni, dalla L.24.10.1996, n.556;
Visto l'art.3 del D.L. 11.03.1997 n.50, convertito in legge 09.05.1997, n.122, recante "Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili";
Visto l’articolo 58 del decreto legislativo n.446 del 15.12.1997;
Visti i decreti legislativi n.471-472-473 del 18.12.1997 di riforma delle sanzioni amministrative in materia tributaria;
Vista la legge 146 dell'08.05.1998 che detta "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni diverse di carattere finanziario";
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 23.02.2004 con la quale vennero determinate per l'anno 2004 le seguenti aliquote I.C.I.:
- aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
- aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
A norma dell'art. 9, comma 5, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n.68 del 28.12.1998, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto ; costituiscono pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
L'assimilazione ai fini dell'I.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Le disposizioni di cui al presente punto a) del dispositivo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
A norma dell'art. 11 del ridetto Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.
Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il Comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente.
b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unità come abitazione principale.
Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille troverà applicazione per l'intero arco dell'anno allorchè il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento.
Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al trenta giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno.
2) elevare l'importo della detrazione di euro 103,29 - prevista per l'abitazione principale dall'art.8, comma 2 del D.Lgs.30.12.1992, n.504 - a euro 258,23, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Il beneficio dell'elevazione è esteso alle fattispecie previste dagli artt.9/5 e 11 del ridetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1) lett.a);
Atteso che, confermando le aliquote I.C.I. 2004 nonché la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2005, vengono assicurati:
a) un livello di spesa per beni e servizi non inferiore a quello dell’ esercizio 2004
b) l'equilibrio del Bilancio di Previsione 2005 per una corretta gestione dei servizi di competenza dell'Ente;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – allegati ;
Con voti unanimi favorevoli palesi;
DELIBERA
1) stabilire, per l'anno 2005, le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili nei termini che seguono:
- aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
- aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
A norma dell'art. 9, comma 5, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n.68 del 28.12.1998, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto ; costituiscono pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
L'assimilazione ai fini dell'I.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Le disposizioni di cui al presente punto a) del dispositivo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
A norma dell'art. 11 del ridetto Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili , si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.
Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il Comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente.
b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unità come abitazione principale.
Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille troverà applicazione per l'intero arco dell'anno allorchè il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento.
Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al trenta giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno.
2) elevare l'importo della detrazione di euro 103,29 - prevista per l'abitazione principale dall'art.8, comma 2 del D.Lgs.30.12.1992, n.504 - a euro 258,23, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Il beneficio dell'elevazione è esteso alle fattispecie previste dagli artt.9/5 e 11 del ridetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1) lett.a);
3) dare atto che la suddetta imposta verrà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni e nel Regolamento Comunale I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n.68/28.12.1998;
4) dare atto che il gettito derivante dall'adozione del presente atto sarà introitato al Titolo 1 Categoria 1 Risorsa 12 denominato "Imposta Comunale sugli Immobili" del Bilancio Previsione 2005;
5) disporre la comunicazione del presente provvedimento :
- al Concessionario della riscossione;
- al Ministero delle Finanze per il tramite della Direzione Regionale delle entrate;
6) la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nella G.U. a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446;
7) la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2005, a norma dell'art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Con separata votazione unanime favorevole e palese, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ex art.134/4 del Testo Unico 18/08/2000, n.267.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(Arch.Andrea Poletti) (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)