COMUNE DI BOLANO (Provincia della Spezia)
UFFICIO TRIBUTI
(Deliberazione C.C. n.1 del 9/02/2007 prorogata ex comma 169 della Legge 296/2006)
N. |
Aliquota-per mille |
RIFERIMENTO A: |
DETRAZIONE |
1 |
7,00 |
Ordinaria |
0,00 |
2 |
7,00 |
Aree fabbricabili |
0,00 |
3 |
5,20 |
Abitazione principale e sue pertinenze |
€ 103,29 |
4 |
5,20 |
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado o collaterale di 2° grado a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza (è necessario presentare apposita dichiarazione). |
€ 103,29 |
1) Il Decreto Legge 93 del 27/05/2008 ha escluso dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (per abitazione principale deve intendersi quella all’interno della quale il contribuente ha la propria residenza anagrafica), ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali permane l’obbligo di versamento con il beneficio dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale (€103,29).
L’esenzione si applica altresì :
- agli immobili di pertinenza delle abitazioni principali di cui al punto 3) della tabella di cui sopra (garage, box, posto auto, cantina), a condizione di aver presentato regolare istanza all’Ufficio Tributi, dopo il 01/01/2006 (*). (Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o che, comunque sono compresi entro una distanza massima di 100 mt. dalla stessa. Il limite numerico massimo è uno per tipologia, distinguendosi fra unità classificata o classificabile C2 -cantina, soffitta, magazzino- e unità classificata o classificabile C6-C7 -garage, box auto., posto auto- );
- alle abitazioni di cui al punto 4) della tabella di cui sopra concesse in uso gratuito, a condizione di aver presentato regolare istanza all’Ufficio Tributi, dopo il 01/01/2006 (*). (Possono essere considerate tali le abitazioni concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado - figli, genitori - o collaterale di 2° grado - fratelli, sorelle - a condizione che vi dimorino e vi abbiano la residenza. L’assimilazione non può essere riconosciuta se il figlio/genitore-fratello/sorella possiede altra abitazione nel territorio nazionale oppure se altri componenti del nucleo familiare della persona che ha in uso gratuito l’immobile possiedono altre abitazioni nel territorio nazionale);
- alla quota della casa coniugale posseduta da soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
(*) A seguito di modifica al Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili ICI, C.C. n. 14 del 29.03.2006, tutte le richieste di agevolazione presentate all’Ufficio Tributi prima del 31/12/05, sono decadute automaticamente. Per continuare a fruire dell’agevolazione, sempre che sussistano le condizioni di cui sopra, il contribuente è tenuto a presentare nuova istanza.
2) La riduzione del 50% dell’imposta dovuta per cause di inagibilità o inabitabilità può essere applicata solo a seguito di presentazione di dichiarazione adeguatamente motivata così come stabilito dall’art. 8 del vigente regolamento ICI.
3) Per il versamento dell’ICI sulle aree fabbricabili fare riferimento ai valori medi presunti dei terreni edificabili stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/12/2003 ed alle situazioni particolari di riduzione del valore degli stessi approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 25/11/2004.
4) I versamenti potranno essere effettuati con le seguenti modalità:
- Acconto: entro il 16 giugno 2011 il contribuente deve versare il 50% dell’importo calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore l’anno precedente;
- Saldo: entro il 16 dicembre 2011 il contribuente paga a conguaglio quale differenza fra quanto versato con la prima rata e l’importo dovuto per l’intero anno 2011 calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore per lo stesso anno.
Il contribuente comunque può provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale entro il termine per il pagamento dell’acconto.
Il versamento può essere effettuato, con apposito bollettino ordinario ICI, sul C/C postale n. 88805072 intestato a GE.FI.L. - COMUNE BOLANO ICI presso:
- tutti gli sportelli postali;
- le banche, (effettuando il versamento presso l’agenzia CARISPE dove si è intestatari di conto corrente bancario, non si paga la commissione);
- gli sportelli del concessionario: GE.FI.L. SPA GESTIONE FISCALITA’ LOCALE – PIAZZALE DEL MARINAIO 4 , 19124 (SP), senza alcuna commissione aggiuntiva.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato anche mediante modello F24 utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione. L’imposta non è dovuta per importi inferiori o uguali a euro 10,00.
5) L’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI permane nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche del “Modello Unico Informatico”.
Eventuali maggiori chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Tributi (tel. 0187/941729), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure consultando il sito www.comune.bolano.sp.it all’interno del quale è possibile consultare la versione integrale del regolamento ICI nell’apposita sezione denominata “Regolamenti” e prelevare la relativa modulistica nella sezione “uffici→area economico-finanziaria”.