COMUNE DI BOLANO

Provincia della Spezia

Ufficio Tributi

 

ALIQUOTE I.C.I. E DETERMINAZIONI PER L’ANNO 2010

(Deliberazione C.C. n. 1 del 9 Febbraio 2007 prorogata ex comma 169 Legge 296/2006)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss. mm. relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto il Regolamento comunale generale sulle entrate;

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

Vista la deliberazione di determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni per l’anno 2007, confermate per il 2010;

Visto il Decreto Direttoriale con il quale sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative al 2009;

Visto il Decreto Legge nr. 93 del 27/05/2008 che ha introdotto l’esenzione ICI per l’abitazione principale;

INFORMA

Per l’anno 2010 l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote:

N. d'ord.

ALIQUOTA

RIFERIMENTO A:

DETRAZIONE

1

7,00 ‰

Ordinaria

  0,00

2

7,00 ‰

Aree fabbricabili

  0,00

3

5,20 ‰

Abitazione principale e sue pertinenze

  103,29

4

5,20 ‰

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado o collaterale di 2° grado a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza (è necessario presentare apposita dichiarazione).

  103,29

1) Il Decreto Legge 93 del 27/05/2008 ha escluso dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (per abitazione principale deve intendersi quella all’interno della quale il contribuente ha la propria residenza anagrafica), ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali permane l’obbligo di versamento con il beneficio dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale (€103,29). 

L’esenzione si applica altresì :

-                agli immobili di pertinenza delle abitazioni principali di cui al punto 3) della tabella di cui sopra (garage, box, posto auto, cantina),  a condizione di aver presentato regolare istanza all’Ufficio Tributi, dopo il 01/01/2006. (Per pertinenza si intende il garage, box,  posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare  nel quale è sita l’abitazione principale o che, comunque, sono compresi entro una distanza massima di 100 mt. dalla stessa. Il limite numerico massimo è uno per tipologia, distinguendosi fra unità classificata o classificabile C2 (cantina, soffitta, magazzino) e unità classificata o classificabile C6-C7 (garage, box auto,  posto auto);

-                alle abitazioni di cui al punto 4) della tabella di cui sopra concesse in uso gratuito, a condizione di aver presentato regolare istanza all’Ufficio Tributi, dopo il 01/01/2006. (Possono essere considerate tali le abitazioni concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado - figli, genitori - o collaterale di 2° grado - fratelli, sorelle -  a condizione che vi dimorino e vi abbiano la residenza. L’assimilazione non può essere riconosciuta se il figlio/genitore-fratello/sorella possiede altra abitazione nel territorio nazionale oppure se altri componenti del nucleo familiare della persona che ha in uso gratuito l’immobile possiedono altre abitazioni nel territorio nazionale);

-                alla quota della casa coniugale posseduta da soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

2) La riduzione del 50% dell’imposta dovuta per cause di inagibilità o inabitabilità può essere applicata solo a seguito di presentazione di dichiarazione adeguatamente motivata così come stabilito dall’art. 8 del vigente regolamento ICI.

3) Per il versamento dell’ICI sulle aree fabbricabili fare riferimento ai valori medi presunti dei terreni edificabili stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/12/2003 ed alle situazioni particolari di riduzione del valore degli stessi approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 25/11/2004.

4) Si evidenzia che, dall’anno 2007, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 13 del D.L. 223/2006, le scadenze per i versamenti ICI sono state fissate al 16 giugno per l’acconto e al 16 dicembre per il saldo. Il contribuente comunque può provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale entro il termine per il pagamento dell’acconto.

5) Il pagamento dell’imposta dovrà avvenire mediante versamento su c.c.p. 88805072 intestato a "GE.FI.L. COMUNE BOLANO I.C.I." o utilizzando il modello F24 mediante il quale è possibile compensare il debito ICI con eventuali crediti per imposte erariali.

 

Eventuali maggiori chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Tributi (tel. 0187/941729), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure consultando il sito www.comune.bolano.sp.it all’interno del quale è possibile consultare la versione integrale del regolamento ICI  nell’apposita sezione denominata “Regolamenti” e prelevare la relativa modulistica nella sezione “uffici→area economico-finanziaria”.

Bolano, lì 08 Maggio 2010

                                                                                                                                                                          Il Funzionario Responsabile

                                                                                                                                                                                 Rag. Davide Migliorini