PREMESSO:

 

VISTO l’art.151 , comma 1, del T.U. leggi ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000;

 

CHE l’art. 27 , comma 8 della Legge 28.12.2001, n°448 ha fissato il termine  per la determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, delle tariffe dei servizi pubblici locali e per  l’approvazione dei regolamenti alla data di approvazione del bilancio di previsione ;

 

VISTO il Titolo I , Capo I del D.Lgs 30.12.1992, n°504 e ss.mm. concernente l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

VISTO l’art. 42 , comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/00;

 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n. 662;

 

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/00;

 

RITENUTO di confermare l’aliquota ordinaria I.C.I. per l’anno 2006 nella misura del 6 (sei) per mille e l’applicazione delle aliquote differenziate, assicurando un gettito non inferiore a quello previsto nel corso dell’anno 2005;

 

CHE le eventuali detrazioni ed agevolazioni saranno previste con successivo atto consiliare;

 

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006);

 

Visto l’art. 1 c. 155 della Legge 23.12.2005 n. 266 che ha differito al 31.03.2006 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2006;

 

CON voti unanimi, resi ed espressi nelle forme di Legge

 

DELIBERA

 

1.      Di confermare l’aliquota ordinaria ICI per l’anno 2006 nella misura del 6 (sei) per mille e l’applicazione dell’aliquota differenziata;

2.      Di confermare l’aliquota del 5(cinque) per mille da applicare nell’anno 2006 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3.      Di confermare nella misura del 7 (sette) per mille l’aliquota ICI differenziata da applicare per l’anno 2006 agli immobili di civile abitazione non adibita ad abitazione principale;

4.      Di dare atto che il gettito previsto per l’anno 2006 sarà non inferiore a quello previsto nel corso dell’anno 2005.

 

DELIBERA

 

Altresì, con identica e separata votazione, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs 267/00, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere .

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

 

CHE l’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge 23.12.1996, n. 662, testualmente recita:

  1. “-omossis”-
  2. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 118,79 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
  3. A decorrere dall’anno 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di e 118,79 di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino ad e 258,23 nel rispetto dell’equilibrio del Bilancio;
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartamenti di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari.”

 

RITENUTO per l’anno 2006, di non ridurre del 50% l’imposta dovuta dai soggetti passivi per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, bensì di portare ad € 129,11 la detrazione in favore degli stessi soggetti passivi;

 

VISTO il Titolo 1, Capo 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e ss.mm. concernente l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

DATO atto che l’art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448 ha fissato il termine per la determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, delle tariffe dei servizi pubblici locali e per l’approvazione dei regolamenti alla data di approvazione del bilancio di previsione;

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett.f) del D.Lgs. n. 267/00;

 

VISTO l’art. 172, comma 1, lett.e) del D.Lgs. n. 267/00,

 

VISTA la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006);

 

VISTA l’art. 1 c. 155 della Legge 23.12.2005 n. 266 che ha differito al 31.03.2006 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2006;

 

VISTO il vigente regolamento comunale relativo all’imposta comunale sugli immobili;

 

CON voti unanimi favorevoli resi e riscontrati nei modi e forme di Legge

 

DELIBERA

 

  1. in applicazione del disposto dell’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n. 662, la detrazione di € 118.79 prevista per l’imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dal comma 2 del medesimo articolo è elevata, per l’anno 2006 ad € 129,11 in favore dei soggetti passivi residenti nel Comune di Beverino e possessori di prima casa, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dall’ARTE, già Istituto Autonomo Case Popolari.

 

DELIBERA

 

Altresì, con identica e separata votazione, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/00, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere.

 

Verbale fatto, letto e sottoscritto.