Il Consiglio dei Ministri del 21 maggio c.a. ha abolito l’I.C.I. sulla prima casa e sue pertinenze in vigore a partire dall’acconto di giugno (D.L. 23 Maggio 2008 n.93).

Si rammenta: che per abitazione principale deve intendersi quella di residenza anagrafica del      soggetto passivo;

                        che per pertinenza prima casa devono intendersi gli immobili di categoria C2, C6, C7(ossia garage, cantine, box auto, scantinati, ecc.)

Restano esclusi dall’esenzione gli immobili di categoria A1, A8, e A9, cioè quelle abitazioni di lusso, ville, castelli per i quali è stata deliberata l’applicazione dell’aliquota del 4,5‰ con detrazione di € 103,29 qualora fossero prime case;

le restanti aliquote deliberate riguardanol’ICI ordinaria così adottata:

 

a) altre unità immobiliari (esclusa prima casa e sue pertinenze)                   7‰

 

b) terreni agricoli                                                                                     7‰

 

c) aree edificabili                                                                                              4,5‰  

 

 

Le scadenze per il pagamento dell’ICI ordinaria restano invariate:

ACCONTO (pari al 50% dell’Imposta dovuta) da versare entro il 16 Giugno di ciascun anno

SALDO (pari al saldo dell’Imposta dovuta) da versare tra il 1° Dicembre e il 16 Dicembre di ciascun anno.

 

Il versamento dell’Imposta può essere effettuato anche attraverso l’F24, in questo caso si ricorda che il codice del comune di Ameglia da indicare nel modello è: A261

 

Il numero di conto corrente su cui versare l’I.C.I. è: 88805197, intestato a: GE.FI.L. GESTIONE FISCALITA’ LOCALE SPA – ICI - AMEGLIA.

Si rammenta, inoltre, di specificare sempre il Comune destinatario del versamento ossia:  AMEGLIA