Il Consiglio dei Ministri del 21 maggio c.a. ha abolito l’I.C.I. sulla prima casa e sue pertinenze in vigore a partire dall’acconto di giugno (D.L. 23 Maggio 2008 n.93).
Si rammenta: che per abitazione principale deve intendersi quella di residenza anagrafica del soggetto passivo;
che per pertinenza prima casa devono intendersi gli immobili di categoria C2, C6, C7(ossia garage, cantine, box auto, scantinati, ecc.)
Restano esclusi dall’esenzione gli immobili di categoria A1, A8, e A9, cioè quelle abitazioni di lusso, ville, castelli per i quali è stata deliberata l’applicazione dell’aliquota del 4,5‰ con detrazione di € 103,29 qualora fossero prime case;
le restanti aliquote deliberate riguardanol’ICI ordinaria così adottata:
a) altre unità immobiliari (esclusa prima casa e sue pertinenze) 7‰
b) terreni agricoli 7‰
c) aree edificabili 4,5‰
Le scadenze per il pagamento dell’ICI ordinaria restano invariate:
ACCONTO (pari al 50% dell’Imposta dovuta) da versare entro il 16 Giugno di ciascun anno
SALDO (pari al saldo dell’Imposta dovuta) da versare tra il 1° Dicembre e il 16 Dicembre di ciascun anno.
Il versamento dell’Imposta può essere effettuato anche attraverso l’F24, in questo caso si ricorda che il codice del comune di Ameglia da indicare nel modello è: A261
Il numero di conto corrente su cui versare l’I.C.I. è: 88805197, intestato a: GE.FI.L. GESTIONE FISCALITA’ LOCALE SPA – ICI - AMEGLIA.
Si rammenta, inoltre, di specificare sempre il Comune destinatario del versamento ossia: AMEGLIA