1) Di confermare per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili -, in questo Comune, con effetto dal 1° Gennaio 2005, le stesse aliquote e detrazioni per l’abitazione principale in vigore nel precedente anno 2004, ossia:
a) aliquota ridotta al 4,5 per mille per:
- le persone fisiche soggetti passivi, anagraficamente residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
- i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anagraficamente residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
- assegnatari di alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, anagraficamente residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
b) aliquota ordinaria al 7 per mille per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto a);
c) la detrazione per l’abitazione principale in Euro 103,29 per i soggetti passivi di cui alla lettera a) del punto 1);
d) la detrazione per l’abitazione principale in Euro 154,94 per i seguenti soggetti passivi:
- i richiedenti che non hanno altre proprietà immobiliari sul territorio nazionale all’infuori della casa di abitazione, escluse le pertinenze e/o eventuali proprietà non soggette a tassazione I.C.I., per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi un reddito familiare annuo lordo non superiore ai limiti riportati nella seguente tabella
N° COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE |
LIMITI DI REDDITO |
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1 |
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Fino a € 7.500,00 |
2 |
Da € 7.500,00 |
A € 9.750,00 |
3 |
Da € 9.750,00 |
A € 12.675,00 |
4 o più |
Da € 12.675,00 |
A € 16.477,50 |
Nella determinazione del reddito concorrono tutti i redditi anche quelli esenti da IRPEF.
I redditi da considerare sono quelli percepiti l’anno precedente a quello corrente.
I richiedenti, che ritengano di trovarsi nelle suddette condizioni, dovranno presentare apposita domanda allegando copia dei redditi entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.