DELIBERA

 

 

1)     Di confermare per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili -, in questo Comune, con effetto dal 1° Gennaio 2005, le stesse aliquote e detrazioni per l’abitazione principale in vigore nel precedente anno 2004, ossia:

 

a)     aliquota ridotta al 4,5 per mille per:

-  le persone fisiche soggetti passivi, anagraficamente residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale

-  i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anagraficamente residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale

-  assegnatari di alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, anagraficamente residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale

 

b)    aliquota ordinaria al 7 per mille per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto a);

 

c)    la detrazione per l’abitazione principale in Euro 103,29 per i soggetti passivi di cui alla lettera a) del punto 1);

 

d)    la detrazione per l’abitazione principale in Euro 154,94 per i seguenti soggetti passivi:

-         i richiedenti che non hanno altre proprietà immobiliari sul territorio nazionale all’infuori della casa di abitazione, escluse le pertinenze e/o eventuali proprietà non soggette a tassazione I.C.I., per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi un reddito familiare annuo lordo non superiore ai limiti riportati nella seguente tabella

 

N° COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

LIMITI DI REDDITO

 

1

 

Fino a € 7.500,00

2

Da € 7.500,00

A € 9.750,00

3

Da € 9.750,00

A € 12.675,00

4 o più

Da € 12.675,00

A € 16.477,50

 

Nella determinazione del reddito concorrono tutti i redditi anche quelli esenti da IRPEF.

I redditi da considerare sono quelli percepiti l’anno precedente a quello corrente.

I richiedenti, che ritengano di trovarsi nelle suddette condizioni, dovranno presentare apposita domanda allegando copia dei redditi entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.