SUNTO DELIBERA ICI ANNO 2007
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.05.2007 sono state stabilite come aliquote ICI per l’anno 2007 come segue:
ALIQUOTA ORDINARIA: 7 per mille;
ALIQUOTA AGEVOLATA del 6 per mille da applicare:
· alle abitazioni principali ed alle unità che costituiscono pertinenza delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, quali cantine, soffitte, box, posti macchina coperti e scoperti , che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti all’abitazione principale;
· alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa , residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
· alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, sino al primo grado di parentela , che la utilizzino come abitazione principale ;
ALIQUOTA AGEVOLATA 4 per mille per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’accordo definito tra SUNIA - SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA, UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 27 maggio 2004, prot. N. 12460, ai sensi dell’art. 2 c.3 della legge 431/1998. L’aliquota agevolata del 4 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale;
ALIQUOTA del 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati “immobili non locati” le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di una unità per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al II grado). Non vengono altresì considerati “immobili non locati” gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l’aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta.
L’imposta e’ ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, a seguito di domanda apposita agli Uffici Tecnico e Tributi limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune;
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 103,29.
Per abitazione principale si intende anche l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta i di primo grado (figli e genitori), con estensione del beneficio della detrazione pari ad euro
Di determinare l’elevazione della detrazione d’imposta nella misura di Euro