Con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 09.05.2006 è stato stabilito come aliquote ICI per l’anno 2006 come segue:

 

ALIQUOTA ORDINARIA: 7 per mille;

 

ALIQUOTA AGEVOLATA del 6  per mille da applicare:

·         alle abitazioni principali ed alle unita’ che costituiscono pertinenza delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, quali cantine, soffitte, box, posti macchina coperti e scoperti , che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti all’abitazione principale;

·         alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta’ indivisa , residenti nel Comune, per le unita’ immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

·         alle unita’ immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, sino al primo   grado di parentela , che la utilizzino come abitazione principale ;

 

ALIQUOTA AGEVOLATA 4 per mille per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’accordo definito tra SUNIA - SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA, UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 27 maggio 2004, prot. N. 12460, ai sensi dell’art. 2 c.3 della legge 431/1998. L’aliquota agevolata del 4 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale;

 

ALIQUOTA del 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati “immobili non locati” le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di una unità per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al II grado). Non vengono altresì considerati “immobili non locati” gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l’aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta.

 

 

L’imposta e’ ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, a seguito di domanda apposita agli Uffici Tecnico e Tributi limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune;

 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 103,29.

 

Per abitazione principale si intende anche l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta i di primo grado (figli e genitori), con estensione del beneficio della detrazione pari ad euro 103,29 a condizione però che il beneficiario (nucleo familiare) presenti un ISEE inferiore o uguale a 12.500 euro. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche’ agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari(ARTE);

 

 

Di determinare l’elevazione della detrazione d’imposta nella misura di Euro 180,75 a seguito di presentazione di idonea documentazione per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni “ Titolari che appartengono a nuclei familiari ivi residenti, il cui reddito lordo complessivo  per l’anno 2005 non superi Euro 8.521,85 compresi eventuali redditi non soggetti a tassazione IRPEF.