PREMESSO che con legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono state approvate le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e che il termine per deliberare le tariffe , le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
OSSERVATO che ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno n. 44 del 31 marzo 2005 é stato differito al 31 maggio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005;
RILEVATO che le tariffe , le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale é stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 della predetta normativa l’aliquota non può essere inferiore al 4 per mille, né superiore al 9 per mille;
OSSERVATO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare ad € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5%, nonché i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I.;
VISTA la propria delibera n. 165 del 24 ottobre 2002;
RITENUTO necessario approvare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I.;
VISTE le norme regolamentari in materia;
ACQUISITO da parte dei responsabili dei Servizi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e succ. modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 3 agosto 1999, n.265, per quanto applicabile;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto del Comune;
Con voti unanimi resi a norma di legge
LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati;
APPROVARE per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
Abitazione principale |
Aliquota |
5,5 per mille |
Altro immobile |
Aliquota |
7,0 per mille |
EVIDENZIARE che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare ad € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
RILEVARE che ai sensi dell’art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5%, nonché i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I.;
OSSERVARE che la presente delibera verrà pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.
LA GIUNTA COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere, delibera all’unanimità che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.