L'Amministrazione Comunale
per i motivi esposti in premessa,
propone
di confermare, nel rispetto della disciplina vigente, anche per l’anno 2011 le aliquote previste per l’anno 2010 (come stabilito con deliberazione G.C. n.76 del 07/05/2010) e di seguito riportate:
ALIQUOTA AGEVOLATA del 4 per mille solo per le categorie A/1 - A/8 - A/9, da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e ad una sola pertinenza a scelta classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
ALIQUOTA ORDINARIA del 7 per mille da applicare a tutte le altre fattispecie imponibili, (comprese aree fabbricabili) diverse da quelle previste nel punto precedente e fatte salve quelle previste nei punti successivi;
1. ALIQUOTA del 6,5 per mille da applicare ad immobili attualmente utilizzati per le attività produttive, come di seguito specificati:
Categoria A/10 Uffici e studi privati
Categorie: C/1 Negozi e botteghe
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
Tutte le categorie
ALIQUOTA del 5 per mille da applicare a terreni utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata o dati in gestione gratuita al coniuge o ai parenti entro il primo grado; ai sensi dell’art.58, comma 2, del D.Lgs.n.446/97, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi sottoposta all’aliquota agevolata del 4 per mille, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nei seguenti casi previsti dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.:
¨ Art.10, comma 4, punto b. – soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari dello stesso;
¨ Art.10, comma 4, punto c. – due o più unità immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime;
¨ Art.11, comma 5, - proprietari che concedono in locazione immobili classificati o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali con contratti -tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della L.431/98. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali.
Per quanto riguarda le altre agevolazioni previste dal Regolamento Comunale e alle quali, fino al 2007, veniva applicata l’aliquota agevolata del 4 per mille, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 93/08, si precisa che godono dell’esenzione dal pagamento dell’ICI, (tranne nei casi di classamento degli immobili nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 alle quali si applica l’aliquota agevolata del 4 per mille); tali agevolazioni sono le seguenti:
¨ Art.10, comma 4, punto a. – anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
¨ Art.10, commi 2 e 3 – cantine, box e posti auto che costituiscono pertinenze di un’abitazione principale, così come individuate dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell’I.C.I., purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale. Non potrà essere applicata tale agevolazione per più di una pertinenza. Per gli immobili classati nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, ma si può detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;
¨ Art.11, commi 3 e 4 – abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli) se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Per gli immobili classati nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, si precisa che non si applica la detrazione per le abitazioni principali;
Per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra, anche di quelle non più soggette al versamento dell’I.C.I., i contribuenti devono compilare una domanda, su moduli predisposti dall’Ufficio Tributi del Comune, nella quale devono indicare i dati anagrafici ed i dati catastali dell'immobile e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'applicazione delle agevolazioni, allegando la documentazione necessaria; tale domanda dovrà poi essere trasmessa, entro il termine previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., all’Ufficio Protocollo del Comune od inviata tramite raccomandata A.R.. La comunicazione vale fino al perdurare delle condizioni previste.
- di determinare in EURO 103,29, come per l’anno 2010, per le categorie A/1 – A/8 – A/9, la detrazione per l’imposta dovuta per la “prima casa”, rapportata al periodo dell’anno in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, secondo le modalità indicate nell’art.8, comma 2, del D.Lgs.n.504/92, così come sostituito dalla L.662/96;