Comune di Diano Marina
Provincia di Imperia
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I.C.I. 2005
TERRENI AGRICOLI 5,00 ‰
ALIQUOTA ORDINARIA: 7,00 ‰
ALIQUOTA AGEVOLATA 1° CASA: 4,00 ‰
DETRAZIONE 1° CASA: € 103,29
PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: 6,50 ‰
Categoria: A/10 Uffici e studi privati
Categorie: C/1 Negozi e botteghe
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
SI RICORDA CHE:
- il PAGAMENTO va effettuato sul C.C.P. 27900125 intestato a:
Comune di Diano Marina – Servizio Riscossione ICI c/o Tesoreria Banca CARIGE
- l’aliquota agevolata può essere applicata ad una SOLA pertinenza dell’abitazione principale (cantina, garage, etc…) tramite la compilazione di un modulo di autocertificazione in distribuzione presso l’Ufficio Tributi, da consegnarsi entro l’anno di competenza) e che le RENDITE risultanti a catasto, vanno rivalutate (COME GIA’ FATTO PER GLI ANNI DAL 1997 AL 2004) nel seguente modo:
Rendite catastali urbane: + 5%
(L. 662/96 Finanziaria)
ELENCO DELLE AGEVOLAZIONI ICI
PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA 4,0‰
(Come da Regolamento Comunale ICI n° 30 del 29/10/98 e succ. modif.)
Per poter usufruire delle seguenti agevolazioni, i contribuenti devono compilare un modulo nel quale devono essere indicati i dati anagrafici ed i dati catastali dell’immobile e dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all’applicazione delle agevolazioni, allegando la documentazione necessaria.
Tale domanda ha valore anche per gli anni successivi, e dovrà essere consegnata entro l’anno di competenza direttamente all’Ufficio Tributi, all’ufficio protocollo del Comune o inviata con raccomandata A.R.
MODULO 1 Art. 10, comma 4, punto a – anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
MODULO 2 Art. 10, comma 4, punto b – soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari dello stesso;
MODULO 3 Art. 10, comma 4, punto c – due o più unità immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime;
MODULO 4 Art. 10, comma 2 e 3 – cantine, box e posti auto che costituiscono pertinenze di un’abitazione principale, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale. Non potrà essere applicata tale agevolazione per più di una pertinenza. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, ma si può detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione della abitazione principale;
MODULO 5 Art. 11, comma 3 e 4 (modificato) – le abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli) sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali. Estesa la possibilità di usufruire dell’agevolazione per una pertinenza.
MODULO 6 Art. 11, comma 5 (modificato) – Proprietari che concedono in locazione immobili con contratti – tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della L. 431/98. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali. Estesa la possibilità di usufruire dell’agevolazione per una pertinenza.