LA GIUNTA
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
PREMESSO che l'imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
VISTO l'art. 3 - commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 - della Legge 23/12/1996, n. 662 che ha modificato la normativa previgente e introdotto nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta attribuendo ai Comuni la potestà di determinare modalità per la cui attuazione è necessaria l'adozione di un ordinamento comunale dell'imposta, entro i limiti fissati dalla Legge, da adottarsi ai sensi dell'art. 32, comma secondo, lettera g), della Legge 8/6/90, n. 142;
VISTO l'art. 4, comma 1, del D.L. 437/96, convertito dalla Legge n. 556/96;
VISTO l'articolo 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che modifica la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 504/92;
RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro il termine stabilito dalla Legge si applica l'aliquota del 4 per mille, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92;
CONSIDERATO che l'aliquota non può essere inferiore al quattro per mille, nè superiore al sette per mille e può essere diversificata entro tali termini, ai sensi del già menzionato art. 6 D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della Legge n. 662/96;
VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della Legge n. 662/96 e successivamente modificato dal comma 3 dell'art. 58 del D.Lgs. 446/97, che al comma 3 fissa la detrazione d'imposta per abitazione principale nella misura minima di € 103,29 -, elevabile fino ad € 258,23 - e fino a concorrenza dell'imposta dovuta oppure applicando un ulteriore riduzione del 50% sull'imposta da versare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
VISTO che l'art. 1, comma 5, della Legge n. 449 del 27/12/1997, stabilisce che i Comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
VISTO il comma 48 dell'art. 3 della Legge 662/96 che prevede la rivalutazione delle rendite catastali urbane del 5% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I.;
VISTO il comma 51 dell'art. 3 della Legge 662/96 che prevede la rivalutazione dei redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I.;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12/2004, ritualmente esecutiva, con la quale si fissavano le aliquote per l’anno 2004;
CON voti unanimi,
DELIBERA
DI MODIFICARE per l'anno 2005, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, le aliquote così come stabilite per l’anno 2004, nella seguente misura:
- abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille;
- abitazioni non principali o secondarie: 6 per mille;
- abitazioni non locate: 6 per mille;
- aree edificabili: 4 per mille;
DI CONFERMARE in € 103,29,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con relative pertinenze del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
DI ADOTTARE i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della Legge n. 662/96;
DI DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote nonchè nella definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico di bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
CON successiva ed unanime votazione di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.