C I T T A’ D I I M P E R I A
ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’ICI 2011
SCADENZE
- unica soluzione……… 16 giugno 2011;
- due rate……………… 16 giugno 2011 (acconto) e 16 dicembre 2011 (saldo)
ALIQUOTE 2011
Sono state confermate le aliquote già vigenti nel 2010, ossia:
- aliquota ordinaria…6,5 per mille
(immobili diversi dall’abitazione principale e areefabbricabili);
- aliquota ridotta……3,5 per mille (abitazione principale di categoria A1 e A8 e
relative pertinenze; spetta la detrazione di € 104 da rapportare ai mesi di possesso e al
numero di persone che ne usufruiscono).
L’abitazione principale (di categoria diversa da A1 e A8) ed eventualmente due pertinenze
(un C2 e un C6) sono esenti.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
- conto corrente postale n° 377 64 925 intestato ad AST S.p.A. ICI presso gli sportelli
dell’AST S.p.A. in Via Cascione n° 130 o qualsiasi ufficio postale;
- F24 (codice Ente: E290; codice tributo ICI aree fabbricabili: 3903; codice tributo ICI altri
fabbricati: 3904; codice tributo abitazione principale 3901);
-
on line, con addebito sulla carta di credito e senza commissioni, sul sito internetww.comune.imperia.it (oltre alla possibilità di versare l’ICI, il modulo consente anche la
consultazione della propria situazione tributaria risultante negli archivi comunali, previo
rilascio delle credenziali di accesso da parte degli uffici comunali. Per accedere al modulo, è
necessario collegarsi al sito del Comune di Imperia e accedere al link indicato in home page,
ovvero accedere alla pagina relativa ai tributi, e seguire le istruzioni indicate).
I bollettini di conto corrente postale sono disponibili presso l’Ufficio ICI, gli sportelli
dell’AST S.p.A. in Via Cascione n° 130 e presso gli uffici postali.
ARROTONDAMENTO
A partire dall’anno 2007, tutti i versamenti dell’ICI devono essere arrotondati all’unità di
euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, e per eccesso se superiore.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
·
immobili diversi dall’abitazione principale di categoria A e C, esclusi A/10 e C/lRendita catastale + 5 % = rendita catastale 2011
Rendita catastale 2011 x 100 = valore catastale 2011
Valore catastale x 6,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di
possesso.
·
abitazione principale per fabbricati di categoria catastale A1 e A8 e relativepertinenze
Rendita catastale + 5% = rendita catastale 2011
Rendita catastale 2011 x 100 = valore catastale 2011
Valore catastale x 3,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di
possesso.
La detrazione, pari a € 104, va rapportata ai mesi di possesso ed eventualmente al numero di
soggetti che ne usufruiscono per il medesimo fabbricato e poi detratta dall’imposta.
·
fabbricati di categoria BRendita catastale + 5 % = Rendita catastale 2011
Rendita catastale 2011 x 140 = valore catastale 2011
Valore catastale x 6,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di
possesso.
·
fabbricati di categoria A/10 e D (con rendita catastale)Rendita catastale +5% = rendita catastale 2011
Rendita catastale 2011 x 50 = valore catastale 2011
Valore catastale x 6,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di
possesso.
·
fabbricati di categoria C/lRendita catastale +5%= Rendita catastale 2011
Rendita catastale 2011 x 34 = valore catastale 2011
Valore catastale x 6,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di
possesso.
·
aree fabbricabiliValore venale x 6,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di
possesso.
ACCONTO
Si procede al calcolo dell’imposta dovuta per l’intero anno con le aliquote 2010 e si versa,
quale acconto entro il 16 giugno, il 50% di tale importo.
SALDO
Entro il 16 dicembre, si deve calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno con le aliquote per
il 2011 e detrarre l’acconto già versato a giugno, per ottenere l’importo da versare a saldo.
RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE CATASTALI
Si ricorda che, a partire dall’anno di imposta 1997, le rendite catastali dei fabbricati risultanti
dalle visure catastali, ai fini del calcolo dell'ICI, devono essere rivalutate del 5%.
SOGGETTO NON ASSEGNATARIO
Il soggetto passivo che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,
può beneficiare dell’esenzione dall’imposta per l’abitazione principale, a condizione che lo
stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
PERTINENZE
Possono usufruire dell'esclusione dall’imposta le pertinenze asservite all’uso dell’abitazione
principale, distintamente accatastate, al massimo nel numero di due, una di categoria C/6 ed
una di categoria C/2, adibite l'una a garage, posto auto, box e 1'altra a cantina o soffitta, a
condizione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione
principale, e non siano locate.
Eventuali pertinenze riferite ad abitazioni principali di categoria A1 ovvero A8 possono
beneficiare, al pari dell’abitazione, dell’aliquota agevolata del 3,5 per mille.
Si devono dichiarare, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta, le pertinenze
che soddisfano le condizioni di cui sopra, (se non sono già state denunciate negli anni
precedenti) tramite apposita comunicazione scritta, contenente i dati catastali, all'Ufficio ICI
del Comune di Imperia.
AREE FABBRICABILI
Si rammenta che, mentre i terreni agricoli situati nel Comune di Imperia sono considerati
esenti per disposizione di legge, sono invece soggette all'ICI le aree utilizzabili a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione; il valore su cui calcolare l’ICI è il valore venale in
comune commercio.
Nell’anno 2010 sono stati approvati dal Comune dei valori minimi di riferimento,
omogenei per zona di Piano Regolatore, che si prega di verificare per i
proprietari di aree edificabili.
INAGIBILITA' O INABITABILITA'
E’ prevista la riduzione al 50% dell'imposta dovuta nei casi di inagibilità o inabitabilità,
congiunta all'assenza di utilizzo anche parziale; il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente) non deve essere superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria, bensì soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo
e/o di ristrutturazione edilizia secondo le leggi in vigore. Poiché negli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sono comprese moltissime casistiche, si consiglia di
esaminare attentamente il tipo di lavori occorrenti per eliminare le cause di inagibilità od
inabitabilità, considerando le notevoli restrizioni imposte dalla legge in questo campo. E'
possibile richiedere un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale per accertare la situazione
reale dell'immobile previo il versamento di euro 20,66 per ogni unità immobiliare su c/c
postale n° 11241189 intestato a: Comune di Imperia con causale: sopralluoghi ICI - entrate
extratributarie proventi di servizi pubblici. In alternativa, lo stato di inagibilità può essere
dichiarato con autocertificazione; la riduzione dell’imposta ha decorrenza dalla data in cui
l’inagibilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione
della dichiarazione sostitutiva del contribuente.
RESIDENTI ALL’ESTERO
Per i cittadini italiani residenti all’estero, sull’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale in Italia, si applica l’aliquota del 3,5 per mille e la detrazione dall’imposta pari a €
104, se l’abitazione non è locata.
Tutti i cittadini non residenti in Italia possono effettuare il versamento in una unica soluzione
entro il 16 dicembre, con l'applicazione degli interessi nella misura del 3%.
PAGAMENTO DALL’ESTERO
Per i soggetti residenti all’estero, è possibile effettuare i versamenti dall’estero a mezzo
bonifico bancario indicando nella causale:
-
cognome e nome-
codice fiscale italiano o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciatodallo Stato fiscale di residenza
-
anno d’imposta-
acconto/saldoe utilizzando i codici:
IBAN IT11U0760110500000037764925
BIC BPPIITRRXXX
beneficiario: AST SpA - ICI
IMPORTO MINIMO
I versamenti ICI non sono dovuti qualora siano uguali o inferiori a € 3,00.
ORARI UFFICI
Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio ICI sono:
-
da lunedì a venerdì…….. dalle 8.30 alle 13.00;-
lunedì e giovedì…………dalle 15.30 alle 17.00.Per contattare l’Ufficio ICI:
tel. 0183/701.416-417-271; fax 0183/29.06.91; e-mail
ici@comune.imperia.it.Gli orari di sportello dell’AST S.p.A., società concessionaria per la riscossione dell’ICI per il
Comune di Imperia, con sede in Via Cascione n° 130, Imperia, sono:
-
da lunedì a venerdì…………… dalle 8.30 alle 12.30;-
lunedì e giovedì………………. dalle 15.00 alle 16.00.Per contattare l’AST S.p.A.:
tel. 0183/66.01.48.
Le informazioni per il versamento dell’ICI sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Imperia al
seguente indirizzo:
www.comune.imperia.it.