IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto
l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTO il comma 156 dell’art.1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che ha stabilito che
la competenza all’approvazione delle aliquote ICI è del Consiglio comunale;
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 24.01.2002 con la quale, da ultimo,
si è proceduto a modificare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
CONSIDERATO che questa amministrazione non intende procedere ad alcun aumento delle
aliquote ICI, confermando le aliquote applicate per l’anno 2010, e specificatamente:
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Aliquota ordinaria 7 per mille-
Aliquota abitazione principale 6 per mille-
Aliquota terreni edificabili 6 per mille-
Detrazione per abitazione principale 103,29 euroVISTO il Decreto Legge 27 maggio 2008, “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere
d’acquisto delle famiglie”, e specificatamente :
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L’art.1, comma 1, il quale ha stabilito che a decorrere dall'anno 2008 e' esclusadall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
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L’art. 1, comma 7, il quale ha sospeso, fino alla definizione dei contenuti del nuovopatto di stabilità interno, il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti
dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di
tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
RITENUTO, pertanto, di confermare anche per l’anno 2011 le aliquote da ultimo approvate
con Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 24.01.2002;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON N. 11 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 11 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI.
DELIBERA
1. di confermare anche per l’anno 2011 le seguenti aliquote relative all’Imposta Comunale
sugli Immobili:
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Aliquota ordinaria 7 per mille-
Aliquota terreni edificabili 6 per mille2. di dare atto che con l’emanazione del D.L. 93/2008 è stata esclusa dall'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e, pertanto, non è più
necessario prevedere la relativa detrazione;
3. di dare atto che la discussione è contenuta in apposito verbale.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON N. 11 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 11 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI.
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, decreto legislativo n. 267/00.