IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto

l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO il comma 156 dell’art.1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che ha stabilito che

la competenza all’approvazione delle aliquote ICI è del Consiglio comunale;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 24.01.2002 con la quale, da ultimo,

si è proceduto a modificare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che questa amministrazione non intende procedere ad alcun aumento delle

aliquote ICI, confermando le aliquote applicate per l’anno 2010, e specificatamente:

- Aliquota ordinaria 7 per mille

- Aliquota abitazione principale 6 per mille

- Aliquota terreni edificabili 6 per mille

- Detrazione per abitazione principale 103,29 euro

VISTO il Decreto Legge 27 maggio 2008, “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere

d’acquisto delle famiglie”, e specificatamente :

- L’art.1, comma 1, il quale ha stabilito che a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa

dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

- L’art. 1, comma 7, il quale ha sospeso, fino alla definizione dei contenuti del nuovo

patto di stabilità interno, il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti

dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di

tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

RITENUTO, pertanto, di confermare anche per l’anno 2011 le aliquote da ultimo approvate

con Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 24.01.2002;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N. 11 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 11 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI.

DELIBERA

1. di confermare anche per l’anno 2011 le seguenti aliquote relative all’Imposta Comunale

sugli Immobili:

- Aliquota ordinaria 7 per mille

- Aliquota terreni edificabili 6 per mille

2. di dare atto che con l’emanazione del D.L. 93/2008 è stata esclusa dall'imposta

comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e, pertanto, non è più

necessario prevedere la relativa detrazione;

3. di dare atto che la discussione è contenuta in apposito verbale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N. 11 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 11 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI.

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, decreto legislativo n. 267/00.