OGGETTO:    Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione aliquote e detrazione anno 2007. Riconferma.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

                Premesso che l’Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche e integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

                Visto l’articolo 3 – commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 – della Legge 23/12/1996, n. 662 che ha modificato la normativa previgente  stabilendo nuove norme per l’applicazione dell’imposta ed attribuendo ai Comuni la potestà di determinare modalità per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un ordinamento comunale dell’imposta, entro i limiti fissati dalla  Legge, da adottarsi ai sensi dell’art. 32, comma secondo, lettera g), della Legge 8/6/90, n. 142;

                Visto l’art. 59 del D.Lgs. 446/97 che stabilisce i limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni;

                Visto l’articolo 4, comma 1, del D.L. 437/96, convertito dalla Legge n. 556/96;

                Visto gli articoli 58  del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che modifica la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili di cui al D.lgs. 504/92;

                Vista la Legge 2/12/1997, n. 449;

                Visto il Regolamento Comunale relativo alla disciplina sull’I.C.I., approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 15/10/1998, con effetto dal 01/01/1999, e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 28/01/2000, esecutiva;

                Dato atto che il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è fissato in via ordinaria al 31 dicembre di ciascun anno per l’anno successivo dall’art. 31 della Legge 23/12/1998, n. 448;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto che il Decreto Ministeriale del 30.11.2006, pubblicato sulla G.U. n. 287 dell’11.12.2006, ha differito al 31 Marzo 2007 il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007 da parte degli Enti Locali;

Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006 in materia di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007);

Richiamata la deliberazione G.C. n. 22 del 08/02/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 6 del D.Lsg. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla misura della detrazione d’imposta per abitazione principale ed agevolazioni;

                Visto l’art. 8 D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della L. 662/96 e successivamente modificato dal comma 3 dell’art. 58 del D.Lgs. 446/97, che al comma 3 fissa la detrazione d’imposta per abitazione principale nella misura minima di £. 200.000 (€ 103,29), elevabile fino a £.500.000 (€ 258,23) e fino a concorrenza dell’imposta dovuta oppure applicando un ulteriore riduzione del 50% sull’imposta da versare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

                Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%, ai fini I.C.I.;

Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/00 per cui la determinazione delle tariffe è esclusa dalla competenza del  Consiglio Comunale;

Visto il comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che modifica l’art. 6 – comma 1 – del D. Lgs. 504/92 attribuendo al Consiglio comunale la competenza a determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili;

Ritenuto opportuno, quindi, di confermare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2007 nelle stesse misure già adottate per l’anno 2006, così come integrate dall’applicazione dell’art. 11 del vigente Regolamento Comunale sull’I.C.I. e meglio specificate di seguito:

aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Sono equiparate all’abitazione principale due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famigliari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime; in tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione o con altro idoneo mezzo di prova. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza):

…………………..……………………………………………………………………………..4,5 per mille;

b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto a):

………………………………………..………………………………………………………….7 per mille;

c)     aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:

…………………………………………………………..……………………………………….7 per mille;

d)       aliquota agevolata per:

n        le cantine, i box, i posti macchina scoperti e coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con il fabbricato inerente e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento:

……………..……..……………………………………………………………………..4,5 per mille;

n        terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti e purché sussistano le seguenti condizioni: 1) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appostiti elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9/1963 con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; 2) la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo e del proprio nucleo famigliare deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette:

……………………..……………………………………………………………………..4,5 per mille;

n        immobili destinati ad ospitare le seguenti attività regolarmente autorizzate: artigianale, commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi, strutture ricettive (alberghi, campeggi, parchi per vacanze, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere)

……………….....………………………………………………………………………..4,5 per mille;

e)     gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo unicamente commerciale:

………………………………………...……………………………...………………………..4,5 per mille;

f)      aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune:

……………………………………………………………..…………………………………….7 per mille;

g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:

…………………………………………………………………………………..……………….7 per mille;

Ritenuto opportuno, inoltre, non stabilire ulteriori riduzioni e detrazioni d'imposta per il possessore od il titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

 

DELIBERA

 

1)       di riconfermare le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007:

a)       aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Sono equiparate all’abitazione principale due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famigliari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime; in tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione o con altro idoneo mezzo di prova. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza):

………………………………………………………………………………………………..4,5 per mille;

b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto a):

………………………………………………………………………………………………..….7 per mille;

c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:

……………………………………………………………………………………………..…….7 per mille;

d)       aliquota agevolata per:

n        le cantine, i box, i posti macchina scoperti e coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con il fabbricato inerente e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

…….. ……………..……………………………………………………………………..4,5 per mille;

n        terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti e purché sussistano le seguenti condizioni: 1) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appostiti elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9/1963 con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; 2) la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo e del proprio nucleo famigliare deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette:

…………………..………………………………………………………………………..4,5 per mille;

n        immobili destinati ad ospitare le seguenti attività regolarmente autorizzate: artigianale, commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi, strutture ricettive (alberghi, campeggi, parchi per vacanze, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere)

…………………..………………………………………………………………………..4,5 per mille;

e)       gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo unicamente commerciale:

…………………………………..…..………………………………………………………..4,5 per mille;

f)        aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune:

…………………………………………………………….…………………………………….7 per mille;

g)       aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:

……………………………………………………….………………………………………….7 per mille;

 

2)       di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 5 e 52, lettera a) dell'art. 3 della L. 662/96 e dal vigente regolamento comunale;

3)       di applicare la riduzione del 50% dell'imposta I.C.I. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04/01/68, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile, e allegando in ogni caso un certificato di inagibilità o inabitabilità. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4)       di confermare nella misura di € 103,29 (Lit. 200.000) la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione spetta altresì per gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza);

5)       di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1), nonché nella definizione della detrazione di cui al punto 4) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico- finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

6)       di dare corso alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 - comma 4 - del D.Lgs. 446/97;

7)       di inviare copia della presente al Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo posta elettronica al fine di consentirne la diffusione telematica, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla circolare 16/4/2003, n. 3/DPF;

               

Indi, con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile .