Il Consiglio Comunale

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n° 4 del 25/02/2000 con la quale, fra l'altro, erano state fissate come di seguito le aliquote dell'ICI, per l’anno 2000:

 

a)         unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2 – comma 3 – della Legge 09/12/1998, n.431

                                                                                                           6 per mille

 

b)        immobili non ad uso abitativo, alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale e locati a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del punto a), alloggi non locati

                                                                                                           7 per mille

 

c)       terreni agricoli                                                                       4,80 per mille

 

d)      aree edificabili                                                                            7 per mille

 

2)             era stata stabilita in Lit.200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2001, le predette aliquote erano state confermate per l’anno 2001 ,con deliberazione di G.C. n. 26/2002 le stesse sono state confermate per l’anno 2002, per l’anno 2003 con deliberazione di G.C. nr. 24 del 21/02/2003, per l’anno 2004 con deliberazione di G.C. nr. 29 del 12/03/2004, per l’anno 2005 con  deliberazione di G.C. nr. 40 del 18/03/2005 e per l’anno 2006 con deliberazione di Giunta Comunale nr. 54 del 14/04/2006;

 

RITENUTO di confermare per l'anno 2007, in ordine all'applicazione dell'ICI, le medesime aliquote applicate nell'anno 2006, nonché l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n.504, e successive modificazioni.

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 ;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19/03/2007 con il quale è stato differito al 30.4.2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso;

 

VISTA la L. Finanziaria 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) agli artt. :

-         169 - ove è previsto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi ed i servizi locali è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

-         156 – secondo il quale all’art. 6 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, nr. 504 la parola “Comune” è sostituita dalle seguenti “ Consiglio Comunale”;

 

PRESO ATTO che in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento è stato espresso parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Tributi (Dr.ssa Carmela Borda).

 

Ad unanimità di voti, espressi mediante alzata di mano,

 

Delibera

 

Di confermare come di seguito, per l'anno 2007, le aliquote già in vigore dell’Imposta Comunale sugli Immobili  relative alle unità immobiliari situate nel territorio del Comune di Riva Ligure:

 

a)         unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché unità immobiliari locate – con contratto stipulato entro la data del 17/02/2004 - a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2 – comma 3 – della Legge 09/12/1998, n.431

 

                                                                                                           6 per mille

 

c)         immobili non ad uso abitativo, alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale e locati a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del punto a), alloggi non locati

                                                                                                           7 per mille

 

c)       terreni agricoli                                                                       4,80 per mille

 

d)      aree edificabili                                                                            7 per mille

 

2) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del T.U. 18/08/2000, n.267, con separata, unanime, favorevole votazione palese.

 

 


 

Proposta di Deliberazione del

Consiglio Comunale

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Imposta Comunale sugli immobili_ Aliquote e detrazioni per l’anno d’imposta 2007_

 

 

 

 

VISTO:              Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

 

 

         

 

Il Responsabile del Servizio Tributi

Dr.ssa C. Borda