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OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili ICI. Conferma aliquote anno 2008.
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I FUNZIONARI SOTTOSCRITTI
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
ESPRIMONO
PARERE FAVOREVOLE
Sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica della proposta di deliberazione suddetta.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Ardissone Sabrina ____________ F.to __________
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Arch. GIOSSO Andrea ____________ F.to __________
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LA GIUNTA COMUNALE
- Richiamato il primo comma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006 n. 296, cosiddetta “Legge Finanziaria 2007”, che statuisce che l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili è stabilita, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale, “…con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo…”;
- Ritenuto, tuttavia, ai fini dell’approvazione da parte della giunta comunale degli schemi di bilancio annuale e pluriennale, nonché della relazione revisionale e programmatica di stabilire le aliquote del tributo in questione, con valore altresì di proposta di deliberazione del consiglio comunale;
Visto il Decreto del ministero dell’interno del 20.12.2007 che ha disposto la proroga dell’adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2008 al 31.03.2008;
-Richiamato l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 che testualmente recita: “ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali, … l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine…”
- Vista la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate dell’11.02.2000, n. 23/E con la quale si dà interpretazione autentica dell’articolo 30, commi 12 e 13, della legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria per l’anno 2000), il quale disciplina il regime delle pertinenze della abitazione principale, nel senso che “…. Dal 1° gennaio 2000, invece, alle pertinenze…..deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l’esenzione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze…”;
- Visto, infine, il comma 173 dell’art. 1 della succitata legge Finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. “…salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.”;
-Richiamata la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con il n. 7, in dat 21.03.2007 con la quale si determinavano le seguenti aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2007:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota agevolata 5 per mille, da applicarsi nei seguenti casi:
a) Abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse - detrazione euro 120,00;
b) Abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il 1 grado in linea retta (padri/figli),a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica; per usufruire della detrazione occorre presentare apposita dichiarazione - Detrazione: euro 120,00;
c) Pertinenze dell’abitazione principale (C/6 e/o C/2). Massimo due pertinenze, a condizione che facciano parte dello stesso complesso immobiliare; oppure di n°1 pertinenza se ubicata in un complesso immobiliare diverso da quello in cui è situata l’abitazione principale;
Esenzioni: terreni agricoli, perché il Comune è interamente montano.
Incremento detrazione: i contribuenti che per l’anno 2006 si trovano nelle condizioni di disagio sociale, ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Ici, possono elevare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da Euro 120,00 a 154,94:
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
-Ritenuto di poter provvedere per l’esercizio in corso alla conferma delle aliquote e detrazioni sopraindicate, deliberate per l’anno 2007;
-Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di determinare, per l’anno 2008, in attuazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e del regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per tutti gli altri casi, confermando la misura già stabilita per l’anno 2007.
2. Di fissare per l’anno 2008, la detrazione per l’abitazione principale in Euro 120.00, e in Euro 154,94 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale, individuati come da vigente Regolamento Comunale di applicazione dellICI, confermando quanto già stabilito per l’anno 2007
3. Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Leg.vo 267/2000.