In continuazione di seduta,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 4 in data 29 marzo 2007, esecutiva a termini di legge, con cui sono state determinate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2007;
Dato atto che le aliquote medesime, in applicazione dell’art. 3 – commi 53 e segg. – della L. 662/1996, sono state definite in misura differenziata, secondo la tipologia dell’immobile;
Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione mantenere lo stesso livello di tassazione dell’anno 2007, avendo intenzione di intervenire verso un contenimento delle spese di bilancio;
Ritenuto quindi opportuno confermare le stesse aliquote ICI in vigore nell’anno 2007;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00;
con voti unanimi favorevoli, espressi in forma di legge;
1) di determinare per l’ anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) nella misura di seguito indicate:
- 1) terreni agricoli: 4 per mille;
- 2) aree fabbricabili 5 per mille;
ABITAZIONI:
- 3) abitazione principale e sue
pertinenze, utilizzata direttamente dal proprietario: 4 per mille;
- 4) altre abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il 2^ grado e relative pertinenze 6 per mille;
- 5) altre abitazioni locate con regolare contratto
e relative pertinenze: 6,5 per mille;
- 6) altre abitazioni sfitte e relative pertinenze: 7 per mille;
ALTRI IMMOBILI (aliquota ordinaria): 7 per mille;
- per gli immobili aventi destinazione commerciale, industriale ed artigianale l’aliquota verrà decurtata dello 0,50 per mille per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato di lavoratori residenti a Camporosso da almeno due anni, che verrà effettuata dalla ditta operante negli stessi immobili nell’anno 2008. La decurtazione massima non potrà comunque superare complessivamente l’1,50 per mille.
2) di stabilire che le agevolazioni di cui a punti n. 4 (altre abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2^ grado e relative pertinenze) e n. 5 (altra abitazioni locate con regolare contratto e relative pertinenze) si applicano, su istanza dell’interessato, solo qualora la concessione in uso gratuito o la locazione abbiano nell’anno di competenza una durata complessiva di almeno sei mesi, anche non continuativi;
2) di determinare altresì in €. 130,00 la misura della detrazione di imposta sulla prima casa.