DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 21.02.2005
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;
VISTO l’art. 31, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per deliberare le tariffe, le aliquote e le addizioni di imposta per i tributi locali e per i servizi locali;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 4 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 che ha differito al 28 febbraio 2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005;
RITENUTO che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 della Legge 662/96 e successivamente modificato dal comma 3 dell’art. 58 del D.Lgs. 446/97, che al comma 3 fissa la detrazione di imposta per abitazione principale nella misura minima di L. 200.000 elevabile fino a L. 500.000 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta oppure applicando una ulteriore riduzione del 50% sull’imposta da versare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
RITENUTO di confermare per l’anno 2005 l’aliquota del sei per mille sino ad oggi vigente, al fine di permettere il pareggio del bilancio preventivo;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione espresso in quanto responsabile del servizio tributi, dal ragioniere responsabile dell’area contabile;
Con voto unanime legalmente espresso;
D E L I B E R A
1) Di determinare, per l’anno 2005 in attuazione dell’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’aliquota dell’imposta comunale nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;
2) Di stabilire in EURO 103,29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;